FATTO
Nei confronti della sig.ra M.G.B., dipendente dell’U.S.L. n. 10/D Firenze, sottoposta a procedimento penale, veniva dsposta la sospensione cautelare dal servizio nei periodi compresi tra l’1.11.1980 e il 16.2.1981 e tra l’8.5.1984 ed il 31.5.1990, per un totale di anni sei, mesi tre e giorni nove.
Conclusosi il procedimento penale con sentenza di condanna per peculato, con sospensione condizionale della pena, l’Amministrrazione, al termine del relativo procedimento disciplinare, irrogava la sanzione della sospensione dalla qualifica per un totale di mesi tre.
L’interessata notificava all’Amministrazione un atto di significazione con cui diffidava dal dare esecuzione al provvedimento per aver scontato un periodo di sospensione cautelare ben maggiore rispetto alla durata della sanzione disciplinare irrogata, richiedendo altresì la corresponsione degli emolumenti non percepiti, relativi al periodo di sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione inflitta, oltre rivalutazione ed interessi legali.
L’Amministrazione, con separato provvedimento, respingeva entrambe le richieste, sulla base dell’art. 26 del regolamento disciplinare dell’ente.
Da ultimo, veniva comunicata la data di decorrenza della sospensione dal servizio.
Avverso i suaccennati provvedimenti l’interessata proponeva ricorso dinanzi al TAR della Toscana, con domanda di annullamento dei medesimi e di accertamento del diritto alla corresponsione degli emolumenti relativi al periodo di sospensione cautelare dal servizio eccedente la durata della sanzione disciplinare inflitta, oltre interessi sulla somma rivalutata.
A sostegno del ricorso si deducevano le seguenti censure:
– violazione dell’art. 26 della normativa regolamentare in materia di procedimento disciplinare, erroneamente interpretato dall’U.S.L. e ritenuto applicabile solo in ipotesi di sanzioni disciplinari irrigate per fatti per i quali il procedimento penale sia stato definito con sentenza di proscioglimento passata in giudicato;
– violazione dell’art. 96 del T.U. 10.1.1957, n. 3, di contenuto identico alla norma regolamentare citata, chie prevede l’assorbimento della sanzione disciplinare nella misura cautelare (ove questa, come nella specie, abbia avuto maggiore durata), con ogni relativa conseguenza tanto sul piano patrimoniale quanto sotto il profilo della esecuzione della sanzione;
– in subordine, ove si interpretasse la norma regolamentare nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, la disposizione richiamata sarebbe illegittima per contrasto con il citato art. 96 del T.U. n. 3/1957, applicabile al comparto sanitario per il rinvio ad esso contenuto nella disciplina di settore.
Costituitasi in giudizio l’U.S.L. intimata sosteneva la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 76 del 9.4.1997, notificata il 5.5.1997, il TAR della Toscana, sez. III, , rigettava il ricorso, in quanto infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive Lire 1.000.000 (un milione).
Con ricorso notificato in data 3.7.1997 e depositato l’11.7.1997, la sig.ra M.G.B. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustiza e chiedendone la riforma e/o l’annullamento, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Deduce il seguente articolato motivo di gravame: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 T.U. n. 3/1957 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 della normativa regolamentare in materia di procedimenti disciplinari della ex U.S.L. n. 10/D – Motivazione erronea e carente su punto decisivo della controversia”.
L’Amministrazione intimata, U.S.L. n. 10/D di Firenze (ora Azienda Ospedaliera “Careggi”), non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Alla pubblica udienza del 14.3.2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere respinto.
La sentenza impugnata, n. 76/1997 del TAR Toscana, ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra M.G.B., dipendente dell’ex US.L. n. 10/D Firenze (ora Azienda Ospedaliera “Careggi”), avverso il provvedimento del 20.4.1991, con cui le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, senza computare nella sanzione il periodo di sospensione cautelare precedentemente disposto, nonché il provvedimento in data 7.6.1991, con cui l’U.S.L. non ha ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa in materia di provvedimenti e procedimenti disciplinari dalla ricorrente invocata, trattandosi nella specie di sanzione disciplinare irrogata per fatti in relazione ai quali il procedimento penale instaurato non è stato definito con sentenza di proscioglimento passata in giudicato.
Nella fattispecie, come riferito nella esposizione in fatto, a seguito della sottoposizione della dipendente a procedimento penale con l’imputazione di peculato – conclusosi con la condanna definitiva alla pena detentiva di anni uno e mesi dieci, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non scontate in virtù del beneficio della sospensione condizionale – tenuto conto della natura del reato, l’U.S.L. adottava il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio in attesa della pronuncia definitiva, sospensione protrattasi per oltre sei anni.
Intervenuta la condanna penale, passata in giudicato, a conclusione del procedimento disciplinare è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi tre.
Non l’irrogazione, ma l’effettiva esecuzione della predetta sanzone disciplinare è stata censurata in prime cure, in quanto la sanzione medesima sarebbe stata “assorbita” dalla ben maggiore durata della sofferta sospensione cautelare dal servizio, con ogni conseguenza sia sotto il profilo dell’inesistenza, allo stato, di una sanzione da eseguire, sia sotto il profilo della invocata corresponsione degli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione irrogata, oltre interessi sulla somma rivalutata.
La pretesa della ricorrente, odierna appellante, si fonda sulla asserita applicabilità dell’art. 26 della normativa regolamentare U.S.L., corrispondente all’art. 96 del T.U. n. 3 del 1957.
Tale pretesa è destituita di fondamento.
Come, infatti, correttamente rilevato dai primi giudici, nella fattispecie in esame non ricorre l’applicazione dell’art. 96 del T.U. cit., che ha come diretto ed esclusivo riferimento i casi regolati dall’art. 92 T.U. (sospensione facoltativa dal servizio “prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare”), bensì l’art. 97, che, riferendosi all’art. 91, ha come suo presupposto “la pendenza di un procedimento penale”.
La condanna a pena detentiva ancorché non scontata, causando l’interruzione, per colpa dell’impiegato, del sinallagma tra prestazione di lavoro e retribuzione, vieta l’erogazione del trattamento economico non percepito dal dipendente durante il periodo di sospensione; la susseguente riammissione in servizio, in presenza di condanna penale, si risolve in una cessazione degli effetti dell’originario provvedimento, con efficacia ex tunc, posto che la misura della “restituito in integrum” può ammettersi nelle ipotesi tipiche individuate nell’art. 97 T.U. n. 3/1957 (e, cioè, sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o l’impiegato non lo ha commesso).
Nel caso di specie, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, non ricorre l’applicazione del secondo comma dell’art. 96 cit., dato che il provvedimento di sospensione è stato adottato in relazione al primo comma dell’art. 91, che ha come presupposto la “pendenza di un procedimento penale”, mentre l’art. 96 ha come suo diretto ed esclusivo riferimento i casi regolati dall’art. 92 (“sospensione facoltativa dal servizio prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare”).
Del resto, come pure sottolineato dai primi giudici, sarebbe irragionevole che, durante il tempo necessario allo svolgimento del processo penale, in cui il dipendente sia imputato di gravi reati, l’Amministrazione, a fronte della necessaria astensione dal servizio e nonostante la condanna penale non seguita dalla destituzione, ma da una sanzione di durata inferiore alla sospensione stessa, fosse poi costretta alla corresponsione delgi assegni non percepiti.
Consegue da ciò che la sospensione conserva per il periodo in cui è stata disposta tutta la sua efficacia con particolare riguardo all’esclusione del diritto, da parte del dipendente, alla restituzione degli assegni diversi da quello alimentare non corrisposti.
Più in particolare, gli artt. 9 e 10 della legge 7.2.1990, n. 19, nell’espungere dall’ordinamento la destituzione di diritto, non hanno modificato il sistema normativo costituito dagli artt. 91 e 97 T.U. n. 3/1957, risultando soltanto ampliato il potere dell’Amministrazione di valutare se sussistono le condizioni per mantenere il rapporto di impiego nei confronti del dipendente condannato, qualunque sia la gravità del reato per il quale vi è stata condanna.
A tale finalità appare essere stato rivolto il procedimento disciplinare e il conseguente provvedimento impugnato in primo grado, che si è limitato ad irrogare alla ricorrente, odierna appellante, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica ai sensi dell’art. 14 della specifica normativa della U.S.L., per gli stessi motivi di cui alla condanna penale.
Da quanto esposto sopra consegue che, come correttamente statuito dal TAR, nella specie il provvedimento disciplinare impugnato si pone in posizione autonoma rispetto alla sospensione cautelare e i suoi effetti, in difetto di specifiche contestazioni relative al procedimento stesso, devono essere portati ad esecuzione senza alcuna possibilità di restituito o di compensazione con la sospensione cautelare medesima.
Quanto al fatto, lamentato dall’appellante, che in sede di sentenza di merito i primi giudici siano andati di contrario avviso rispetto alla pronuncia resa in sede cautelare, che aveva rilevato la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, si rileva che, com’è noto, le considerazioni, anche di diritto, poste a fondamento dell’accoglimento (o del rigetto) della istanza di sospensione non vincolano lo stesso giudice in occasione della pronuncia definitiva di merito (cfr. Cons. St, sez. IV, 4.7.1996, n. 814), perché la delibazione della causa in sede cautelare ha luogo solo in via provvisoria e sommaria, senza una piena cognizione degli atti di causa.
Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.






