Con sentenza n. 277 del 18 novembre 2002, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sede di Trento, rigettava il ricorso della Snc Sarca Inerti per l’annullamento dell’ordinanza n. 3397 del 3 aprile 2001, con la quale il Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Dro ha ingiunto alla stessa società la riduzione in pristino di opere edilizie ritenute abusive realizzate sulle pp.ff. 3113/2, 3107/3, 3116/22 e 4177.
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si è costituito il Comune di Dro per resistere all’appello.
Non si è costituito il Sig. Luca Ecchelli.
Con memorie depositate in vista dell’udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza dell’11.7.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
1. Con il primo motivo di ricorso l’appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ricondurre alla nota sindacale che affermava l’indisponibilità dell’ente locale alla concessione in uso del suolo sul quale sarebbero state realizzate parte delle opere abusive la negativa conclusione del procedimento di condono edilizio. Ciò, sia sulla base di una disconosciuta natura provvedimentale della nota in questione, che non avrebbe comunque potuto avere effetti interrutivi o reiettivi sull’istanza di condono, sia per l’assoluta carenza motivazionale del provvedimento ripristinatorio emesso.
L’assunto è infondato.
Va rilevato che, ai sensi dell’art. 32 della l. 47/85, l’esecuzione di opere su aree di proprietà pubblica, in assenza di titolo, non può essere soggetta ad autorizzazione, o concessione in sanatoria, in mancanza della disponibilità dell’ente proprietario alla concessione dell’uso del suolo sul quale le opere sono state realizzate.
Nella specie, un’istanza di tale ultimo genere, presentata dall’odierna ricorrente su aree di indiscussa proprietà pubblica, è stata rigettata dal Comune di Dro con nota del Sindaco prot. n. 1260 del 12 febbraio 1998, non impugnata tempestivamente, alla quale non può non attribuirsi natura provvedimentale, esprimendo la stessa l’inequivoca volontà dell’ente in ordine al diniego di quanto richiesto.
Né può ritenersi che la mancata impugnazione della suddetta deliberazione sia derivata dall’affermata incompetenza del Sindaco rispetto al Consiglio Comunale, atteso che tale vizio avrebbe comunque dovuto essere fatto valere con apposito gravame.
Va, infine, osservato che il rigetto della richiesta di disponibilità dell’uso del suolo presentata dalla ricorrente di primo grado non poteva che comportare, come conseguenza, un effetto reiettivo dell’istanza di condono, atteso che, dalla corrispondenza intervenuta tra le parti avente ad oggetto la integrazione di quest’ultima domanda, veniva espressamente considerata condizione necessaria per il suo esame la disponibilità dell’uso del suolo delle pp.ff. 3116/2 e 3116/22. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi esclusa la necessità del riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, alla presentazione dell’istanza di condono.
Con il secondo motivo di ricorso l’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere, in ogni caso, non scindibile l’istanza di condono edilizio per le opere realizzate sul terreno di sua proprietà, con la conseguenza che avrebbe dovuto, per questa parte, considerare accolta la domanda di condono.
Il motivo è infondato.
Va rilevato, infatti, che l’unitarietà funzionale delle opere realizzate dall’appellante non consente una valutazione dell’istanza di condono che possa operare in senso differente per il solo manufatto presente sul terreno di proprietà della stessa ricorrente. Il diniego di concessione d’uso dei terreni comunali pregiudica, quindi, qualunque esito positivo per la domanda di condono nella sua interezza.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11.7.2006 con l’intervento dei sigg.ri






