Fatto
Con sentenza n. 20 del 26 gennaio 2004, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia rigettò il ricorso con cui la Fingel s.r.l. aveva chiesto l’annullamento della deliberazione della Provincia di Udine n. 357/2003 del 26 agosto 2003, modificativa della precedente n. 319/2003 del 18 luglio 2003, con la quale la stessa società era stata autorizzata all’esercizio dell’attività smaltitoria ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. n. 22 del 1997, nella parte in cui sono state poste le prescrizioni di cui ai punti 6. 2 e 6. 3.
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si è costituita la Provincia di Udine per resistere all’appello;
Con memorie depositate in vista dell’udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 5. 7. 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Diritto
1. L’appello è fondato.
L’appellante censura la pronuncia di primo grado sostenendo che il T.A.R. avrebbe errato nel giudicare legittime le prescrizioni sul monitoraggio dei reflui previste dai paragrafi 6. 2 e 6. 3 dell’autorizzazione n. 357/2003 della Provincia di Udine. Ritiene, infatti, la società ricorrente che, anche ammettendo la sussistenza di una discrezionalità in capo all’Amministrazione nel dettare prescrizioni relative ai controlli in questione, in ogni caso tale potere deve essere esercitato in conformità con il generale principio di proporzionalità, anche di matrice comunitaria, del mezzo rispetto al fine, che nella specie sarebbe stato violato.
Il motivo merita accoglimento.
Le prescrizioni imposte alla società ricorrente dalla Provincia di Udine ai punti 6. 2 e 6. 3 dell’autorizzazione impugnata in primo grado comportano, in sostanza, l’obbligo di eseguire, prima dello smaltimento, l’analisi dei fanghi derivanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, a cura di un professionista abilitato ed iscritto all’albo, e la redazione di una apposita relazione mensile, estremamente dettagliata, nella quale venga ricostruito il bilancio di massa degli inquinanti trattati.
La portata di tali imposizioni, e la conseguente onerosità nei confronti del soggetto chiamato allo svolgimento dell’attività smaltitoria in questione, devono essere valutate alla luce del sistema di controlli già previsti ed in atto.
Rileva il Collegio, in proposito, che, anche a prescindere dalle pesanti prescrizioni sopra indicate, oggetto delle doglianze della società ricorrente, la stessa autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Udine contiene già la previsione, a carico della società ricorrente, di specifici oneri in materia. In particolare, vengono in rilievo, da un lato, i controlli giornalieri, previsti al punto 6. 1, che si riferiscono proprio alle quantità e tipologie dei rifiuti trattati nel corso della giornata, e che sono volti a garantire che vengano rispettati i limiti posti a tutela dell’ambiente, dall’altro, la individuazione di precisi limiti di accettazione dei rifiuti in ingresso secondo il disposto del punto 5. 4 del medesimo atto autorizzatorio.
D’altra parte, nel momento in cui la Provincia ha approvato definitivamente il progetto relativo all’impianto di smaltimento dei rifiuti, e conferito la relativa autorizzazione, erano già stati preventivati e messi in atto determinati vincoli ed oneri a tutela dell’ambiente, proprio in relazione alle caratteristiche costruttive dell’impianto.
Ne deriva, pertanto, che le gravose prescrizioni previste dai punti 6. 2 e 6. 3 del provvedimento autorizzatorio si rivelano, in realtà, viste le valutazioni effettuate sia in relazione all’impianto sia con riguardo alla tipologia e quantità delle sostanze che possono essere trattate ed agli specifici controlli giornalieri già imposti all’odierna ricorrente, eccessivamente onerose ed afflittive per quest’ultima, ed in violazione del principio di proporzionalità di matrice comunitaria.
A quest’ultimo riguardo, va osservato che il principio di proporzionalità, di cui si fa applicazione, maggiormente, in materia di limitazione al diritto di proprietà, di attività di autotutela, di ordinanze di necessità ed urgenza, di irrogazione di sanzioni e, appunto, di tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1195), è principio generale dell’ordinamento ed implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Esso si risolve, in sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885).
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va accolto, con conseguente accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso avanzato dalla società ricorrente in primo grado e annullamento del provvedimento n. 357/2003 della Provincia di Udine nei limiti delle prescrizioni di cui ai punti 6. 2 e 6. 3.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 5. 7. 2005 con l’intervento dei sigg.ri
(omissis)






