FATTO
Il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedono la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora Parisi avverso la sua esclusione dall’arruolamento nella Guardia di finanza, in quanto inidonea per “deficit parziale di G6PD (G6PD16PGD=0,85)”:
In particolare le amministrazioni appellanti hanno sostenuto che il giudizio tecnico-sanitario emesso dalla Commissione medica è un giudizio di discrezionalità tecnica che non può essere rinnovato dal giudice, impingendo ciò nel merito dell’azione amministrativa; ragion per cui il giudizio di inidoneità dell’appellata era legittimo; ciò senza contare che lo stesso giudizio formulato dall’Università, incaricata dai giudici di prime cure di procedere ad un nuovo esame, era perplesso e non esaustivo.
L’appellata si è costituita in giudizio e ha resistito all’appello, presentando tre distinte memorie illustrative, con le quali ha contestato la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che, se non controllabile, diventerebbe vero e proprio arbitrio, rilevando per contro che il riesame disposto presso la stessa commissione della Guardia di finanza non poteva che dare lo stesso risultato negativo.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto.
Com’è noto, la valutazione dell’idoneità fisica di un soggetto costituisce un giudizio di tipo tecnico che è demandata esclusivamente all’Amministrazione che intende avvalersi delle eventuali prestazioni del candidato, per cui solo alla medesima può essere attribuito il potere di effettuare la predetta relativa valutazione; essa poi, essendo una valutazione di merito, non può essere sindacata dal giudice della legittimità, se non quando siano violate regole procedimentali ovvero risulti, ictu oculi, arbitraria, illogica o abnorme (vale a dire nel caso la stessa possa essere considerata tale anche da soggetti non specificamente versati nella materia), estremi tutti che, peraltro, non si rinvengono nel caso di specie.
D’altra parte, non può evidenziarsi in punto di fatto che questa Sezione, in applicazione dei principi suesposti, ha ordinato una nuova visita medica per verificare la idoneità della candidata demandando l’accertamento ad altra commissione medica della stessa Amministrazione.
Orbene, come emerge dalla documentazione in atti, tale visita ha nuovamente dato luogo a risultato di inidoneità dell’appellata, per cui, verificata (e per altro neppure contestata) la regolarità formale dell’attività svolta dalla Commissione medica in sede di visita di revisione, il Collegio non può fare altro che prendere atto del giudizio di natura tecnica espresso dalla Commissione suddetta.
È appena il caso di rilevare che non è meritevole di alcuna considerazione la (mera) illazione avanzata dall’appellata circa lo scontato esito del nuovo accertamento effettuato dalla Commissione medica, in quanto anche quest’ultima è tenuta al rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione.
L’appello va accolto, con annullamento della sentenza di primo grado (già peraltro interinalmente sospesa in sede di giudizio cautelare).
Le spese di giudizio del doppio grado, tuttavia, ricorrendo giusti motivi, soprattutto in ragione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori: (omissis)






