FATTO

Con il ricorso di primo grado la signora (omissis) , in servizio presso il Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, chiedeva al T.A.R. del Lazio l’annullamento della graduatoria di merito e del relativo provvedimento di nomina dei vincitori del concorso a n. 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del citato Ministero (unitamente al decreto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e alla relativa indizione del concorso), nella parte in cui l’Amministrazione finanziaria l’aveva collocata in posizione non utile, al 1199° posto, con il punteggio complessivo di punti 91,10.
L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, ha accolto parzialmente il ricorso proposto, ritenendo non fondate le argomentazioni addotte dalla Commissione esaminatrice circa la mancata valutazione delle funzioni di capo reparto presso l’ex Centro di servizio delle imposte dirette di Roma nel periodo 1982/86.
Con appello notificato il 29 marzo 2007 il Ministero delle Finanze ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo l’assoluta infondatezza del ricorso di primo grado, in quanto:
a.-la ricorrente non aveva documentato, né provato, di aver svolto funzioni di Capo Reparto e le funzioni svolte in qualità di vice-direttore addetta al controllo delle dichiarazioni integrative, e successive fasi, sono precipue della qualifica rivestita di Vice direttore;
b.– erroneamente i primi giudici avevano ritenuto decisivi i rapporti informativi degli anni di riferimento e, in particolare, gli ordini di servizio.
L’appellata si è costituita in giudizio e con il controricorso ed appello incidentale notificato il 28.5.2007, ha opposto:
1.– inammissibilità, irricevibilità e comunque improcedibilità dell’appello per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (notificata il 5 febbraio 2007), stante la inesistenza, nullità, irritualità della sua notifica (in data 29.3.2007 presso lo studio dell’Avv. Gabriella Federico, rinunciataria al mandato, e non presso lo studio dell’Avv. Valerio Femia, difensore costituito per il giudizio di primo grado);
2. – correttezza della decisione circa il riconoscimento dei punteggi e dei titoli in possesso dell’appellante nelle funzioni di Capo reparto;
3. – erroneità della decisione ed insufficiente motivazione circa la mancata valutazione degli altri titoli vantati dalla ricorrente;
4. – erroneità della decisione di compensazione delle spese di lite, avuto riguardo ai costi sopportati per la notifica a mezzo di pubblici proclami.
La difesa statale ha replicato, opponendo in rito la scusabilità e la sanabilità dell’erronea notifica, e precisando nel merito di essere già in corso un supplemento d’istruttoria al fine di verificare l’avvenuto conferimento all’interessata di un incarico di capo reparto nel periodo in contestazione.
L’appellata, con la memoria dell’8.10.2007, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
All’udienza del 19 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Nel presente giudizio, che coinvolge la legittimità della graduatoria di merito del concorso speciale a n. 999 posti di primo dirigente del ruolo Amministrativo del Ministero delle Finanze, la Sezione deve preliminarmente affrontare la questione della dedotta inesistenza della notifica dell’atto di appello, effettuata dall’Amministrazione finanziaria in data 29 marzo 2007.
Al riguardo si osserva che la sentenza gravata vede quale domiciliatario costituito l’avvocato Valerio Femia presso il suo studio in Roma, in Viale Giulio Cesare n. 151 e notificante di detta sentenza in data 5 febbraio 2007 lo stesso avvocato Femia, ma con il diverso domicilio di studio dichiarato in Roma, a Via della Giuliana n. 82.
L’appello risulta, invece, notificato in data 29 marzo 2007 presso lo studio dell’Avvocato Gabriella Federico, in Roma a Via Zanardelli n. 20, rinunciataria del mandato in primo grado e, quindi, senza alcuna attinenza o collegamento con la causa e l’appellata.
2. – Deve essere subito aggiunto, a tal riguardo, che non può farsi neanche questione di sanatoria a seguito della costituzione della parte alla quale il ricorso andava notificato, perché questa si è costituita per contestare l’anomala notifica.
Inoltre, la costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine decadenziale per una valida impugnazione della sentenza da parte del Ministero appellante: per giurisprudenza costante e prevalente, la sanatoria può riguardare solo i vizi della notifica, non anche i casi, come quello in esame, di inesistenza della notificazione (Cons. St., IV, 27 aprile 2005, n. 1955; V, 8 aprile 1999, n. 393).
L’appello è dunque inammissibile, in quanto la notifica dello stesso deve ritenersi inesistente, per non essere stato l’atto notificato né al domicilio eletto dal procuratore costituito in prime cure, né – soprattutto – al domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza, con conseguente irriferibilità della notifica stessa all’odierna appellata (Cons. St., IV, 8 maggio 2002 n. 2506 e 17 dicembre 2003 n. 8251).
3. – In conclusione, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò determina la inammissibilità dell’appello incidentale per carenza d’interesse, che è dirimente, pur sussistendo anche altra indipendente ragione.
L’appellata fa valere doglianze autonome contro la sentenza incidentalmente gravata e, in particolare, quanto alla compensazione delle spese di lite disposta dai primi giudici.
La sentenza in esame è stata notificata dall’appellata – appellante incidentale in data 5 febbraio 2007 e, quindi, da tale data decorreva il termine per impugnare in via autonoma, mentre l’appello incidentale risulta essere stato notificato solo il 28 maggio 2007 e dunque fuori termine.
Ne deriva il consolidamento della sentenza di primo grado, anche quanto alla censurata compensazione delle spese di lite.
Ciò stante, le spese di lite relative al presente grado di giudizio possono essere compensate a ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’inammissibilità tanto dell’appello principale quanto dell’appello incidentale.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: (omissis)