FATTO e DIRITTO
1. – Con atto (n. 6780/2005) notificato in data 25 luglio 2005 la signora A.M., vedova del signor V.C., dipendente del Ministero delle finanze con la qualifica di funzionario tributario, incaricato della reggenza dell’Ufficio distrettuale II.DD. di Eboli e deceduto il 6 agosto 1993 nel Centro ebolitano di medicina fisica e riabilitazione di Eboli a seguito dell’infarto del miocardio che lo aveva colpito alle ore 11 dello stesso giorno mentre si trovava sulla spiaggia antistante il lido Holiday, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza 13 aprile 2005 n. 567 con la quale la Sez. I della Sezione staccata di Salerno del T.A.R. per la Campania, pronunciando sul ricorso (n. 4169/9006) in epigrafe indicato, lo ha rigettato, compensando integralmente fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Della suddetta sentenza l’appellante, premessa una ampia ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ha chiesto l’annullamento deducendo contro di essa i seguenti motivi di censura:
a) Errore in giudicando – Omessa pronuncia, atteso che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulle censure dedotte con il primo e secondo motivo di doglianza intesi a contestare rispettivamente: à) la possibilità per l’Amministrazione di assumere una nuova determinazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità responsabile del decesso del coniuge dopo che la stessa era stata formalmente riconosciuta con D.M. 18 luglio 1996 n. 28207; a”) la carenza di motivazione dell’impugnato diniego in considerazione della peculiarità della fattispecie;
b) Errore in giudicando – omessa pronuncia atteso che, come sostenuto con il secondo motivo di impugnazione proposto nel giudizio innanzi al T.A,R, il solo compito assegnato dalla normativa vigente al C.p.p.o. è verificare se l’infermità contratta da un pubblico dipendente, e già formalmente riconosciuta nel precedente procedimento come dipendente da causa di servizio, ha determinato danni permanenti alla sua integrità fisica;
c) Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza, atteso che non è assolutamente condivisibile l’affermazione del T.A.R. secondo la quale il parere reso dal C.p.p.o. anche sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio è prevalente su quello reso dalla C.m.o. anche quando, come si è dimostrato, detto parere si esaurisce in frasi stereotipate, prive di fondamento scientifico per la mancanza di valide e specifiche indagini e degli obbligatori supporti tecnici, considerato fra l’altro che è scientificamente provata l’incidenza negativa che le pressioni lavorative e lo stresso possono avere sull’equilibrio psico-fisico dei lavoratori e, quindi, anche sulla insorgenza di patologie di carattere cardiocircolatorio, specie quando con riferimento al defunto funzionario gli stessi erano stati riconosciuti dal suo diretto superiore;
d) Erroneità, contraddittorietàò ed illogicità della sentenza, omessa pronuncia, atteso che il T.A.R. non si è neppure preoccupato di confutare le conclusioni emergenti da una perizia medico legale di parte, che la ricorrente aveva depositato in giudizio, o quanto meno di disporre una istruttoria d” ufficio al fine di acquisire elementi di conoscenza che gli consentissero di decidere cognita causa;
e) Erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza, omessa pronuncia, atteso che il T.A.R. non si è neppure preoccupato di verificare il ruolo quanto meno concausale che la patologia cardiovascolare poteva aver esercitato nel determinismo del decesso, tenuto conto dell’aggravio di lavoro che il dipendente aveva dovuto fronteggiare nell’ultimo biennio della sua vita e dell’aumento di responsabilità che a suo carico erano derivate e che lo avevano costretto nell’anno precedente a ben tre ricoveri ospedalieri, sempre per crisi cardiache.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha depositato in giudizio ampia documentazione.
3. – Come si è detto in narrativa, l’attuale appellante aveva proposto uno actu innanzi al T.A.R. Salerno due distinte azioni: a) la prima di accertamento del suo diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo per l’infermità (infarto del miocardio) responsabile del decesso del marito, dipendente del Ministero delle finanze; b) la seconda di annullamento del provvedimento direttoriale che, acriticamente conformandosi ai pareri negativi resi dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dall’Ufficio medico legale del Ministero della sanità, aveva disconosciuto la dipendenza del suddetto evento letale da causa di servizio e, per l’effetto, aveva rigettato la sua istanza di liquidazione dell’equo indennizzo.
In effetti il primo giudice, probabilmente in ragione della comunanza delle censure dedotte nei due giudizi e da esso tutte disattese, ha ritenuto esaustiva la decisione assunta a conclusione del giudizio impugnatorio-annullatorio e non ha assunto alcuna decisione su quella di accertamento e condanna.
Trattasi peraltro di omissione non rilevata dall’interessata con specifica censura e, seppure rilevabile d” ufficio, ininfluente sulla decisione che il Collegio è chiamato ad adottare sull’appello al suo esame, atteso che il mancato esame di un capo di domanda in primo grado non comporta l’annullamento della sentenza né il rinvio al giudice a quo in virtù dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, potendo il giudice di appello provvedere direttamente ad integrare la motivazione (Cons. Stato, V Sez., 14 ottobre 1992 n. 991; VI Sez. 4 settembre 2002 n. 4454).
Conclusione, questa, che vale anche per il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente denuncia la omessa pronuncia da parte del T.A.R. sulle due prime censure da essa dedotte con l’atto introduttivo di giudizio di primo grado, e alla cui definizione provvederà il Collegio, in quanto giudice di appello.
4. – Ciò premesso, l’azione di accertamento è inammissibile atteso che essa postula da parte del soggetto che la propone la titolarità di un diritto soggettivo, di cui certamente non dispone il pubblico dipendente che chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità da lui contratta e, per l’effetto, la liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che la sua posizione è quella del titolare dell’interesse legittimo ad una corretta applicazione da parte dell’Amministrazione della normativa che regola la materia de qua. L’acquisto della posizione di titolare di un diritto soggettivo sorge solo in conseguenza e per effetto del provvedimento autoritativo che ha disposto la liquidazione dell’equo indennizzo, avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla normativa sopraordinata. Trattasi di principi da tempo pacificamente acquisiti nella giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, V Sez., 24 ottobre 2002 n. 5848; IV Sez., 8 giugno 2007 n. 3017; ID. 27 giugno 2007 n. 3749) e da ritenere pertanto noti a qualsiasi operatore dei diritto.
5. – Passando alla disamina del ricorso impugnatorio-annullatorio deve dichiararsene l’inammissibilità in quanto proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di soggetto del tutto estraneo all’attuale vicenda contenzioso e quindi privo di legittimazione passiva, come dimostrato dal fatto che l’appellante non ha indicato alcun atto ad esso riconducibile né nei suoi confronti ha dedotto motivi di doglianza
6. – La medesima declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva deve essere adottata, sia pure per un diverso ordine di ragioni, in quanto proposto nei confronti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, atteso che nel procedimento preordinato alla verifica dell’esistenza della causa di servizio e dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo l’organo in questione è chiamato ad esprimere un parere che, ancorché obbligatorio e parzialmente vincolante per l’Amministrazione, resta pur sempre un atto endoprocedimentale che assume capacità lesiva solo se ed in quanto fatto proprio dall’organo di amministrazione cui spetta concludere, con una propria determinazione, il procedimento.
Anche su questo punto esiste una antica e consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, mai contestata, che per la sua notorietà non abbisogna di essere richiamata.
7. – Una volta definito l’ambito entro il quale il Collegio è chiamato a verificare la conformità a legge dell’impugnato diniego, è agevole concludere che l’appello deve essere respinto atteso che le censure con esso dedotte ripropongono, senza il supporto di nuove argomentazioni, questioni che da tempo una pacifica giurisprudenza anche del giudice delle leggi (Corte cost. 21 giugno 1996 n. 209), evidentemente ignota alla ricorrente, ha definito in senso contrario alle sue tesi. Ed invero:
a) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387, nel procedimento preordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell’equo indennizzo, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è chiamato ad esprimere parere sull’esistenza di un nesso di dipendenza causale o anche solo concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, non solo fra l’infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e l’invalidità che si assume essere da essa derivata, ma anche e innanzi tutto fra l’infermità e i fatti ricollegabili alla prestazione lavorativa svolta dal pubblico dipendente e/o all’ambiente lavorativo nel quale quest” ultimo era tenuto a prestare la propria opera;
b) sempre ai sensi del succitato art. 5 bis il parere espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere in ordine alla dipendenza di una infermità da causa di servizio assume carattere definitivo limitatamente al rimborso delle spese di cura, alla misura degli assegni durante l’aspettativa, ecc. ma con esclusione per quanto concerne l’equo indennizzo per il quale il parere definitivo è solo quello del C.p.p.o., al quale l’organo di amministrazione attiva è tenuto a conformarsi senza neppure necessità di procedere all’annullamento d” ufficio dell’eventuale precedente provvedimento che sulla base dell’avviso espresso dalla C.m.o. la dipendenza dell’infermità da causa di servizio aveva riconosciuto (Cons. Stato, VI Sez., 29 ottobre 1999 n. 1651);
c) nel procedimento preordinato alla liquidazione dell’equo indennizzo l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni per le quali in sede di esame della relativa istanza e in presenza di pareri discordanti aderisce a quello del C.p.p.o. anziché a quello della C.m.o. in quanto essa, ai fini della determinazione da assumere, deve solo verificare se il parere del C.p.p.o. sia stato reso sulla base di una completa istruttoria e non sia affetto da macroscopici vizi logici ovvero da palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV Sez., 19 aprile 2001 n. 2367; VI Sez., 21 giugno 2001 n. 3313), situazioni queste che contrariamente all’assunto dell’appellante certamente non ricorrono nel caso in esame, come dimostrato da un esame attento e sereno dei pareri resi sia dal C.p.p.o. e dal Collegio medico legale del Ministero della sanità, al quale ultimo l’Amministrazione, con encomiabile scrupolo, aveva ritenuto di rivolgersi in presenza di valutazioni medico legale di segno radicalmente opposto;
d) i pareri medico legali resi da periti di parte sulla eziologia di determinate infermità sono ininfluenti sulla determinazione finale che l’Amministrazione è chiamata ad adottare, essendo essa tenuta a conformarsi all’avviso espresso dagli organi tecnici ai quali la normativa sopraordinata assegna competenza esclusiva nella materia de qua e dal quale può prescindere solo nei caso indicati sub c);
e) che le malattie cardiache costituiscano patologie multifattoriali è fatto non solo acquisito sia nella scienza medico-legale che nella giurisprudenza del giudice amministrativo, ma neppure in alcun modo contestato nel caso in esame né dal C.p.p.o. né dal C.m.l. del Ministero della sanità; ma la questione così come proposta dall’appellante ingenera un falso problema atteso che il thema decidendum è se nel corso della sua attività lavorativa il defunto dipendente era stato esposto a specifici fattori di rischio capaci da fungere da causa o quanto meno da concausa del decesso, circostanza che gli organi tecnici hanno escluso con determinazioni che, essendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratti al sindacato del giudice della legittimità, al quale è consentito di intervenire con i suoi poteri di annullamento solo se abbia riscontrato vizi logici e travisamento dei fatti così macroscopici da essere ictu oculi rilevabili.
A questo riguardo è del tutto ininfluente l’avviso espresso dal diretto superiore del defunto dipendente, atteso che gli organi di amministrazione sono tenuti a relazionare sui fatti, ma non ad esprimere giudizi sulla loro rilevanza a fini medico-legali, che è incombenza riservata agli organi tecnici.
8. – Il ricorso in appello deve pertanto essere respinto ma, anche in ragione del limitato apporto offerto al fine del decidere dalla difesa dell’Amministrazione intimata e costituita, il Collegio ravvisa l’esistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sull’appello (n. 6780/05) in epigrafe indicato, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.






