FATTO
Con la sentenza n. 22 del 2 febbraio 2000 il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla signora Anna Betti avverso i seguenti atti dell’amministrazione comunale di Castell’Arquato: delibera della Giunta comunale n. 237 del 28 agosto 1998; nota sindacale n. 5539 del 23 ottobre 1998; deliberazioni consiliari n. 36 del 27 settembre 1996, n. 60 del 28 novembre 1997 e n. 24 del 12 giugno 1998; delibere della giunta comunale n. 210 del 31 maggio 1997 e n. 225 dell’8 agosto 1998; nonché sulla delibera della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 3194 del 27 giugno 1989, n. 3194 (tutti concernenti la realizzazione della palestra polivalente in via Ricò); lo accoglieva, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, annullando tutti i provvedimenti impugnati, ad eccezione della delibera della giunta regionale, la cui impugnazione era ritenuta inammissibile.
In particolare i primi giudici, disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla resistente amministrazione comunale con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 19 della legge n. 135 del 1997, gli atti impugnati esulando – a loro avviso – dall’area di applicazione della ricordata normativa, respinto poi il primo motivo di ricorso con cui era stata dedotta l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativi gravante sull’area di proprietà della ricorrente, hanno ritenuto fondato solo il secondo motivo di ricorso, non risultando fornita, come eccepito dall’interessata, alcuna ragione da parte dell’amministrazione comunale circa la scelta di realizzare la palestra polivalente sull’area di proprietà della ricorrente, senza tenere in alcuna considerazione e senza confutare in alcun modo le singole proposte alternative formulate dell’apposita Commissione appositamente insediata a tal fine dalla stessa amministrazione comunale.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessata chiedendone la riforma nella parte in cui aveva erroneamente ed inopinatamente respinto gli altri motivi di ricorso formulati in primo grado, motivi che sono stati a tal fine espressamente riproposti.
Le appellate amministrazioni (Comune di Castell’Arquato e Regione Emilia Romagna), cui il gravame è stato ritualmente e tempestivamente notificato, non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
I. Preliminarmente la Sezione osserva che non può dubitarsi dell’ammissibilità del gravame in esame, in quanto la sentenza impugnata, che pure ha annullato gli atti impugnati (concernenti la realizzazione nel Comune di Castell’Arquato di una palestra scolastica polivalente comunale sull’area posta in via Ricò), risulta all’evidenza non pienamente satisfattiva degli interesse della appellante.
Invero le ragioni dell’annullamento degli atti impugnati risiedono in un riscontrato difetto di motivazione della scelta di realizzare la palestra scolastica polivalente proprio sull’area sita in via Ricò di proprietà dell’appellante, senza che sia stato dato conto dell’impossibilità o della inopportunità o della convenienza di utilizzare gli altri siti proposti per la realizzazione della stessa opera da parte della apposita commissione che la stessa amministrazione comunale aveva insediato; sennonché il riscontrato difetto di motivazione non esclude che l’amministrazione comunale possa reiterare la propria scelta dando conto delle ragioni della scelta contestata (e quindi emendando gli atti impugnati dal vizio riscontrato), laddove con l’appello l’interessata ripropone motivi di censura, peraltro già sollevati in primo grado, ma ritenuti infondati, idonei a paralizzare definitivamente la contestata scelta dell’amministrazione comunale.
II. Ciò chiarito, si può passare all’esame del primo motivo di gravame, rubricato “Violazione dell’art. 2, 1° comma Legge n. 1187/68, dell’art. 1, comma 5 Legge n. 1/78, dell’art. 15 L.R. n. 47/78 come modificata dalla L.R. n. 6/95”.
Con esso l’appellante ha sostenuto la illegittimità della scelta di realizzare la palestra scolastica polivalente sull’area di sua proprietà, perché il vincolo di destinazione urbanistica (Zona per l’assistente all’infanzia e istruzione primaria e secondaria, art. 55 Norme Tecniche di Attuazione) apposto dal piano regolatore generale adottato con la delibera consiliare n. 70 del 25 marzo 1989, approvato con delibera della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 3194 del 27 giugno 1989, era decaduto per l’inutile decorso del termine quinquennale; d’altra parte, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non poteva ammettersi che quel vincolo fosse stato confermato o reiterato con la variante ’90 al Piano regolatore generale (adottata con delibera consiliare n. 105 del 20 marzo 1990 e approvata dall’amministrazione regionale con la delibera n. 2463 del 4 luglio 1995), atteso che si trattava di una variante parziale con aveva interessato l’area di sua proprietà.
Di conseguenza la localizzazione dell’opera implicava la previa adozione di una variante urbanistica e non consentiva il richiamo all’articolo 1, comma 1, della legge n. 1/78, in quanto la scadenza del vincolo di destinazione urbanistica esclude che l’area fosse attualmente destinata a pubblici servizi secondo le previsioni del Piano regolatore generale.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Non è contestato che l’area di proprietà dell’appellante, interessata alla realizzazione della palestra polifunzionale, era classificata in zona omogenea “G”, disciplinata dall’articolo 55 delle Norme Tecniche di Attuazione “Zone per l’assistenza all’infanzia e istruzione primaria e secondaria”.
Secondo tale articolo “le zone per l’assistenza all’infanzia e istruzione primaria e secondaria sono aree individuate nelle tavole di P.R.G. e sono destinate alla collettività del territorio comunale. Dette aree sono di proprietà pubblica o preordinate all’acquisizione, anche mediante esproprio da parte del Comune o di enti competenti…”.
Ad avviso della Sezione, tale destinazione integra effettivamente gli estremi di un vincolo urbanistico soggetto a decadenza quinquennale: infatti, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (per tutti, C.d.S., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718), costituiscono vincoli soggetti a decadenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, quelli preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone significativamente il suo valore di scambio.
Sulla permanenza ovvero sulla conferma di tale vincolo, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non ha spiegato alcun effetto la successiva delibera consiliare n. 105 del 20 marzo 1990, successivamente approvata dall’amministrazione regionale con la delibera n. 2463 del 4 luglio 1995.
Anche a voler prescindere dalla pur non marginale considerazione che la reiterazione di un vincolo espropriativi avrebbe implicato un’adeguata e approfondita motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano l’attualità e l’interesse pubblico alla conferma del vincolo stesso, non può non rilevarsi che la strumentazione urbanistica di cui alla delibera consiliare n. 105 del 20 marzo 1990 non rappresenta una nuova disciplina generale del territorio del Comune di Castell’Arquato (quale avrebbe potuto essere una effettiva variante generale al piano regolatore vigente), bensì è essa stessa qualificata dalla stessa amministrazione comunale come una variante parziale, anzi come una mini – variante.
È significativo, al riguardo, che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti dall’appellante (e non contestata dalle intimate amministrazioni), lo stesso tecnico incaricato dall’amministrazione comunale attribuisce l’appellativo di mini – variante alla predetta strumentazione urbanistica e ne traccia i limiti qualitativi e quantitativi, affermando che si tratta di “un momento interlocutorio in cui non viene impegnata alcuna nuova area del territorio di rilevante peso urbanistico, non viene toccato il dimensionamento di PRG…” e che essa consiste in “1) chiarimenti orientativi di lettura delle tavole e delle legende considerato il passaggio della rappresentazione colorata con plotter al sistema tradizionale con retini; 2) riproposizione di aree stralciate in sede di approvazione regionale del PRG perché non sufficientemente supportate da indagini geologiche mirate a rispondere a precisi quesiti …Le relazioni geologiche qui allegate evidenziano e confermano l’idoneità costruttiva di aree che pertanto sono riproposte al fine di ricompletare il disegno di PRG…”.
Nella “relazione inerente al parere tecnico relativo alla disamina delle osservazioni alla variante al PRG”, alla delibera consiliare n. 47 del 13 luglio 1992 si trova ancora affermato che “la presente variante si conferma quale strumento intermedio di rettifica ad una revisione generale del P.R.G. vigente. Pertanto essa si impegna a rispondere a necessità immediate, a minimali completamenti di previsioni e correttivi di Piano che non modificano, gli obiettivi, i fini, le dimensioni ed i tracciati – programma del Piano stesso”.
Non vi è pertanto alcun elemento certo, obiettivo ed incontrovertibile da cui possa desumersi che il vincolo espropriativo apposto all’area di proprietà della interessata sia stato confermato o reiterato e quindi al momento dell’adozione degli atti impugnati esso doveva considerarsi scaduto.
Ad inficiare tali conclusioni non può opporsi, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, il certificato dello stesso Comune di Castell’Arquato, secondo cui la destinazione urbanistica (vincolo espropriativi) impressa all’area di proprietà dell’interessata deriverebbe dalla delibera consiliare n. 105 del 20 marzo 1990 di adozione della “variante ‘90”, successivamente approvata dalla Regione, atteso che la erronea lettura ed interpretazione degli atti deliberativi relativi alla strumentazione urbanistica da parte degli uffici comunali, anche se rivestita di una forma certificatoria, non può comportare alcun vulnus alla posizione dell’interessata.
La decadenza del vincolo espropriativi impediva dunque la localizzazione della palestra polivalente nell’area di proprietà dell’interessata in mancanza della approvazione di apposita variante urbanistica.
Il carattere assorbente dell’accoglimento di tale motivo di gravame esime la Sezione dall’esame degli ulteriori motivi.
III. In conclusione l’appello deve essere accolto, confermandosi sostanzialmente la sentenza impugnata sia pur con la diversa ed ulteriore motivazione in forza dell’accoglimento del motivo esaminato.
Possono essere dichiarate compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora Anna Betti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna, sez. I, n. 85 del 2 febbraio 2000, così provvede:
* Accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione;
* Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:






