F A T T O
1. Il geom. G. M., già dipendente del Comune di Catania, collocato in pensione in data 1 agosto 1983 con la qualifica di geometra capo (ottava qualifica funzionale con indennità di capogruppo), con atto del 29 luglio 1997, aveva chiesto al Comune l’attribuzione del livello intermedio di cui al D.P.R. n. 810/1980, nonché della corrispondente prima qualifica dirigenziale, per il periodo successivo al 31 dicembre 1982, oltre il pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione e la revisione della posizione pensionistica e del trattamento di fine rapporto alla luce del nuovo inquadramento, con riferimento alla posizione di lavoro rivestita fin dal 1967, anno in cui il medesimo prestava servizio presso l’ufficio di igiene.
In tale richiesta, il ricorrente specificava che il T.A.R. di Catania aveva annullato il visto condizionato posto dalla Commissione provinciale di controllo di Catania sugli atti generali di applicazione dei D.P.R. n. 191/1979 e 810/1980, riconoscendo il diritto dei dipendenti ivi contemplati, con profilo apicale nella carriera di concetto (identico a quello del ricorrente) all’inquadramento corrispondente alla prima qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 347/1983.
In ragione di tale sentenza, il ricorrente affermava di avere anch’egli diritto all’inquadramento nella prima qualifica dirigenziale con decorrenza dal 1 gennaio 1983 sino alla data di collocamento a riposo, anche tenuto conto
– che, per effetto della delibera di Giunta n. 5819 del 22 dicembre 1977, egli rivestiva la prima posizione nella graduatoria degli appartenenti al profilo di “geometra principale” per effetto delle risultanze dello scrutinio comparativo eseguito ai sensi della normativa all’epoca vigente;
– che, con delibera di Giunta n. 596 del 23 febbraio 1990, il Comune aveva già riconosciuto, in forza di certificazione del Capo Settore in data 9 dicembre 1989, che il ricorrente, dal 1977 e sino al 31 luglio 1983, era stato preposto senza soluzione di continuità alla direzione del Servizio vigilanza edilizia generale, mentre in precedenza era stato addetto al Servizio certificati di abitabilità, e che nella terminologia di cui al d.p.r. n. 347/1983 la struttura denominata come Servizio corrisponde a un posto di qualifica dirigenziale.
Con la nota n. 7215 del 8 novembre 1997 a firma del Capo settore del personale, il Comune, nel riscontrare il predetto atto di diffida, negava al ricorrente il diritto all’inquadramento richiesto, ritenendo di non concedere in suo favore l’estensione del giudicato.
2. Con ricorso n. 2282/99 al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, il geom. M., impugnava la nota del Comune di Catania n. 7215/1997, al fine di vedere dichiarato il suo diritto ad ottenere l’inquadramento al livello intermedio ai sensi del D.P.R. n. 810/1980, corrispondente alla prima qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. n. 347/1983, e a percepire le relative differenze retributive.
Il ricorrente sosteneva che, pur dovendosi riconoscere ampia discrezionalità all’Amministrazione nell’accordare l’estensione del giudicato, il Comune era incorso in eccesso di potere, sotto svariati profili, e la nota impugnata era viziata anche per incompetenza, non essendo stata adottata dal Sindaco. Ad ogni buon conto, il ricorrente rappresentava di avere, comunque, diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.
3. Con sentenza n. 627, in data 9 aprile 2002, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che il ricorrente aveva avuto contezza della nota n. 7215 in data 6 novembre 1997, per cui la sua pretesa all’inquadramento risulta paralizzata dall’intervenuto consolidamento di tale determinazione, mentre per quanto attiene le rivendicazioni patrimoniali, come puntualmente eccepito dall’Amministrazio-ne, il M., collocato in quiescenza già in data 31 luglio 1983, ha interrotto, per sua stessa ammissione, il decorso del termine prescrizionale solo con atto in data 27 maggio 1994, cioè dopo quasi undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4. La sentenza è stata appellata dal geom. M.
Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2007, l’appello è passato in decisione.
D I R I T T O
1. L’appello non è fondato.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sui rilievi che:
a)- da un lato, era tardivo per decadenza laddove era diretto contro la nota comunale n. 7215 del 8 novembre 1997, che negava i presupposti della estensione di giudicato invocata dal geom. M. per il riconoscimento del titolo ad ottenere l’inquadramento al livello intermedio ai sensi del D.P.R. n. 810/1980, corrispondente alla prima qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. n. 347/1983;
b)- dall’altro, quanto alle rivendicazioni patrimoniali, il M., collocato in quiescenza già in data 31 luglio 1983, aveva interrotto, per sua stessa ammissione, il decorso del termine prescrizionale solo con atto in data 27 maggio 1994, cioè dopo quasi undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. In appello il geom. M.sostiene che la comunicazione del 6 novembre 1997 non era utile a fare decorrere il termine di decadenza per l’impugnativa, in quanto antecedente alla adozione dell’atto (8 novembre 1997) e che in ogni caso doveva essere riconosciuto l’errore scusabile, in quanto la nota da ultimo citata non indicava il termine e l’autorità alla quale era possibile ricorrere.
Le doglianze vanno disattese, in quanto:
– l’omessa indicazione in un provvedimento dei termini e dell’autorità cui ricorrere può costituire presupposto per un errore scusabile in sede processuale solo quando nei singoli casi (non è tale il caso di specie) sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto giacché, in caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza (Consiglio Stato, sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7219; Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre 200, n. 5812).
In ogni caso, l’estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite non costituisce per l’amministrazione adempimento di uno specifico obbligo. Invero, l’art. 22, D.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13, nel fissare il principio in base al quale «ove una p.a. intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale», ha riconosciuto ampia discrezionalità all’amministrazione stessa, pur dovendo considerarsi, in materia, gli appositi limiti derivanti dalle direttive emanate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica (Consiglio Stato, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6410; Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5457; Consiglio Stato, sez. V, 20 settembre 2005, n. 4835).
3. La sentenza va confermata anche nella parte in cui dichiara la prescrizione dell’asserito diritto agli emolumenti corrispondenti alle mansioni superiori esercitate.
L’appellante sostiene che la prescrizione in materia è decennale e che erano intervenuti vari atti interruttivi della prescrizione.
Come rilevato dal TAR il geom. M., collocato in quiescenza già in data 31 luglio 1983, aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale solo con atto in data 27 maggio 1994, cioè dopo quasi undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non rileva quindi la questione sollevata in appello, circa il termine di prescrizione (dieci o cinque anni).
Sostiene poi l’appellante che nella specie erano comunque intervenuti vari atti interruttivi. Si tratta però di atti che non riguardano espressamente la domanda di corresponsione di una retribuzione corrispondente all’esercizio di mansioni superiori.
In ogni caso si è consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’indirizzo che esclude la retribuibilità delle mansioni superiori per tutte le vicende espletate in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98, ove non sussista una specifica norma che la autorizzi. (cfr. Consiglio di Stato, A.p., 18 novembre 1999, n. 22; Consiglio Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6428; Consiglio Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6009; Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3986; Consiglio Stato, sez. VI, 1 ottobre 2006, n. 6015; Consiglio Stato, sez. VI, 28 settembre 2006, n. 5690).
E nella specie viene in rilievo un periodo lavorativo per il quale non è individuata (né individuabile) una norma che consenta la retribuzione delle mansioni superiori.
4. Per le ragioni che precedono l’appello va respinto.
Nulla per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 maggio 2007, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori:
(omissis)






