FATTO
L’appellante, dipendente del Comune di Benevento, con la qualifica di capo servizio di ruolo dei vigili urbani, nonché invalido per causa di servizio (accertata in data 7.1.1983 dall’O.M. di Caserta), impugnava dinanzi al TAR Campania il provvedimento dell’1.9.1986 con cui il Comune di Benevento gli aveva negato la concessione di una rendita vitalizia in relazione all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, per la quale gli era stato già liquidato l’equo indennizzo.
Il TAR Campania, sez. V, con sentenza n. 464/97 del 20.2.1997, respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso ritualmente notficato e depositato, il sig. Recinelli ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, con conseguente accoglimento della domanda così come formulata con il ricorso introduttivo del giudizio e con vittoria delle spese del doppio grado.
Resiste all’appello il Comune di Benevento, che ne chiede la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con salvezza delle spese.
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 19.12.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La richiesta dell’appellante di concessione di rendita vitalizia in aggiunta alla concessione dell’equo indennizzo appare infondata, trattandosi di due distinti trattamenti previdenziali, che possono essere concessi solo in alternativa tra loro e non sono, quindi, cumulabili.
Il sistema è, infatti, imperniato sugli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ed esclude il cumulo fra la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, da un lato, ed equo indennizzo, dall’altro (art. 50 d.P.R. 3.5.1957, n. 686; art. 66 d.P.R. 13.5.1967, n. 268).
La giurisprudenza è, infatti, da tempo consolidata nel senso che (cfr. Cons. St., sez. V, 11.12.1992, n. 1453; Cons. St., sez. IV, 30.9.1987, n. 569; Cons. St., sez. V, 20.10.1988, n. 603; id., 21.12.1989, n. 663; id., 6.3.1990, n. 257; id., 8.2.1991, n. 133; id., 19.11.1992, n. 1328; id., 6.12.1933, n. 1255; id., 10.5.1994, n. 455; id., 3.8.1995, n.1149; id., 28.1.1997, n. 83; id., 1.4.2004, n. 1741; id., 3.7.2003, n. 3969; id., 8.5.2002, n. 2454).
L’appello va, pertanto, respinto e, per l’effetto, va confermata l’impugnata sentenza.
Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe, e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2006 con l’intervento dei magistrati:(omissis)






