Consiglio di Stato, Sez. II, Parere 9.4.2008, n. 1139
Adunanza della Sezione Seconda 9 aprile 2008

Oggetto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale domanda cautelare, proposto dalla Sig.ra Battistina SCEVOLA, in proprio e quale procuratrice generale del di lei marito Sig. Giovanni Battista CORVI, rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo, elett.te domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nino Paolantonio, in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio Comunale di Catignano n. 27 del 20 dicembre 2006, con la quale è stata approvata la variante generale al Piano regolatore esecutivo del Comune di Catignano, limitatamente alla parte in cui è stata prevista la realizzazione di un viadotto sull’area di proprietà dei ricorrenti, nonché di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, tra cui in particolare la nota della Provincia di Pescara prot. n. 015028 datata 28.03.2007, con la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento espropriativo. – Parere emesso in base all’art. 3, comma 4, della Legge 21 luglio 2000, n. 205.
Vista la relazione prot. n. 1065 del
20 marzo 2008, con la quale il Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale
per lo sviluppo del territorio) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto e sull’istanza di sospensiva;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

FATTO

I ricorrenti sono proprietari pro-quota di un terreno sito nel Comune di Catignano distinto al Foglio di Mappa n. 8, particelle n. 206-196-208-9, e costeggiante la strada provinciale n. 602.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Catignano n. 27 del 20 dicembre 2006 è stata approvata la variante generale al Piano regolatore esecutivo, inserendo un vincolo sull’area di proprietà dei ricorrenti, relativo alla previsione della realizzazione di un viadotto della lunghezza di circa 350 ml con altezza variabile sino ad un massimo di 8 ml.
In seguito, la Provincia di Pescara con la nota prot. n. 015028 datata 28.03.2007 comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento espropriativo.
Avverso siffatti provvedimenti insorgono i ricorrenti, affidando il proprio gravame ai seguenti motivi di diritto:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 L.U. n. 1150/1942; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge Reg. Abruzzo n. 26/2000 e dell’art. 43 della Legge Reg. Abruzzo n. 11/1999; violazione di ogni norma e principio in materia di formazione dello strumento urbanistico; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; ingiustizia grave e manifesta.
I ricorrenti affermano, in estrema sintesi, che “la previsione contenuta nella delibera di approvazione della variante al P.R.E. (…) e consistente nella realizzazione del viadotto che attraversa in parte l’area di proprietà dei ricorrenti, contrasta con le previsioni del Piano territoriale Provinciale vigente”. In particolare, la relazione e le norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale con consentirebbero un intervento di modifica del tracciato esistente della strada provinciale Cepagatti-Brittoli, se non attraverso il minor impatto possibile sul territorio, per rispettare i valori ambientali e di paesaggio agricolo.
Evidenziano, infine, i ricorrenti che “l’opera che l’amministrazione ha previsto in sede di approvazione del P.R.E. in prossimità del tratto denominato “curva Patani” in parte sull’area degli esponenti (…) non può certamente essere considerata di minimo impatto ambientale, incidendo in modo negativo sul paesaggio esistente, con grave ripercussione sulla situazione ambientale”.
Il Ministero referente eccepisce l’irricevibilità del ricorso, osservando che “il dies a quo per l’impugnazione del provvedimento di approvazione del PRG (e delle sue varianti) deve essere individuato nel giorno successivo al periodo di quindici giorni in cui lo stesso provvedimento resta pubblicato all’Albo Pretorio”.
Peraltro, precisa il Dicastero, contrariamente a quanto specificato nel ricorso, nel B.U.R.A. non è stata pubblicata la delibera impugnata, bensì il mero avviso di approvazione della delibera stessa, così come previsto dall’art. 43 della L.R.A. n. 11/1999.

DIRITTO

Si condividono le argomentazioni del Ministero resistente in ordine alla irricevibilità del ricorso.
In particolare, il termine per l’impugnazione della deliberazione è iniziato a decorrere allo scadere del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ossia dal 7 gennaio 2007, ed è scaduto in data 7 maggio 2007, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 9 maggio 2007.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato il principio secondo cui l’affissione nell’albo pretorio delle deliberazioni comunali, effettuata nei modi e termini di legge, costituisce una forma di pubblicità legale, di per sé esaustiva, quando prescritta da disposizione di legge, ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes allorquando tali atti non siano direttamente riferibili a soggetti determinati (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 2.12.2002, n. 6601; IV, 15.12.2000, n. 6686).
Tale principio non si pone in contrasto con il comma 2 dell’art. 43 della L.R.A. n. 11/1999, il quale stabilisce che “l’efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso della loro approvazione”.
Come affermato dal Ministero, infatti, alla prescrizione della Legge Regionale che subordina l’efficacia del P.R.G. alla pubblicazione del B.U.R. “non può esserle attribuito alcun effetto derogatorio delle regole sui procedimenti impugnatori, che individuano la decorrenza del termine di impugnazione al momento della piena conoscenza del provvedimento gravato e non dalla sua efficacia”.
In tal senso depone la lettura testuale dell’art. 21, comma 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale prevede che “il ricorso deve essere notificato (…) entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell’albo”.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile con assorbimento della domanda cautelare.