Fatto

Con sentenza in data 17.12.2004 il GUP del Tribunale di Udine applicava ex art. 444 c.p.p. a H.M. la pena di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 378 c.p..
Propone ricorso l’imputata, deducendo che la sua condotta non è punibile ex art. 384 c.p., in quanto posta in essere per la necessità di proteggere il figlio H.C., imputato di concorso nel delitto ex art. 648 c.p..

Diritto

Il ricorso è fondato.
Come, invero, risulta in atti, H.C., accusato di concorso nel delitto di ricettazione, in relazione al quale furono rese ai Carabinieri le dichiarazioni false e reticenti che hanno dato luogo al presente procedimento, è figlio della prevenuta. La stessa, quindi, andava e va ritenuta non punibile per il reato ascritto, a sensi dell’art. 384 c.p., comma 1, essendo evidente che la sua condotta fu determinata dalla necessità di evitare al figlio le gravi e inevitabili conseguenze sulla libertà e sull’onore che gli sarebbero derivate dall’accertamento della sua colpevolezza per il delitto ex art. 648 c.p..
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 384 c.p., comma 1.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.