Fatto

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, G.L. venne ritenuto responsabile di tentata violenza privata in danno di L.V., fatta oggetto, secondo l’accusa, da parte dell’imputato, di minacce finalizzate a far sì che ella omettesse di presentarsi ad un’udienza del tribunale fallimentare;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando:
1) violazione degli artt. 420 ter e 420 quater c.p.p., unitamente ad illogicità di motivazione, per avere la corte d’appello indebitamente ritenuto insussistente il dedotto impedimento assoluto dell’imputato a comparire all’udienza del 3 aprile 2007, essendo egli sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, sulla base dell’osservazione che detto impedimento non era stato tempestivamente comunicato e che l’imputato avrebbe comunque potuto chiedere l’autorizzazione a presenziare alla suindicata udienza;
2) violazione, ancora, dell’art. 420 ter c.p.p., unitamente ad illogicità della motivazione, per avere la corte d’appello indebitamente ritenuto ingiustificato anche il dedotto impedimento, per la medesima udienza del 3 aprile 2007, del difensore dell’imputato, avv.ssa D. I. B., del foro di Perugia, la quale aveva rappresentato e documentato come non potesse allontanarsi fino a raggiungere (OMISSIS) in quanto impegnata nell’allattamento del proprio bambino e non fosse in grado di nominare alcun sostituto operante a (OMISSIS);
3) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, unitamente ad illogicità della motivazione, per essere stata respinta la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla sola base del rilievo che si trattava di “pena mite”.

Diritto

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) se è vero che, come si osserva nel ricorso, sulla scorta di quanto affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 26 settembre – 14 novembre 2006 n. 37483, Arena, non esiste alcun onere a carico dell’imputato di comunicare tempestivamente al giudice procedente la propria sopravvenuta sottoposizione a privazione della libertà per altra causa, è altrettanto vero che, quando si tratti di arresti domiciliari, l’imputato, qualora intenda comparire in udienza, ha comunque l’onere, secondo l’ormai affermato orientamento di questa Corte, di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo al riguardo configurabile, per converso, un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporre la traduzione, come invece deve dirsi nel caso di sopravvenuta detenzione ordinaria (in tal senso, fra le più recenti: Cass. 4^, 13 maggio – 29 luglio 2005 n. 28558, Bruschi, RV 232436; Cass. 5^, 15 novembre 2002 – 14 febbraio 2003 n. 7369, Giannone, RV 224859); e, nella specie, non risulta e neppure si deduce, nel ricorso, che detta richiesta di autorizzazione fosse stata avanzata;
b) corretta deve ritenersi, nella sostanza, la valutazione espressa dalla corte d’appello circa la non qualificabilità come assoluto, legittimo impedimento a comparire di quello costituito dalla necessità, per il difensore (all’epoca) dell’imputato, di provvedere all’allattamento del proprio bambino, non tanto per la ragione, giustamente criticata dalla difesa, che l’allattamento, essendo il bambino nato da circa tre mesi, non sarebbe più stato necessario, quanto per quella (parimenti criticata ma, stavolta, non a ragione, dalla stessa difesa), che il suddetto difensore, pur se di un foro diverso e lontano da quello di (OMISSIS), ben avrebbe avuto, nel tempo a sua disposizione, la possibilità di nominare un sostituto per la partecipazione all’udienza; e ciò non senza considerare, in aggiunta, che non può comunque costituire un legittimo impedimento del difensore a comparire quello che gli derivi dall’esistenza di una situazione non presentatasi improvvisamente e già destinata fin dall’origine a protrarsi, senza sostanziali variazioni, per un tempo di apprezzabile durata, dovendo in tal caso il difensore operare una opportuna e tempestiva revisione dei propri impegni e non pretendere invece di mantenerli a scapito delle esigenze di giustizia;
c) il diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria risulta motivato, nell’impugnata sentenza, non solo con riferimento alla “mitezza” di detta pena (che non sarebbe stata, in effetti, una ragione valida) ma anche con riferimento all’altra ragione, di per sè esaustiva e del tutto ignorata nel ricorso, costituita dall’esistenza, a carico dell’imputato, di precedenti penali per violazione della normativa sugli stupefacenti e per ricettazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007