Fatto Diritto

Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Aulla ha dichiarato G.G., colpevole di ingiuria e minaccia ai danni di T.S. e P.A. per avere proferito nel corso di una conversazione telefonica con P.M., sorella di quest’ultimo e maglie del T., le seguenti espressioni: “siete tutti figli di puttana e troie…”, “faccio venire su della gente dalla bassa e vi faccio fare la pelle a tutti…”.
Ricorre per Cassazione la G. e deduce:
a) irritualità della querela sporta da P.A.;
b) carenza nei querelanti della qualità di soggetti passivi del reato di ingiuria;
c) insussistenza del reato di minaccia ai danni di T.S.;
d) difetto e contraddittorietà della motivazione.
1. È infondato il primo motivo di impugnazione. La autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti, effettuata dal difensore, si estende alla sottoscrizione della querela presentata dalla persona offesa, qualora – come si è verificato nella specie – il testo dell’istanza di punizione preceda immediatamente, senza alcuna soluzione di continuità, il conferimento della procura, trattandosi di unicità di atto e contestualità di sottoscrizioni.
Non sussiste dunque la denunciata violazione degli artt. 337 e 122 c.p.p. e art. 39 disp. att. c.p.p..
2. Merita accoglimento il secondo motivo di impugnazione.
La presenza della persona offesa, non necessaria nel reato ex art. 612 c.p. (essendo sufficiente che la minaccia sia venuta a conoscenza del soggetto cui è rivolta: cfr. Cass. Sez. 6^, 26 maggio 2001, Chiazza; Sez. 5^, 4 aprile 1975 Pantacci), lo è invece del reato di ingiuria, del quale costituisce elemento costitutivo.
Peraltro l’ingiuria si perfeziona anche nell’ipotesi in cui l’offesa sia formulata per mezzo del telefona (o di lettera) ad una terza persona, ma ciò solo se v’è in carico di riferirla al destinatario e l’incarico sia fedelmente adempiuto ovvero se l’agente abbia avuto in dubbia consapevolezza che l’offesa sarebbe stata comunicata al destinatario (cfr. Cass. Sez. 2^, 17 ottobre 1961; 19 aprile 1958, Cozza).
La ricorrenza di siffatte condizioni non si riscontra nel caso in esame, non essendo neppure enunciata nel l’editto d’accusa (e va detto che il T., il solo ad essersi inserito nella conversazione telefonica in un secondo momento, ebbe modo di percepire soltanto le rinnovate minacce), sicchè si profila l’insussistenza del fatto in ordine al reato di ingiuria, così come conte stato, ossia è ai danni di T.S. e P.A..
3. Va disatteso il terzo motivo. Perchè propone censure che investono il merito della decisione impugnata, peraltro manifestamente infondate, dal momento che le minacce, come si assume dalla stessa ricorrente, erano dirette contro il nucleo familiare dei coniugi P. – Pa., e di tale nucleo faceva dunque parte anche il T., marito di P.M..
4. Il giudice “a quo” ha respinto la domanda di risarcimento del danno perchè “le offese e le minacce so no state percepite in modo particolare da P.M., la quale non ha inteso esercitare il diritto di chiedere i danni”. Tale statuizione è evidentemente errata, alla luce di quanto si è detto a proposito della minaccia diretta contro destinatario non presente, ma è altrettanto certo che da essa non può trarsi valido argomento per inferirne contraddittorietà con la legittima declaratoria di responsabilità per il reato di minaccia.
5. Venuto meno il reato di ingiuria, resta ferma la sanzione di 30,00 Euro di multa, irrogata dal giudice di pace per la minaccia.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria ed elimina la relativa pena di Euro 300,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006