IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 1 dicembre 1999 n. 345 il Tribunale di Messina dichiarava A.C. colpevole del reato previsto dall’art. 368 c.p., commesso in (OMISSIS), e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, nonchè al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese processuali da questa sostenute.

Avverso la predetta sentenza l’imputato proponeva appello, chiedendo in primo luogo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per assumere le prove indicate ai sensi dell’art. 507 c.p.p. nel dibattimento di primo grado e non ammesse dal Tribunale perchè ritenute ininfluenti per la decisione; nel merito, chiedeva di essere assolto con formula ampia per aver mosso ad alcuno accuse suscettibili di dare l’avvio a un processo penale e perchè le due dichiarazioni erano finalizzate esclusivamente a difendersi.

La Corte d’appello di Messina con sentenza del 15 aprile 2005 n. 708 ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza l’A. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. inosservanza ed errata interpretazione dell’art. 81 c.p. e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) con riguardo alla continuazione col reato di calunnia con cui l’A. è stato condannato dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 1238/2002 nel processo penale n. 155/98 R.G. e n. 239/95 R.G.N.R.;

2. violazione ed erronea applicazione dell’art. 368 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perchè la Corte d’appello con motivazione erronea ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale;

3. (motivi aggiunti). illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 per contrasto con l’art. 3 Cost. per disparità di trattamento ai fini della prescrizione rispetto ai processi pendenti in appello o in cassazione;

1. Preliminarmente si osserva che il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell’incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l’amnistia (Cass., Sez. 6, 10 dicembre 1991 n. 8142, ric. De Donato; Sez. 6, 11 ottobre 1989 n. 16644, ric. De Lisi).

Nel caso di specie risulta dalla sentenza del Tribunale che l’imputazione è stata contestata d’ufficio, a seguito dell’accertamento che la sottoscrizione di R.G. in calce alle cambiali contestate, era stata apposta da A. C., per cui il reato non può ritenersi sussistente.

2. Nel merito, la condanna in primo grado e la successiva conferma in appello sono state pronunciate in base alla medesima circostanza, ritenendosi irrilevante in fatto e in diritto il rapporto sottostante e, quindi, la ricostruzione della vicenda che ha portato all’emissione dei titoli.

La sentenza di primo grado ha esordito ritenendo pacifica l’esistenza di un viluppo di intricati rapporti anomali, sfociati anche in procedimenti penali diversi dal presente, intercorsi fra l’imputato e la persona offesa L.P., coinvolgenti l’attività di funzionario di banca di quest’ultimo e per i quali l’istituto creditizio, il Monte dei Paschi di Siena, presso il quale lavorava, ne aveva già deliberato l’allontanamento dal servizio.

Dalla medesima sentenza risulta come dagli atti sia emerso che:

1. l’A., dipendente della Soc. Coop. Edil. Messina s.r.l. di (OMISSIS), ne era l’amministratore di fatto, secondo la dichiarazione del L., confermata sostanzialmente dal M.;

2. che il L., direttore della filiale locale del Monte dei Paschi, per sua stessa ammissione era stato sottoposto a procedimento disciplinare e allontanato dal servizio a causa di un ammanco di notevole entità determinato dall’ A. attraverso la manovra delle ditte del sig. M.;

3. che i due, grazie alle rispettive funzioni, procedevano all’erogazione di muti e all’emissione di titoli di titoli di credito per causali varie, legate ai loro rapporti personali.

Il fatto che il L. abbia ricollegato la sua radiazione dal MPS al presunto ammanco provocato dall’ A. attraverso la manovra delle ditte del M. dimostra l’esistenza dei suoi rapporti con quest’ultimo, il quale evidentemente agiva quale amministratore di fatto della Coop. Edil. Messina, da lui stesso riconosciutagli.

Nel quadro di questi rapporti, che il L. ha tentato pretestuosamente di ricondurre alla sua normale attività bancaria tuttavia smentita dalla sanzione inflittagli, si inserisce la tesi difensiva dell’ A., il quale ha riferito che alla base dell’operazione di sconto delle cambiali vi era stato il prestito di L. 100 milioni che il L. aveva ottenuto dai M. – ossia da lui, se è vera l’attestazione del M., e dello stesso L. – che era lui a gestire materialmente e sotto il profilo contabile la ditta di cui lui era presidente – al fine di aiutare l’amico Re.Au. che versava in difficoltà economiche, accendendo poi un fido dello stesso importo a favore della società dei M., con l’impegno personale di restituire la somma scontando cambiali di comodo – fra le quali quelle con la firma apocrifa del R. – senza tuttavia onorare l’impegno di pagarle alla scadenza, per cui erano andate in protesto.

La tesi, suffragata quanto ai rapporti diretti fra l’A. e il L. è stata suffragata dal M., il quale, pur negando di aver emesso una assegno per l’importo di L. 100 milioni, ha dichiarato di essere stato messo al corrente dall’ A. del conto corrente e del fatto che doveva servire ad aiutare il Re., amico del L..

D’altra parte, il R. ha ammesso di aver ricevuto un finanziamento di L. 100 milioni dall’Edil Messina tramite l’A., senza peraltro indicarne la causale e negando che fosse riconducibile a un intervento del L., presso la banca del quale aveva un conto corrente, sicchè anche per questo aspetto la tesi dell’ A. risulta confermata.

Lo stesso M. ha, peraltro, confermato che le cambiali dovevano servire al direttore L., avallando in questo la tesi dell’ A. che si trattava di cambiali di favore, da lui ammesse allo sconto per provvedere al pagamento alla scadenza. Il mancato pagamento dei titoli determinò evidentemente l’ammanco, attribuito dal L. all’ A., che portò al licenziamento del L..

A questo punto i risultati dell’indagine conducono univocamente alla conclusione che le cambiali protestate, fra cui quelle con firma falsa, sono state emesse di concerto fra l’A. e il L., sicchè l’attribuzione a quest’ultimo da parte del primo, valutabile sotto il profilo concorsuale, non può essere considerata calunniosa in quanto non rivolta a persona saputa innocente.

Per il duplice ordine di motivi qui esposto – che rendono superfluo l’esame di ogni altro motivo – la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.