RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte dâAppello di Bologna ha dichiarato lâimprocedibilitĂ , ai sensi dellâart. 131 bis cod. pen., del reato di cui allâart. 615 ter cod. pen. per il quale il tribunale in sede aveva affermato la penale responsabilitĂ di Gianluca Coco.
La corte territoriale ha ritenuto integrato lâillecito accesso al sistema informatico dellâIstituto Comprensivo di Budrio, in cui lâimputato si era introdotto utilizzando lâaccount e le password di altra dipendente e mediante il quale aveva elaborato un falso documento di fine rapporto a nome di persona che non aveva mai prestato servizio presso lâamministrazione, cancellandolo subito dopo la compilazione, reputando non convincente â in punto di esclusione dellâantigiuridicitĂ del fatto tipico â lâasserita funzione di sperimentazione della vulnerabilitĂ del sistema, prospettata dal ricorrente.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso lâimputato, per mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dellâantigiuridicitĂ della condotta, per avere la corte territoriale omesso di motivare in ordine allâesclusione della rilevanza penale del fatto in conseguenza della finalitĂ di denuncia che ha ispirato lâaccesso. Sul ricorrente, persona incarica di pubblico servizio, gravava lâobbligo di segnalazione di condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza nellâesercizio del servizio, con conseguente sussistenza della causa di giustificazione di cui allâart. 51 cod. pen..
Con il secondo motivo, denuncia mancanza di motivazione in relazione alla richiesta del beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Nel riproporre la prospettazione avanzata nei motivi dâappello, il ricorrente deduce la sussistenza della causa di giustificazione, anche in forma putativa, dellâadempimento del dovere, fondato sul vincolo di fedeltĂ che lega il pubblico dipendente allâamministrazione derivante dagli artt. 54 e 54 bis del d.Lgs. 165/2001, disposizioni che prevedono obblighi di informazione finalizzati alla prevenzione di fenomeni illeciti, quali la corruzione, a cui è correlata la non punibilitĂ , sotto il profilo disciplinare e antidiscriminatorio, del dichiarante.
3. Siffatta deduzione appare, allâevidenza, infondata.
3.1.Lâart. 54 bis del d. Igs. 165/2001, introdotto dallâarticolo 1, comma 51, del d. Lgs. 190/2012, nel testo aggiornato dallâarticolo 1 della legge 30.11.2017, n. 179, recante disciplina della âsegnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblicoâ, intende tutelare il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con lâamministrazione, che rappresenti fatti antigiuridici appresi nellâesercizio del pubblico ufficio o servizio.
Lâistituto, che presenta analogie con altre figure di ambito internazionale (da cui deriva anche il termine whistleblowing), si conforma strutturalmente allâ361 cod. pen. ma se ne distingue in riferimento ai presupposti ed allâambito di operativitĂ , nella doppia declinazione della tutela del rapporto di lavoro e del potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.
La segnalazione in esame risponde, difatti, ad una duplice ratio, consistente da un lato nel delineare un particolare status giuslavoristico in favore del soggetto che segnalata illeciti e, dallâaltro, nel favorire lâemersione, dallâinterno delle organizzazioni pubbliche, di fatti illeciti, promuovendo forme piĂš incisive di contrasto alla corruzione.
In riferimento al primo profilo, lâultima parte del comma 1 dellâarticolo 54-bis prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante. Quanto ai destinatari della comunicazione, la stessa può essere rivolta allâautoritĂ giudiziaria ordinaria, alla magistratura contabile ed al superiore gerarchico del segnalatore. In riferimento allâoggetto, la formula riferita al contesto di acquisizione della notizia (âdi cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoroâ) esprime che il fatto oggetto di segnalazione possa riguardare â a fini di tutela del dipendente â solo informazioni acquisite nellâambiente lavorativo.
Alle condizioni date, i commi 2 e 4 dellâarticolo 54-bis prevedono un articolato sistema di protezione dellâanonimato del segnalante, in una prospettiva palesemente incentivante, escludendo la materia dalla normativa in tema di accesso civico e dallâambito di applicazione della legge 241/1990 e limitando la rivelazione dellâidentitĂ ai soli casi di indispensabilitĂ per la difesa dellâincolpato. Con lâorientamento n.40 dellâANAC, il sistema è stato esteso anche mediante la previsione di informativa in favore del responsabile anticorruzione che viene, in tal modo, a potenziare il ruolo centrale, nellâambito della singola organizzazione pubblica, in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.
3.2. CosĂŹ sinteticamente delineata la disciplina invocata dal ricorrente quale fonte di un dovere giuridico a cui lâimputato avrebbe inteso ottemperare, emerge, allâevidenza, come la normativa citata si limiti a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di unâattivitĂ illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attivitĂ investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.
Siffatta evidente limitazione dellâarticolato normativo alla tutela del segnalatore e â soprattutto â la mancata previsione di un obbligo informativo non consente di ritenerne la configurazione neanche in forma putativa, non profilandosi come scusabile alcun errore riguardo lâesistenza di un dovere che possa giustificare lâindebito utilizzo di credenziali dâaccesso a sistema informatico protetto â peraltro illecitamente carpite in quanto custodite ai fine di tutelarne la segretezza â da parte di soggetto non legittimato.
In tal senso, lâinsussistenza dellâinvocata scriminante dellâadempimento del dovere è fondata sui medesimi principi che, in tema di âagente provocatoreâ, giustificano esclusivamente la condotta che non si inserisca, con rilevanza causale, nellâ iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale, concretizzandosi prevalentemente in unâattivitĂ di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui (ex multis Sez. 4, Sentenza n.47056 del 21/09/2016Ud. (dep. 09/11/2016) Rv. 268998, N. 11634 del 2000 Rv. 217253, N. 31415 del 2016 Rv. 267517).
3.3. Sussiste, pertanto, lâantigiuridicitĂ del reato contestato, correttamente ricostruito e razionalmente giustificato nella sentenza impugnata.
4. Ă, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
4.1. Con lâatto di appello, lâimputato aveva richiesto la concessione del beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen. nel certificato penale a richiesta dei privati in ordine al quale la corte territoriale ha omesso di provvedere.
Lâarticolo 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 313 del 2002 indica â tra gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale â i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto lâimputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilitĂ , o disposto una misura di sicurezza, nonchĂŠ â in seguito alla novella introdotta con d. Igs. N. 28 del 16 marzo 2015 â quelli che hanno dichiarato la non punibilitĂ ai sensi dellâarticolo 131-bis del codice penale.
Ai sensi dellâarticolo 25 del medesimo d.P.R., siffatta iscrizione non è riportata nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dallâinteressato quando sia relativa (lett. f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilitĂ ai sensi dellâarticolo 131-bis del codice penale, se la relativa iscrizione non è stata eliminata.
4.2. Nel caso in esame, la corte territoriale ha omesso di motivare in riferimento alla richiesta del beneficio di cui allâart. 175 cod. pen. e siffatta lacuna è censurabile in sede di legittimitĂ in quanto, sebbene il beneficio sia rimesso allâapprezzamento discrezionale del giudice sulla base della valutazione delle circostanze di cui allâart. 133 cod. pen., pur senza una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, Sentenza n.l dell5/ll/2016 Ud. (dep. 02/01/2017) Rv. 268971), è pur tuttavia necessaria lâostensione di un minimum giustificativo della sua negazione.
Deve essere, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza dâappello che ha immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen., proposta con specifico motivo di gravame.
5. A siffatto errore può porsi rimedio, in questa sede, ai sensi degli artt. 619, comma II, e 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dovendosi applicare il beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen., omessa dal giudice di merito, che non involge alcun apprezzamento di fatto.
Il richiesto beneficio può essere, difatti, concesso sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza di secondo grado, avuto riguardo allâincensuratezza dellâimputato, alla ritenuta particolare tenuitĂ del fatto ed alla valutazione di episodicitĂ della condotta giĂ formulata dal giudice di merito.
Ed invero la possibilitĂ , riconosciuta alla Corte di cassazione, di applicare il beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen. sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessitĂ dellâesame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimitĂ (Sez. 3, Sentenza n.792 del 25/05/2017Ud. (dep. 11/01/2018) Rv. 271829, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 24742 del 2010 Rv. 247747, N. 38972 del 2014 Rv. 261407, N. 25625 del 2016 Rv. 267217).
6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in riferimento alla omessa statuizione riguardo il beneficio della non menzione della declaratoria ex art. 131 bis cod. pen ai sensi dellâart. 175 cod. pen., con conseguente concessione del medesimo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione che concede.
CosĂŹ deciso in Roma, il 21 maggio 2018





