Cassazione penale, Sez. IV, 7 gennaio 2026, n. 322
Svolgimento del processo
1. Il Presidente Vicario del Tribunale di Rimini, con provvedimento del 18 luglio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da A.A. avverso il decreto del giudice con il quale è stata dichiarata l’ inammissibilità dell’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell’ambito di un procedimento penale, sul presupposto che non fosse stato indicato il reddito percepito da ogni componente del nucleo famigliare con particolare riferimento al reddito della figlia convivente.
Nel provvedimento in esame si afferma che l’istante ha omesso la dichiarazione deiredditi prodotti dalla figlia convivente, pur se minorenne, limitandosi ad autocertificare i propri redditi e che in tal senso non può darsi rilievo alla dichiarazione integrativa depositata solo il 18 giugno 2025 e cioè tardivamente rispetto al provvedimento di inammissibilità.
2. Avverso l’ordinanza A.A., per il tramite del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’ art. 99, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 con conseguente nullità o abnormità del provvedimento. Il difensore lamenta che l’ordinanza sia stata emessa de plano, con inosservanza delle norme che regolano il giudizio di opposizione, ovvero quelle relative al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, secondo il paradigma del rito semplificato di cognizione. Il giudice penale, lungi dal poter procedere senza alcuna formalità, avrebbe dovuto fissare l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 undecies, comma 2, cod. proc. civ. con assegnazione alla parte ricorrente del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, ovvero all’Agenzia delle Entrate. Il giudice ha, invece, emesso l’ordinanza reiettiva dell’opposizione de plano.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 99, 76 commi 1, 2 e 3 e 79 D.P.R. n. 115/2002 . Il difensore osserva che l’ordinanza è giuridicamente errata in quanto fondata su una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge. Il giudice, infattiaveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per non avere il soggetto istanteindicato i redditi conseguiti dalla figlia convivente. In sede di opposizione la difesa aveva osservato che la figlia convivente era nata nel 2011 e quindi non poteva essere percettrice di reddito e aveva, in ogni caso, depositato ad integrazione della documentazione già prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall’istantee attestante il reddito nullo della figlia minorenne nell’anno di riferimento. Il giudice dell’opposizione, tuttavia, aveva ritenuto tardiva tale integrazione documentale, in violazione del principio per cui la documentazione mancante o carente può essere acquisita anche in un momento successivo (Sez.4 n.2782/2025) se è vero che l’ istanza può sempre essere ripresentata, è altrettanto vero che, in caso di riproposizione,l’attività difensiva nel frattempo espletata non è liquidabile, mentre in caso di accoglimento dell’opposizione gli effetti dell’ammissione decorrono dalla prima istanzacon la conseguenza che tutta l’attività difensiva nel frattempo espletata potrà essere liquidata.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Cinzia Parasporo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato per non avere il Presidente fissato l’udienza di comparizione ex art. 281 undecies cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Con riferimento al primo motivo di carattere procedurale, si ricorda che ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115/2002, avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Statoè stata rigetta o dichiarata inammissibile, l’interessato può proporre ricorso davantial Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. L’art. 99, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.
2.1. Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo subprocedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118). È in seguito intervenuto l’art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, in base al quale le controversie relative alla liquidazione degli onorari ex art. 170 D.P.R. n.
115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione tale rito, già previsto dagli artt. 702 e ss. cod. proc. pen., è oggi disciplinato dagli artt. 281 -decies e ss. cod. proc. civ.
2.2. In seguito all’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 1150, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è così sostenuto che, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n.115/2002 , sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Rv 277420; Sez. 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass.; Sez. 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908).
Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254 Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134).
2.3. Ciò premesso, si osserva che il procedimento in esame deve, comunque, svolgersinel contraddittorio. L’art. 281 undecies cod. proc. pen., prevede che il giudice fissi l’udienza di comparizione. In ogni caso, trattandosi di procedimento a carattere impugnatorio, rispetto ad un provvedimento emesso de plano e senza formalità, le parti devono essere messe in condizioni di interloquire. Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il provvedimento adottato de plano sul ricorso presentato dall’ interessato avverso il rigetto dell’ istanza di ammissione (Sez. 4, n. 26328 del 20/05/2015, Rv. 263869 - 01), trattandosi di procedimento che deve seguire il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, rito che prevede - prima della decisione - l’instaurazionedel contraddittorio fra le parti (da ultimo in tal senso Sez. 4, n. 3003 del 14/11/2023, dep.2025, n.mass.).
L’ordinanza impugnata, dunque, come rilevato dal ricorrente, è stata emessa in violazione delle previsioni di legge e deve essere annullata.
3. L’accoglimento del primo motivo, di carattere procedurale, ha rilievo assorbente rispetto al secondo motivo. In ottica nomofilattica, deve, tuttavia evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n. 115/2002/ l’istanza di ammissione deve contenere,a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e de componenti della famigliaanagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’ interessato, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità previste dall’art. 76. Tale ultimo articolo, prevede, al primo comma, l’ indicazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione e statuisce,al secondo comma, che se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso l’istante. In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 92, i limitidi reddito indicati nell’art. 76, comma 2, sono elevati di Euro 1039,91 per ognuno dei famigliari conviventi. L’art. 79 D.P.R. 115/2002 prevede, dunque, l’indicazione del reddito complessivo e non anche l’indicazionedistinta dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica. A fronte del dato letterale, univoco nel richiedere l’indicazione del reddito complessivoe non anche dei singoli redditi dei familiari conviventi, rileva la necessità di non estendere l’ambito delle cause di inammissibilità dell’istanza al di là della specifica previsione di legge, stante il rilievo costituzionale del diritto di difesa (art. 24 comma 3 Cost.) al quale è strumentale il beneficio del patrocino a spese dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 1020 del 17/03/1995, Graziano, Rv. 201142 - 01, per la quale "la materia delle cause di inammissibilità, per la diretta incidenza sull’estensione del diritto fondamentale di difesa, è di stretta interpretazione") (in tal senso, per una disamina più approfondita, si rinvia a Sez. 4 n. 38147 del 16/10/2025 non mass.).
4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale di rimini. Oscuramento dati sensibili.
Conclusione
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2026.






