Fatto
1. Con sentenza resa in data 25/9/2013, la Corte dâappello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza in data 13/6/2012 con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato P.A. alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,97 e 2,23 g/l) commesso, alla guida della propria bicicletta, in (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza dâappello, unitamente al proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lâimputato sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente confermato lâapplicabilitĂ della disciplina sanzionatoria riferita al reato di guida in stato di ebbrezza anche in relazione allâuso di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, tenuto conto degli indici interpretativi di indole positiva, costituiti dallâinapplicabilitĂ , con riguardo alla guida di bicicletta, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida o della confisca del velocipede; considerazioni non adeguatamente affrontate dalla corte territoriale e superate sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, lĂ dove, dopo aver erroneamente rigettato lâeccezione dâillegittimitĂ costituzionale della norma incriminatrice contestata (in quanto ritenuta applicabile al caso di specie), ha disatteso la prospettata inoffensivitĂ della condotta contestata allâimputato, avuto riguardo alle specifiche occorrenze del fatto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dâappello erroneamente escluso lâapplicazione, nel caso di specie, degli istituti processuali previsti per le figure criminose di minore rilevanza offensiva, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 dettato in relazione alle ipotesi di particolare tenuitĂ del fatto.
Sul punto, il ricorrente reitera in questa sede lâistanza di rimessione al giudice delle leggi della questione di legittimitĂ costituzionale in via incidentale, avuto riguardo alla palese e ingiustificata disparitĂ di trattamento in ordine allâinapplicabilitĂ , alla fattispecie oggetto dellâodierno esame, dellâart. 34 cit., a fronte dellâespressa previsione della relativa applicabilitĂ in relazione ai reati (di omogenea natura ed entitĂ offensiva) rimessi alla competenza del giudice di pace.
5. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, con riguardo allâavvenuta esclusione, ad opera di questâultima, del ricorso della causa di giustificazione dello stato di necessitĂ (financo putativo), avendo lâimputato agito, nellâoccasione oggetto dâesame, spinto dalla necessitĂ di sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona, siccome intento a recarsi con urgenza presso la propria abitazione al fine di adottare le cure dirette a fronteggiare la âcefalea a grappoloâ dalla quale era affetto.
Diritto
6. Il ricorso è infondato.
Devâessere preliminarmente disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilitĂ , della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitĂ (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneitĂ del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolaritĂ e di sicurezza della circolazione stradale;
e tanto, al di lĂ della circostanza costituita dallâeventuale concreta inapplicabilitĂ delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude lâapplicabilitĂ della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039).
Ciò posto, la corte territoriale ha logicamente e coerentemente escluso la fondatezza della prospettazione dellâimputato, in ordine alla pretesa inoffensivitĂ della condotta allo stesso addebitata, avendo sottolineato, sulla base di unâargomentazione dotata di logica plausibilitĂ e coerenza argomentativa, lâoggettiva idoneitĂ (tanto astratta, quanto in concreto), della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e lâintegritĂ del pubblico degli utenti della strada: circostanza, questâultima, di per sè sufficiente (in ragione dellâintuibile e assoluta gravitĂ dellâesposizione a pericolo di interessi di primario rilievo per lâordinato svolgimento della vita comune) a sostanziare di congrua giustificazione (anche sul piano della ragionevole disparitĂ di trattamento tra interessi e valori dotati di dignitĂ costituzionale) la differenziata disciplina legislativa di tale reato â sul terreno della risposta sanzionatoria e, in generale, delle conseguenze derivanti, sul piano giuridico, dalla commissione di detto illecito (ivi compresa la non prevista applicazione dellâistituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34) â rispetto al complesso delle fattispecie rimesse alla competenza penalistica del giudice di pace.
Sotto altro profilo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia congruamente sottolineato, con motivazione logicamente coerente e pienamente lineare in termini argomentativi, lâassoluta inconsistenza del richiamo, ad opera dellâimputato, della causa di giustificazione dello stato di necessitĂ (anche putativo) a fondamento dellâinvocata liceitĂ della condotta allo stesso contestata, rimarcando (sulla base di considerazioni congruamente corroborate sul piano argomentativo e probatorio e del tutto immuni da vizi dâindole logica o giuridica) il carattere meramente assertivo e congetturale delle prospettazioni sul punto strumentalmente e infondatamente richiamate dallâimputato.
7. Lâaccertamento dellâinfondatezza di tutti i motivi di ricorso avanzati dal P. impone la pronuncia del relativo rigetto e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015





