FattoDiritto

1) R.F. ha proposto ricorso contro l’ordinanza 27 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di un’autovettura emesso nei suoi confronti per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 9 ter per aver gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, deduce la violazione dell’indicato art. 9 ter nonchè il vizio di motivazione. Sotto il primo profilo rileva che l’ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l’effettuazione di una “gara”; diversamente può parlarsi soltanto di “una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro”. Sotto il secondo profilo (vizio di motivazione) sarebbe manifestamente illogica la sentenza impugnata per aver ravvisato la possibilità di gareggiare tra due veicoli dalle potenzialità assolutamente incompatibili (una Fiat Bravo 1900 cc turbodiesel e una Fiat 500).
2) Va premesso che la norma incriminatrice originariamente prevista dal codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, comma 9) è stata abrogata dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214 che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 9 ter) peraltro più grave di quella precedente non solo perchè la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto. E questa fattispecie è applicabile al caso in esame commesso dopo l’entrata in vigore della modifica normativa.
Quanto alla confisca del veicolo utilizzato per la gara si osserva che la vigente normativa (in modo ancor più evidente rispetto a quella precedente) la prevede obbligatoriamente (non si può infatti interpretare diversamente l’espressione, sia pure atecnica, “è punito con l’arresto… nonchè con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione”. E dunque esistono i presupposti normativi (la cui esistenza peraltro non è contestata) per il sequestro preventivo del veicolo.
3) Il ricorso è peraltro da ritenere inammissibile per essere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso e inammissibile nel giudizio di legittimità il secondo motivo.
Quanto all’interpretazione che il ricorrente propone della norma incriminatrice – secondo cui sarebbe necessario un preventivo accordo tra i conducenti per effettuare la gara – questa interpretazione è smentita dalla semplice lettura della norma che, non diversamente dalla precedente normativa già ricordata, descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare (“chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”) senza alcun riferimento all’accordo tra i conducenti. È ovvio che, trattandosi oggi di reato di natura dolosa, il fatto vietato (il gareggiare) deve essere voluto dall’agente, ma da ciò non deriva certo che debba essere frutto di un preventivo accordo con gli altri conducenti.
È dunque sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perchè possa ritenersi integrata la fattispecie di reato in esame.
4) Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’evidente disparità di prestazioni tra i due veicoli.
Va infatti preliminarmente rilevato che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo “per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria (v. art. 355 c.p.p., comma 3 e art. 257 c.p.p. che rinviano entrambi all’art. 324 c.p.p. con la conseguente applicabilità dell’art. 325 c.p.p. in tema di ricorso in cassazione).
Ciò comporta, in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del medesimo previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 111 Cost..
Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr.
Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 11292, Salerno; sez. 5, 25 settembre 2000 n. 4066, Rapisarda (che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta su questa limitazione); sez. 6, 18 ottobre 1999 n. 3265, Albanese;
sez. 2, 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi; sez. 5, 8 maggio 1998 n. 2879, Bonelli).
Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che neppure il ricorrente pone in discussione) le censure rivolte dal ricorrente all’ordinanza impugnata devono essere ritenute inammissibili. Ciò, in particolare, per quanto riguarda le riassunte doglianze relative alla affermata manifesta illogicità per aver ritenuto ipotizzabile una gara in velocità tra due autovetture dalle prestazioni così diverse.
Per quanto riguarda poi l’esistenza della gara tra i conducenti i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il loro convincimento facendo riferimento alle condotte tenute dai conducenti che sono state descritte nel provvedimento impugnato e la cui interpretazione si sottrae al vaglio di legittimità riguardando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Irrilevante in questo giudizio è infine la circostanza che la sanzione amministrativa applicata al ricorrente sia stata annullata dal giudice di pace come da sentenza prodotta in giudizio; tra l’altro, da questa sentenza, emerge che il ministero convenuto neppure si è costituito in giudizio.
5) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2007.