Fatto e motivi della decisione

Con ordinanza in data 9/1/2007 (h. 15) il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano convalidava il provvedimento emesso dal Questore di quella Città nei confronti di Sticco Alessandro, allo stesso notificato l’8/l/2007 – h. 12.55 – con il quale si obbligava l’interessato a “presentarsi presso l’ufficio Ricezione Denunce della locale Questura, trenta minuti dopo l’inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro di calcio che la squadra del Milan disputerà nel campionato e nelle coppe nazionali ed internazionali”. Si leggeva nel provvedimento del Questore che il soggetto era indagato in stato di arresto per il reato di rapina, nonché indagato in stato di libertà per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 nonché per quello di lesioni personali, essendosi reso responsabile, unitamente ad altri tifosi del Milan, nelle immediate adiacenze dello stadio “Meazza”, prima dell’incontro di calcio tra le squadre del Milan e della Roma, disputatosi in data 14/5/2006 presso il suddetto impianto sportivo, di rapina, consistente nell’aver sottratto a due tifosi della Roma, percossi con delle spranghe, due sciarpe raffiguranti i colori dell’omonima squadra ed un paio di occhiali da sole.
Avverso l’ordinanza del 9/1/2007 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello Sticco, deducendo: 1) violazione dei termini a difesa; 2) mancanza di motivazione sui requisiti di necessità ed urgenza; 3) difetto di motivazione, sia sulla adeguatezza della misura, sia in ordine al contenuto (obbligo di doppia firma).
Nella sua requisitoria, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, ritenendo fondato il vizio di motivazione nella parte in cui viene imposto l’obbligo di doppia presentazione del soggetto a carico del quale è imposta la misura, anche nel caso di partite giocate in trasferta.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato per infondatezza delle doglianze che lo sorreggono.
In particolare, destituita di fondamento è la prima censura, relativa alla pretesa violazione dei termini a difesa.
Questa Corte, con indirizzo pressoché costante, ha più volte affermato che in tema di convalida del provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge n. 401/1989, abbia imposto l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve ritenersi legittima, con riguardo alla possibilità, per l’interessato, di esercitare la facoltà di produrre memorie o deduzioni a sua difesa, la pronuncia dell’ordinanza di convalida che sia intervenuta dopo il decorso del termine di 24 ore dalla notifica del suddetto provvedimento questorile (cfr. Cass. Sez. I, 6/5/2004 n. 24587, Demelia ed altri). Nel caso specifico, a maggior ragione, il termine di 24 ore deve ritenersi assolutamente congruo, trattandosi di soggetto residente in loco. Va, infatti, rammentato che anche l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, incline alla concessione di termini più ampi (cfr. Cass. Sez. I, 5/11/2003 n. 3851, Ecchili), non ritiene adeguato il termine di 24 ore concesso all’interessato per apprestare la sua difesa allorché si tratti di soggetto residente in una provincia diversa da quella del Giudice territorialmente competente, in quanto non è ragionevolmente esigibile che, nell’arco di una giornata, l’interessato riesca a reperire un difensore e ad ottenere uno scritto defensionale. Nessuna obiezione sulla congruità del termine viene, per contro, mossa allorché il soggetto sia residente in loco, come nella specie.
Infondata è anche la censura sub 2), concernente la mancanza di motivazione sui requisiti di necessità ed urgenza.
Come questa Sezione ha già avuto modo di esplicitare (cfr. Sez. III, 30/11/2006, Centofanti), la motivazione sulla necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dalla inaffidabilità del soggetto, desumibile dalla gravità della condotta da lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di accedere agli stadi. In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell’obbligo di presentazione per l’anzidetta finalità di garanzia nonché per prevenire il ripetersi di violenze.
Nel caso specifico, la necessità della misura è stata correttamente dedotta dalla valutazione in concreto delle azioni particolarmente aggressive ascritte al ricorrente, denotanti “il suo stabile inserimento nelle frange violente del tifo calcistico”.
La motivazione sul requisito della urgenza si correla, ex art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall’autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell’intervento del Giudice. Il provvedimento emanato dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modifiche, però, è destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione medesima. L’autorità amministrativa non ha il potere di anticiparne l’esecuzione, sicché l’obbligo della motivazione sull’urgenza si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del Giudice in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria. Neppure sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata può dirsi carente.
La motivazione in punto di durata della misura deve ritenersi congrua, avendo correttamente il Gip fatto riferimento alla particolare offensività giuridica della condotta posta in essere dallo Sticco ed alla gravità delle sue azioni (tifosi della squadra antagonista percossi con spranghe di ferro e rapinati).
Infondato è, infine, il dedotto vizio di motivazione nella parte in cui si impone l’obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato – nel ritenere accoglibile il motivo di doglianza – che, versandosi nell’ambito di misure limitative della libertà personale, il contenuto della misura non può essere unicamente afflittivo e non può rispondere a finalità di mera deterrenza, ma deve essere strumentale a fini di prevenzione speciale. Pertanto, imporre l’obbligo della doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, appare inutilmente vessatorio e non ha alcuna strumentalità rispetto ai beni da tutelare.
Ritiene, per contro, il Collegio di non condividere tale assunto, essendo dato di comune conoscenza che la “trasferta” in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o – addirittura – in città diverse, ben potendo realizzarsi l’ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una “in casa” e, l’altra, appunto, “in trasferta” (ad esempio, nel caso di (e viceversa) Milan – Inter; Roma – Lazio; Juventus – Torino; Genoa- Sampdoria, etc). A ciò va aggiunto che, notoriamente, gli incontri “in trasferta” possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri: pertanto, anche in tale caso, l’obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo aver adempiuto l’obbligo di una sola firma – potrebbe raggiungere il luogo ove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo, anche al termine della partita, a manifestazioni di aggressività.
Un’ultima considerazione in favore del duplice obbligo imposto è data dal fatto che, diversamente argomentando, diverrebbe estremamente arduo distinguere le prescrizioni in relazione al calendario delle partite, con il rischio concreto di vanificare lo scopo della misura, rendendo più agevole per l’intimato la sua possibilità di sottrarsi al precetto, accampandone – a propria giustificazione – la non facile conoscibilità.
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.