MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 9 marzo 2007, il Giudice di Pace di Staiti Brancaleone ha assolto B.A. e B.R. dal reato previsto dall’art. 731 c.p. (perchè, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori M. e F., omettevano senza giusto motivo di fare loro impartire la istruzione obbligatoria) con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”. In sunto, il Giudice ha evidenziato la impossibilità di addebitare il comportamento antigiuridico agli imputati in quanto mancava la certezza che gli stessi fossero edotti delle assenze scolastiche dei figli.

Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che le assenze non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di esercente la potestà sui figli;

– che le dichiarazioni del Dirigente scolastico ed i prospetti delle assenze non giustificano la declaratoria di assoluzione.

Le censure sono fondate in quanto le conclusioni della impugnata sentenza non sono sorrette da logico e congruo apparato argomentativo.

È certa la sussistenza dello elemento materiale del reato, che non è stata messa in discussione dagli imputati, e risulta dai documenti scolastici.

Non sono emersi giusti motivi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione (quali: la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno; la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentono l’utilizzo di mezzi privati; il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali).

Neppure gli imputati hanno dedotto di avere compiuto quanto era nelle loro possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata.

In tale contesto, il Giudice ha ritenuto la mancanza dello elemento psicologico del reato sotto il profilo che non risultava con certezza provato se il Direttore scolastico avesse provveduto a dare notizia ai genitori delle assenze dei figli; in tale modo, il Giudice ha ritenuto che, in mancanza di una comunicazione ufficiale, gli imputati non avessero la capacità e gli strumenti per rendersi conto che i ragazzi non frequentavano la scuola.

Ora si possono prospettare due alternative; o i B. erano edotti del comportamento dei minori per cui si procede o erano venuti meno al loro dovere, morale e giuridico, di controllare ed educare i figli.

In entrambi i casi, non è condividibile la conclusione del Giudice tenuto conto che l’elemento psicologico della contravvenzione in esame può essere indifferentemente il dolo o la colpa.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Staiti Brancaleone.