IN FATTO
La corte dâappello di Caltanissetta, con sentenza del 5 giugno del 2007, confermava quella resa dal tribunale di Enna il 13-12-2005, con la quale lâimputato era stato dichiarato colpevole dei reati di violenza sessuale e di maltrattamenti, in questâultimo reato assorbito quello di tentata violenza sessuale contestato al capo B) e, ritenuta lâattenuante del fatto di minore gravitĂ e concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sullâaggravante contestata, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie ed pagamento delle spese processuali. Con la medesima sentenza era condannato anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Y; assegnava alla predetta una provvisionale di euro 10.000,00; concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo al pagamento, entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma liquidata a titolo di provvisionale. Il X era stato ritenuto responsabile dei seguenti reati:
A) del reato p. e p. dallâart. 609 bis c.p. per avere, bloccando la vittima tra una sedia e il muro della stanza ove entrambi si trovavano e, profittando di tale situazione volutamente creata, toccando â malgrado il chiaro dissenso dellâinteressata â la gamba sinistra, compiuto atti di violenza sessuale nei confronti della dipendente Y, con lâaggravante (art. 61 n. 11 c.p.) di avere commesso il fatto con abuso della sua qualitĂ di datore di lavoro; fatto ritenuto compiuto in Enna in un giorno imprecisato degli ultimi mesi dellâanno 2002
B) del reato p. e p. dagli arti 56, 81, 609 bis c.p. per avere, mediante minacce consistite nel ripetuto rifiuto di regolarizzare la posizione lavorativa della vittima, sua dipendente, se prima costei non avesse ceduto alle sue avance, tentato piĂš volte di ottenere da Y rapporti sessuali non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontĂ , con lâaggravante (art. 61 n. 11 c.p.) di avere commesso fatto con abuso di relazioni di prestazioni dâopera; in Enna fino al maggio 2003;
C) del reato p. ep. dallâart. 572 c.p. per avere, sottoponendola a continue molestie sessuali sul posto di lavoro maltrattato la propria dipendente Introito fino al 17 luglio del 2003. In questâultimo reato come prima accennato i giudici del merito hanno ritenuto assorbito quello di cui al capo b).
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata i1 rapporto di lavoro della predetta alle dipendenze del X â iniziato nel mese di aprile del 2001 e conclusosi nel mese di luglio del 2003 â era caratterizzato sin dallâinizio da un particolare interesse manifestato dal X per la dipendente. A questâultima il datore di lavoro chiese infatti se fosse sentimentalmente legata a qualcuno. Una mattina, qualche giorno dopo averla assunta, le propose di guardare insieme una videocassetta che lâY accette di visionare. Questa resasi conto, però , che la pellicola conteneva immagini pornografiche, usci turbata dalla stanza. Lâimputato, a fronte di tale reazione, si scuse con lei per lâaccaduto. A tale comportamento, tuttavia, ne seguirono altri animati dal medesimo intento. Accadeva, infatti, che lâimputato convocasse lâY nella sua stanza e dopo una normale conversazione finisse col proporle in maniera esplicita compimento di atti sessuali, dicendole â⌠che lâaveva stampata nella testa la⌠â, che â voleva praticamente farle provare tutte le emozioni per farla arrivare al settimo cieloâ. Una volta il X aveva cercato insistentemente di convincere Y a denudare una parte del proprio corpo in cui la stessa aveva riportato una scottatura. In occasione del compleanno della predetta le aveva regalato un profumo ed aveva insistito affinchè lo usasse e gli consentisse di annusarlo sul collo. Altro comportamento dellâimputato, interpretato dallâY come volto a persuaderla a cedere alle sue proposte, consisteva nel ripetuto rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro, regolarizzazione che, secondo lâaccordo tra le parti, sarebbe dovuta avvenire sei mesi dopo lâassunzione. Le anzidette condotte â verificatesi per tutta la durata del rapporto di lavoro e tenute, principalmente, nei giorni di venerdĂŹ e sabato mattina ed altre riferite in dibattimento dalla Y, anchâesse, sia pure in minor misura, sintomatiche dellâintento dellâimputato di ottenere i favori sessuali della predetta â quali i frequenti inviti a prendere insieme un caffè, lâofferta di passaggi o lâinvito ad accompagnarla fuori cittĂ si alternavano ad aspri e mortificanti rimproveri per gli errori che la dipendente commetteva nellâespletamento delle sue mansioni e per il suo carattere, a dire dellâimputato, superbo e prepotente. Tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, secondo quanto precisato in dibattimento dalla parte lesa, si era verificato lâepisodio del toccamento della gamba descritto al capo a), che non aveva avuto seguito perchè la Introita si era messa ad urlare. In epoca successiva a tale episodio si colloca la regolarizzazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel mese di maggio del 2003 e seguita a breve dalla cessazione del rapporto stesso determinata dal rifiuto della Y di percepire una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata nella busta paga.
Tanto premesso, la corte dopo avere rilevato che i fatti sessuali erano comunque perseguibili dâufficio perchè connessi con il delitto di maltrattamenti, osservava che la parte lesa era attendibile anche perchè le sue dichiarazioni erano state confermate dai propri genitori e dalle altre persone alle quali fatti erano stati raccontati.
Ricorre per cassazione lâimputato per mezzo del suo difensore sulla base di quattro mezzi dâannullamento
IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente ripropone lâeccezione di tardivitĂ della querela: assume che questa era stata presentata il 13 luglio del 2002 per un presunto abuso sessuale, quello di cui al capo a), che inizialmente era stato riferito come accaduto alla fine del 2001 e che non vâè alcuna connessione sostanziale con il delitto di cui allâarticolo 572, peraltro insussistente;
Con il secondo motivo deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova perchè la parte lesa era inattendibile, sia perchè le sue dichiarazioni erano state inspirate dal malanimo indotto dalla conflittualità insorta con il proprio datore di lavoro, sia per le sue deficienze psichiche che determinavano errate percezioni della realtà con conseguenti errori di giudizio
Con il terzo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice perchè il fatto attribuito al capo a) non configurava gli estremi del reato contestato ne nella forma consumata ne in quella tentata, trattandosi di toccamento fugace di una zona non erogena.
Con il quarto motivo deduce la violazione dellâarticolo 572 c.p. per la non configurabilitĂ del reato
Il ricorso a fondato parzialmente solo con riferimento al terzo motivo che sari esaminato dopo gli altri
Il primo motivo è infondato. Al dibattimento la parte offesa ha precisato che il reato di cui al capo a) non si era verificato alla fine del 2001, come risultava dal verbale, bensĂŹ tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003. Inoltre il tentativo di violenza sessuale di cui al capo b) era stato commesso nel mese di maggio del 2003 ossia in occasione della regolarizzazione del rapporto e, quindi, per tale fatto la querela era sicuramente tempestiva. Infine entrambi i reati erano connessi con quello di cui allâarticolo 572 che e perseguibile dâufficio. Secondo lâorientamento di questa corte ai fini della perseguibilitĂ dâufficio dei delitti contro la libertĂ sessuale, la connessione di cui allâarticolo 609 septies comma terzo codice penale tra due o fatti costituenti reato non è solo quella di cui allâarticolo 12 cod proc pen, ma anche quella investigativa di cui allâarticolo 371 comma secondo(cfr Cass n. 2876 del 2006; n. 32971 del 2005, n. 43139 del 2003). La connessione in definitiva sussiste non solo in presenza di reati commessi in occasione di altri ovvero allorchè la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di altro reato, ma in genere in tutti i casi in cui viene meno lâesigenza di riservatezza posta a base dellâattribuzione del diritto di querela alla persona offesa. Lâorientamento a favore di un ampio concetto di connessione ha trovato unâimplicita conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa, invero, con la decisione n 64 del 1998, ha ritenuto infondata la questione relativa alla procedibilitĂ dâufficio per connessione con reato procedibile dâufficio estinto prima dellâesercizio dellâazione penale, in quanto lâestinzione non esclude la sopravvivenza del reato come fatto giuridico ai fini di qualsiasi altro effetto diverso dalla punibilitĂ . In definitiva ai fini della sussistenza della connessione a sufficiente che nella denuncia di un reato sessuale si indichi un delitto perseguibile dâufficio, il cui accertamento implichi lâesame anche del fatto sessuale.
Nella fattispecie il pubblico ministero per indagare sulle molestie sessuali e sugli altri atti vessatori commessi in danno della dipendente (rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro, corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta) era necessariamente costretto a prendere in esame gli abusi sessuali trattandosi di fatti che assorbono le semplici molestie.
Il secondo motivo si risolve in censure in fatto sullâapprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito le cui motivazioni, che si integrano a vicenda, non presentano incongruenze o manifeste illogicitĂ .
Anche il quarto motivo è infondato. Lâarticolo 572 del vigente codice penale, rispetto allâanaloga norma contenuta nel codice del 1989, ha ampliato la categoria delle persone che possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni persona sottoposta allâautoritĂ dellâagente, ovvero al medesimo affidata per ragioni dâistruzione, educazione, ecc.. Sussiste il rapporto dâautoritĂ ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc). Invero non vâè dubbio che allâimprenditore o a chi lo rappresenti spetti lâautoritĂ sui propri dipendenti riconosciuta da precise norme di legge (artt 2086, 2106 e 2134 cod civile). Il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone questâultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale teste richiamata di âpersona sottoposta alla sua autoritĂ , il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.
La fattispecie in esame a differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la convivenza ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. In definitiva, gli atti vessatori, che possono essere costituiti anche da molestie o abusi sessuali, nellâambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi piĂš gravi, possono configurare anche il delitto di maltrattamenti (Cass. 33624 del 2007).
Nella fattispecie le vessazioni si erano protratte per tutta la durata del rapporto e consistevano oltre che in ripetute e petulanti molestie sessuali, nellâabuso sessuale contestato al capo a) nonchè nel rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro e nella pretesa di corrispondere la retribuzione in misura inferiore a quella risultante dalla busta paga.
Come accennato nella premessa parzialmente fondato solo il terzo motivo. Secondo la contestazione e secondo la sentenza di primo grado lâimputato si era limitato a toccare la gamba sinistra della parte offesa desistendo subito dopo per la pronta reazione della vittima. La parte del corpo presa di mira non era la gamba ma la coscia e la zona genitale o comunque una zona erogena. Orbene il problema che pone la fattispecie consiste nello stabilire se lâiniziale toccamento della gamba, finalizzato a raggiungere altre parti corporee qualificate come erogene, configuri di per se lâabuso sessuale nella forma consumata ovvero in quella tentata. In definitiva si tratta di stabilire se, fermo restando lo scopo libidinoso del toccamento, che deve comunque sussistere, per la consumazione del reato sia indispensabile che il contatto riguardi una zona erogena o ritenuta tale dallâagente, perchè idonea a suscitare desiderio sessuale, o debba considerarsi sufficiente un qualsiasi contatto con il copro della vittima ancorchè diverso da quello considerato erogeno o effettivamente preso di mira. Si tratta ancora una volta di fornire la nozione dellâatto sessuale e di distinguere lâipotesi consumata da quella tentata.
Secondo lâopinione prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr in giurisprudenza per tutte: Cass 22 luglio 2007 n 19718; 44246 del 2005), la nozione di atto sessuale e la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e lâelaborazione giurisprudenziale, esprimono lâimpulso sessuale dellâagente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Orbene se la nozione di atto sessuale è riconducibile alla fusione delle precedenti nozioni di congiunzione carnale ed atti di libidine, la soluzione piĂš lineare quella di leggere lâatto sessuale come equivalente o della congiunzione carnale o dellâatto di libidine escludendo le condotte non rientranti in una di tali categorie. Devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, o comunque su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica. I toccamenti di parti corporee diverse dai genitali o delle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene, o comunque diverse da quelle che lâagente considera tali, configurano lâipotesi del tentativo allorche, per la pronta reazione della vittima o per altre ragioni, lâagente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira. In definitiva se il contatto corporeo riguardi una zona diversa da quella erogena o comunque diversa da quella effettivamente presa di mira dallâagente, perchè questâultimo costretto ad interrompere lâazione criminosa per la reazione della vittima o per altre ragioni, lâagente risponderĂ del solo tentativo, se lâintenzione era comunque libidinosa. Opinando diversamente dovrebbe rispondere del delitto consumato colui quale afferri per le braccia una ragazza per baciarla senza raggiungere lo scopo per la reazione della vittima o per altre ragioni. In conclusione si pub affermare il principio in forza del quale il tentativo di violenza sessuale sussiste, non solo quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dellâabuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto corporeo, superficiale e fugace, non ha potuto raggiungere una zona erogena o comunque considerata tale e presa di mira dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla sua volontĂ .
Il fatto contestato al prevenuto al capo a) non può essere qualificato come molestia sessuale, che è cosa diversa dallâabuso sessuale sia pure nella forma tentata. La molestia sessuale che è attualmente una forma particolare di molestia giĂ prevista come reato dallâarticolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. In definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dallâabuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale. Nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a toccamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si a fuori della molestia e si realizza quanto meno il tentativo di atto sessuale. Questâultimo, a sua volta, si distingue dal reato consumato, che come sopra precisato può prescindere dalla congiunzione carnale e può estrinsecarsi anche mediante un atto libidinoso, allorchè la condotta, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, denoti il requisito soggettivo di raggiungere lâappagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dellâidoneitĂ a violare la libertĂ di autodeterminazione della vittima (Cass. sez III 24 aprile 2001, Schiraldi), il che si può verificare sia quando il contatto fisico sia impedito dalla reazione della vittima sia quando esso non abbia raggiunto una zona erogena o comunque quella ritenuta tale dallâagente per la pronta reazione della vittima o per altra causa.
Alla stregua delle considerazioni svolte il reato di cui al capo a) va qualificato come tentativo. Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto. giudice del rinvio, ferma restando lâaffermazione di responsabilitĂ per gli altri reati contestati e per lo stesso tentativo di abuso sessuale, cosi qualificato il delitto di cui al capo a), dovrĂ limitarsi a rideterminare la pena.
La liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, va rimessa al giudice del rinvio.
P. Q. M.
La Corte letto lâarticolo 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), che qualifica come tentativo, con rinvio ad altra sezione della corte dâappello di Caltanissetta Rigetta nel recto il ricorso. Rimette la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile al giudice del rinvio.
Cosi deciso in Roma il 5 giugno del 2008
Depositata in Cancelleria 7 luglio 2008






