Fatto

Con sentenza pronunciata in data 19 novembre 2002, La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 27 giugno 2002, condannava A.D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 (cinquecento) di multa, per il reato di rapina aggravata, rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 (trecento) di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
La Corte Territoriale, dopo aver preliminarmente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza per non avere il giudice di primo grado, che procedeva con il rito abbreviato, accolto la richiesta dell’imputato di essere sottoposto a interrogatorio, riteneva accertata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di rapina aggravata, e non di furto, come asserito dalla difesa, essendo rimasto accertato che lo stesso, dopo essersi impossessato del furgone di cui all’imputazione, aveva ingaggiato una violenta colluttazione con le parti lese che lo avevano inseguito, sferrando testate e pugni a entrambi, per assicurarsi l’impunità dal reato appena commesso o comunque, per impedire ai derubati di rientrare in possesso dell’automezzo.
La Corte Territoriale accoglieva, invece, l’appello, con riferimento al trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice, riducendo la pena inflitta previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l’imputato personalmente, riproponendo le considerazioni già esposte davanti al Giudice di appello e sostenendo, come motivo nuovo, che la Corte Territoriale non avrebbe “concesso la riduzione della pena di un terzo per la sua spontanea confessione”.
In particolare, il ricorrente ripropone l’eccezione in rito, affermando che la disciplina del rito abbreviato, e segnatamente l’art. 441 c.p.p., richiama le disposizioni previste per l’udienza preliminare escludendo espressamente solo gli artt. 422 e 423 c.p.p., ma non già l’art. 421 c.p.p., che stabilisce che l’imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio: tale disposizione troverebbe, dunque, applicazione anche nel giudizio abbreviato “non condizionato” ad alcuna integrazione probatoria.
Nel merito, e con riferimento alla richiesta diversa qualificazione giuridica dei fatti, il ricorrente rileva che nei certificati medici prodotti dalle parte offese non vi è alcun invito a proseguire gli accertamenti presso aziende ospedaliere, indice sintomatico della non particolare gravità dei danni cagionati dall’imputato; infine, quanto al profilo sanzionatorio, il ricorrente si duole del fatto che la Corte Territoriale non abbia disposto la riduzione della pena di un terzo per la spontanea confessione dell’imputato.
All’udienza dell’11 gennaio 1006, il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’imputato di essere interrogato dopo l’instaurazione del giudizio abbreviato, riconoscendogli invece il diritto di rendere spontanee dichiarazioni:
tale impostazione è stata ritenuta corretta dalla Corte Territoriale in quanto il medesimo non aveva subordinato a detto incombente la propria istanza di procedere con rito abbreviato.
In tema di giudizio abbreviato, questo collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato (contra, però, cfr., Cass., sez. 6^, n. 6821, 7 giugno 2000, Pandolfo: la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza A giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.p., comma 2) che l’imputato, nell’ambito del giudizio abbreviato, ha diritto a che si proceda al suo esame, anche se la relativa domanda non è stata da lui formulata al momento della scelta del rito in questione: “invero deve ritenersi che l’accettazione del giudizio allo stato degli atti, se implica rinuncia al diritto di difendersi provando, non comporta invece compressione del diritto di autodifesa di cui l’interrogatorio costituisce principale espressione; all’uopo va considerato che l’art. 441 c.p.p., comma 1, non esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 421 c.p.p., e che l’interrogatorio è atto compatibile con qualsiasi procedimento, salvo quello a contraddittorio eventuale e posticipato” (Cass., sez. 5^, n. 19103, 10 marzo 2004, Pirro).
La sostanziale differenza tra l’interrogatorio e l’istituto delle spontanee dichiarazioni nonché la irragionevole “compressione” del diritto di difesa che altrimenti si determinerebbe, induce questo collegio a propendere per la soluzione prospettata in premessa.
Da tale affermazione consegue, pertanto, che, qualora venga rigettata un’istanza dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio, anche in sede di rito abbreviato, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., se l’imputato assiste al compimento dell’atto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente.
Nel caso in esame risulta che l’eccezione non fu formulata tempestivamente, ma venne sollevata per la prima volta solo in sede di impugnazione della sentenza: e poiché l’imputato aveva reso spontanee dichiarazioni, dimostrando acquiescenza al provvedimento di rigetto della richiesta di essere interrogato e di contestuale ammissione a rendere dette dichiarazioni, deve ritenersi che correttamente la Corte Territoriale ha rigettato l’eccezione.
Quanto al merito, va rilevato che questa Corte non può certo sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.
Nella specie, peraltro, il ricorrente propone censure ai limiti dell’ammissibilità in quanto già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente e abbondantemente risposto.
Il motivo “nuovo” è manifestamente infondato: nessuna norma, ovviamente, prevede una automatica riduzione di un terzo della pena per la confessione, come richiesto dall’imputato, e ciò soprattutto in sede di giudizio abbreviato in cui già è prevista una riduzione di un terzo della pena a fronte della sola scelta del rito.

P.Q.M.

A rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006