Fatto Diritto

Con sentenza dell’11 aprile 2006, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.F. in ordine al reato di truffa al medesimo ascritto per intervenuta remissione tacita di querela. In particolare, il giudice del merito ha ritenuto che l’assenza della parte offesa al giudizio legittimasse l’interpretazione della volontà tacita di rimettere la querela. Tale è la scarna e quasi indecifrabile motivazione che compare nella sentenza.
Propone ricorso per cassazione il procuratore generale, il quale nel sottolineare come la mancata comparizione della parte offesa dovuta ad una imprevedibile varietà di motivazioni non possa affatto legittimare la univoca volontà che il Tribunale ha preteso di intravedere, segnala la costante giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata nel senso opposto a quello posto a base della decisione impugnata. Da qui la sussistenza del vizio di violazione di legge.
Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti più volte espressa nel senso che la mancata comparizione del querelante all’udienza non costituisce un comportamento idoneo ad integrare la remissione di querela, la quale, se extraprocessuale, può essere anche tacita ma deve fondarsi su un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nell’istanza punitiva;
univocità che, in tal caso non sussiste (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 12 dicembre 2005, p.m. in proc. Longo; Cass. Sez. 5, 19 ottobre 2005, p.g. in proc. Ilari).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007

Cassazione penale , sez. V , 12 dicembre 2005 , n. 6771

Fatto Diritto

Il Tribunale di Fermo dichiarava ndp nei confronti di L.A. in ordine al reato di diffamazione, siccome estinto per remissione tacita di querela , a causa della mancata comparizione della p.o. all’udienza dibattimentale, che faceva presumere il venir meno della volontà di punizione della stessa.
Ricorre il P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona, che deduce l’inosservanza di legge, poiché la mancata comparizione del querelante non è significativa dell’intento di recedere dall’istanza di punizione e ad essa la legge non riconnette effetti di tal natura.
Il ricorso è fondato.
Non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione della p.o. e di mancata costituzione di parte civile, trattandosi di comportamenti omissivi, improduttivi di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale (Cass. Sez. 4^, 01.02.2004, n. 5815, ric. P.G. in proc. Marcoionni).
Tanto è a dire che nell’ipotesi in cui alla p.l. sia notificato, per l’udienza dinanzi al Giudice di pace, l’avviso con l’avvertimento che la sua assenza sarà interpretata come remissione tacita di querela .
Questa, infatti, è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell’intento di remissione; né, d’altro canto, il querelante ha l’obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega la predetta conseguenza alla sua assenza (Cass. Sez. 5^, 15.02.2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale di Fermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006