Cassazione penale, sez. II, 6 luglio 2026, n. 25337
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Ci.Mi., Ci.An., Ci.Ma. e Da.Fr. responsabili di due episodi di estorsione ai danni dei lavoratori Vi.Fr. e Ma.Ra. (capo a) e Ba.Fr. (capo b); in particolare, Vi.Fr. e Ma.Ra. erano stati costretti a lavorare 20 ore consecutive, a svolgere attività diverse da quelle previste per i loro profili professionali ed a dipingere i silos senza i dispositivi di sicurezza, e Ba.Fr. a non denunciare l’infortunio sul lavoro subito, il tutto sotto la minaccia del licenziamento; avverso la sentenza ricorre il difensore degli imputati, eccependo:
1.1. mancata individuazione delle condotte contestate, della loro riferibilità soggettiva, e della collocazione temporale; inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 81 comma 2. 110 cod. pen. 27 Cost.; mancata applicazione degli artt. 157e 158 cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, nonché dell’art. 2 comma 4 cod. pen. in relazione alle condotte antecedenti al 25 marzo 2013: l’affermazione di responsabilità degli imputati poggiava sulle dichiarazioni di Ba.Fr., Vi.Fr. e Ma.Ra., affette da macroscopiche illogicità e la Corte di appello muoveva dal preteso rilievo di un magmatico “sistema punitivo a scalare” in cui i singoli episodi erano accorpati e confusi entro una cornice unitaria dai contorni sfuggenti, con assenza di una puntuale specificazione dei singoli episodi; era stata richiamata la sentenza n. 11974/25 di questa Corte suggerendo impropriamente che essa legittimasse una estensione della fattispecie estorsiva oltre i suoi confini tipici al semplice -ma non contestualizzato- riscontro di continue minacce di licenziamento; non si comprendeva a chi fossero riferibili i singoli episodi, né il contributo di ciascuno alla loro realizzazione (peraltro vi era una totale mancanza della loro collocazione temporale).
I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la fictio iuris del reato contestato, ma la promessa di una descrizione “chiara, precisa e dettagliata degli episodi asseritamente estorsivi” era stata infranta, avendo il giudice dato atto di una generica fisionomia assunta delle condotte ipotizzate con un generico riferimento al capo di imputazione, non puntualizzato; per ritenere sussistente la fattispecie estorsiva, il giudice del merito aveva valorizzato l’elemento del contesto lavorativo, con una sorta di trasfigurazione del contestato reato continuato che più si attagliava alla diversa fattispecie di maltrattamenti; l’impianto ricostruttivo dei giudici di merito aveva posto l’accento sul vincolo della continuazione, senza però descrivere i singoli episodi contestati in maniera compiuta, con violazione quindi dell’art. 81 cod. pen.
Il secondo effetto distorsivo generato dall’impianto ricostruttivo della Corte d’Appello atteneva all’individuazione dei singoli apporti che gli asseriti concorrenti avrebbero fornito alla realizzazione plurisoggettiva dei reati: i giudici di merito non si erano confrontati con un dato di assoluta rilevanza: il narrato delle persone offese non era stato accompagnato da alcun riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione degli asseriti contributi concorsuali nei fatti di causa ascritti a tutti gli imputati in maniera assolutamente indistinta e sulla sola base della posizione di costoro ricoperta all’interno dell’organigramma aziendale; paradossalmente, era stato assolto Eg.Ci., unico imputato che avrebbe posto in essere una condotta materiale rilevante relativamente all’episodio dell’infortunio sul lavoro subito da Ba.Fr.; la mancata perimetrazione degli apporti singolarmente ascritti a ciascun imputato incideva sull’accertamento della sussumibilità della vicenda nell’art. 110 cod. pen. e, in specie, sulla possibilità di qualificare le condotte contestate alla stregua di contributi concorsuali impedendo anche, eventualmente, l’applicazione dell’art. 114 cod. pen.; l’omessa delimitazione dei contributi ascritti ai singoli concorrenti non consentiva alcuna verifica in merito all’atteggiamento soggettivo che avrebbe sorretto le condotte degli imputati, profilo rispetto al quale ogni valutazione risultava pretermessa; non potevano poi tacersi gli effetti pregiudizievoli che tale modus procedendi aveva determinato anche in punto di applicazione della disciplina in materia di prescrizione: nel periodo in cui erano stati genericamente collocati i fatti oggetto di contestazione (dal 2010 al 31.12.2013) la disciplina della prescrizione era regolata dalla legge n. 251/2005, durante la cui vigenza, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato continuato, il dies a quo veniva pacificamente individuato nel momento della consumazione di ciascuno dei reati avvinti dal vincolo di cui all’art. 81 cod. pen.; tale assetto aveva poi subito una modifica ad opera delle legge n.3/2019 che, reintroducendo, all’art. 158 comma 1 cod. pen., la regola della considerazione unitaria del reato continuato anche ai fini della prescrizione, con conseguente decorrenza del relativo termine a partire dal momento della cessazione della continuazione, aveva comportato una mutatio in pejus, così non potendo trovare applicazione che per l’avvenire, in ossequio al dettato dell’art. 2 comma 4 cod. pen.; pertanto, per gli episodi contestati agli imputati trovava ancora applicazione il regime previgente; ciò premesso, essendo stata totalmente pretermessa la contestualizzazione temporale dei singoli episodi, era stata impedita l’identificazione del dies a quo, che avrebbe permesso di constatare, già alla data dell’emissione della sentenza di appello, la prescrizione dei reati consumati in data antecedente al 25.03.2013; ciò integrava una palese violazione degli artt. 157e 158 cod. pen., e ne costituiva prova evidente il fatto che la Corte di appello avesse omesso di esprimersi anche rispetto all’unico episodio puntualmente identificato nell’imputazione, ossa l’infortunio occorso a Ba.Fr. il 26.07.2010;
1.2 mancanza della motivazione, o comunque manifesta illogicità della stessa, anche quale travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo A) commesso in danno della parte civile Ma.Ra.: nel verbale di sommarie informazioni rese il 7.02.2014, Ma.Ra. aveva escluso di aver ricevuto minacce e, al netto delle necessarie valutazioni sulla attendibilità del dichiarante, che aveva cambiato versione in dibattimento, la difesa aveva rilevato che la fondamentale circostanza della avvenuta minaccia era stata collocata dal teste in data successiva al verbale di sommarie informazioni testimoniali, con l’ovvia conseguenza che la ipotizzata condotta estorsiva si era concretizzata fuori dal periodo della contestazione (201031.12.2013); nella motivazione della sentenza, la Corte di appello aveva operato una ricostruzione lacunosa e fuorviante delle dichiarazioni di Ma.Ra., non considerando, peraltro, che l’alternativa prospettata dal datore di lavoro non era il licenziamento, ma la di per sé legittima corresponsione dei soli emolumenti derivanti dalla regolare applicazione della cassa integrazione o la richiesta di mansioni inerenti l’attività dell’azienda (non era dato comprendere per quale ragione ritenute dequalificanti).
1.3 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, anche quale travisamento della prova in ordine alla valutazione di attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva delle dichiarazioni rese dalle persone offese ai fini della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di estorsione contestati ai capi A) e B) dell’imputazione: la Corte di appello non si era confrontata con i motivi di appello, limitandosi a isolare soltanto una parte delle censure difensive, escludendone la rilevanza mediante affermazioni del tutto laconiche, stravolgimento del contenuto oggettivo di dati probatori e considerazioni di dubbia rilevanza giuridica; la pretesa configurazione di un sistema punitivo veniva desunta da un nucleo di dichiarazioni estremamente circoscritte ed autoreferenziali, prive di riscontri e sviluppate secondo un meccanismo di reciproco rinvio; i giudici di merito avevano da un lato affermato l’attendibilità delle persone offese pur in presenza di evidenti profili di incoerenza, dall’altro avevano ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa, valorizzando minori profili di asserita incongruenza; né la descritta asimmetria valutativa poteva essere giustificata per il contesto intimidatorio del datore di lavoro, che non aveva in alcun modo impedito alle persone offese di rendere dichiarazioni accusatorie; per converso, dall’istruttoria dibattimentale si ricavava come la forza intimidatrice di cui gli imputati erano stati ritenuti capaci si era rilevata del tutto inidonea a intimorire Ma.Ra..
Viene evidenziato poi un problema di credibilità soggettiva, poiché le dichiarazioni rese dai tre accusatori risultavano in più punti smentite da dati oggettivi emergenti dagli atti: emblematico era l’asserito svolgimento di attività lavorativa da parte delle persone offese durante il periodo di fruizione della cassa integrazione, quando la Guardia di Finanza aveva escluso Ma.Ra. e Ba.Fr. dal novero dei dipendenti che sarebbero stati in servizio nei giorni dichiarati in cassa integrazione, mentre per Vi.Fr. era stata accertata la sussistenza di appena quattro giornate di presunta sovrapposizione tra attività lavorativa e cassa integrazione; inoltre gli accusatori avevano reso nelle diverse sedi procedimentali (denuncia querela, sommarie informazioni, escussione dibattimentale) versioni tra loro non pienamente sovrapponibili, con variazioni e divergenze che attenevano ad aspetti niente affatto irrilevanti della condotte contestate; totalmente travisato era stato il contenuto della sentenza del Tribunale del lavoro di Foggia; la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla credibilità soggettiva ed alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese si era esaurita in affermazioni sostanzialmente apodittiche; era stato attribuito rilievo non tanto a singoli episodi, ma all’ipotizzato riscontro di un “modulo di progressione a scalare”, accreditando una simile ricostruzione sulla base di affermazioni, nel caso di Vi.Fr., inconcludenti, inverosimili e calunniatorie e, nel caso di Ba.Fr., da toni eccentrici e profili di incoerenza.
Ripercorrendo l’accidentato iter argomentativo del Tribunale di Foggia, la prima condotta inquadrata nell’alveo dell’art. 629 cod. pen. atteneva all’asserito svolgimento di attività lavorativa fuori dell’orario di lavoro previsto dal contratto, con una curiosa sovrapponibilità testuale delle denunce di Vi.Fr. e Ba.Fr.; la sentenza di primo grado aveva recepito in modo acritico le dichiarazioni dei due, senza procedere ad alcuna verifica circa la coerenza delle singole versioni, né circa la loro effettiva sovrapponibilità nelle diverse sedi procedimentali, liquidando come “minima” la discrasia relativa al numero di ore giornaliere di lavoro effettivamente svolte, senza tuttavia dar conto né della effettiva consistenza di tali divergenze, né delle ragioni per cui le stesse dovrebbero ritenersi irrilevanti, malgrado le divergenze fossero tutt’altro che trascurabili; sul punto, la motivazione della Corte di appello trascurava radicalmente di confrontarsi con le dichiarazioni rese dai testi della difesa, tra cui si rilevavano di particolare interesse quelle di Do.An., che aveva reso dichiarazioni in dibattimento quando non era legato più da alcun rapporto con la società; l’assoluta sporadicità dello svolgimento di prestazioni lavorative oltre l’orario ordinario trovava puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi della difesa in sede di indagini difensive.
Si doveva poi rilevare che l’intera ricostruzione di Ma.Ra. e, in via indiretta, anche le versioni di Vi.Fr. e Ba.Fr. (non solo relative allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, ma anche aventi ad oggetto le asserite condotte vessatorie) erano state smentite a chiare lettere dalla sentenza del giudice del lavoro, che risultava completamente obliterata dalla sentenza di primo grado e gravemente travisata dalla Corte di appello: Ma.Ra. aveva domandato in sede civile la condanna della Betoncifaldi Srl al pagamenti di somme per lavoro straordinario, indennità relative alle ferie, festività e permessi, TFR e risarcimento del danno per licenziamento illegittimo e condotte vessatorie, e la Corte di appello aveva ritenuto che la domanda relativa al lavoro straordinario fosse stata respinta non per inesistenza dello stesso ma per il deficit allegativo del ricorrente e che per quella sul risarcimento del danno per condotte vessatorie il giudice del lavoro aveva espresso un sostanziale non liquet, rimarcando il deficit allegativo del ricorrente ovvero la mancata descrizione delle condotte vessatorie e la mancata articolazione di richieste istruttorie; in realtà, la pronuncia del giudice del lavoro si fondava su una puntuale disamina del materiale istruttorio, valorizzando proprio le discrasie dichiarative che le sentenze di merito avevano ignorato; non si comprendeva come potesse logicamente sostenersi l’impianto motivazionale in cui si desumeva, in via meramente congetturale, un asserito “atteggiamento disilluso” di Ba.Fr. dalla mancata escussione di altri lavoratori, trattandosi di un argomento privo di base fattuale e del tutto eccentrico rispetto al contenuto della decisione civile: risultava smentita la premessa secondo cui Ba.Fr. avrebbe agito isolatamente, posto che i nominativi indicati da Ba.Fr. quali colleghi che si sarebbero rifiutati di testimoniare per paura di ritorsioni coincidevano, in larga parte, con soggetti che avevano assunto una posizione del tutto incompatibile con tale prospettata reticenza, avendo essi stessi sporto denuncia (Vi.Fr.), assunto a propria volta la qualità di persona offesa (Ma.Ra.) o comunque reso dichiarazioni accusatorie (Fi.Ma. Vi.Fr.); il preteso contesto intimidatorio veniva assunto quale chiave esplicativa della mancata allegazione probatoria in sede civile, per cui ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione veniva posto a fondamento della dimostrazione medesima; era appena il caso di osservare che la motivazione della Corte di appello non si confrontava minimamente con il dato per cui né Ba.Fr., né Vi.Fr. avevano impugnato il licenziamento intimato dalla Betoncifaldi Srl: la mancata attivazione da parte di Ba.Fr. e Vi.Fr. di qualsiasi rimedio civilistico, dinanzi alla gravità delle lamentate violazioni, era spia di un atteggiamento di sostanziale inerzia difficilmente compatibile con la prospettata situazione di sistematica compressione dei diritti.
Quanto alla sottoscrizione dei fogli asseritamente “in bianco”, valorizzata dalle sentenze di merito quale oggetto della condotta estorsiva, proprio la funzione concretamente svolta da tali documenti si appalesava incompatibile con la ricostruzione accolta dai giudici di merito in quanto i fogli in questione risultavano, piuttosto, utilizzati per attestare la corresponsione di somme di denaro -ancorché non regolarizzate- a titolo di lavoro straordinario, con la conseguenza che veniva meno la configurabilità di un profitto ingiusto eventualmente conseguito dagli imputati in relazione a tali prestazioni; né sarebbe logicamente sostenibile ipotizzare un interesse datoriale a far risultare, in tali scritture, importi più elevati non corrispondenti al vero, trattandosi di documentazione priva di autonoma azionabilità; a ciò si aggiunge che l’eventuale indicazione di emolumenti superiori a quelli effettivamente corrisposti finirebbe per ritorcersi in danno dello stesso datore di lavoro giacché, in caso di rinvenimento, tali documenti varrebbero a rappresentare un impiego di lavoro “in nero” in misura persino superiore a quella reale.
Si rileva che nell’episodio della discussione che avrebbe visto contrapposti i tre dichiaranti e i due imputati (Omissis) e Ci.Ma., le versioni di Ba.Fr. e Ma.Ra. erano distoniche, visto che nella versione di Ma.Ra. la minaccia sarebbe stata pronunciata da Ci.An., mentre in quella di Ba.Fr. la minaccia proveniva da Ci.Ma.; oltre a non cogliere i profili di incoerenza nelle dichiarazioni delle persone offese, la Corte di appello non si era confrontata con il dato documentale su cui aveva riferito il teste Ta., luogotenente del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, che aveva affermato di trattarsi non di fogli firmati in bianco, ma di una sorta di contabilità parallela (la deposizione era stata obliterata dalla Corte di appello), dichiarazione confermata dalle stesse persone offese, che avevano riferito che la sottoscrizione dei fogli avveniva ogni mese in occasione dell’erogazione del corrispettivo per le ore di lavoro straordinarie; ulteriore conforto proveniva dalle dichiarazioni dei testi a difesa e, in particolare, da quelle di Ad.Da., addetta alla contabilità, ritenuta erroneamente inattendibile sulla base di una presunta volontà di favorire i datori di lavoro (vengono poi richiamate anche le dichiarazioni di altri testi).
Anche il segmento motivazionale relativo alla riconduzione allo schema del “modulo di progressione a scalare” del ricorso alla cassa integrazione non si sottraeva alla illogicità della motivazione della sentenza impugnata, visto che era fondato su una ricostruzione solo parziale delle emergenze dichiarative, nonché su un omesso confronto con dati probatori di segno drasticamente contrario puntualmente devoluti con l’atto di appello; il meccanismo secondo il quale i lavoratori, sotto la minaccia del licenziamento, erano costretti a fornire la loro prestazione lavorativa anche nelle giornate in cui avrebbero dovuto restare a riposo perché in cassa integrazione, descritto in termini perfettamente identici nelle tre denunce, era smentito dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale svolta dalla Guardia di Finanza in base al quale l’importo in origine indicato nel capo C) dell’imputazione (dichiarato estinto per prescrizione), in cui si contestava a Ci.Mi. la truffa ai danni dell’INPS veniva ridimensionato da Euro 110.711,65 a 4.237,96, e l’elenco dei lavoratori che avrebbero lavorato durante la cassa integrazione comprendeva soltanto Vi.Fr. e per sole quattro giornate; tali dati rivelavano l’assoluta inattendibilità delle persone offese.
Relativamente alle condotte estorsive consistenti in assegnazione di mansioni in funzione dequalificante o punitiva, le sentenze di merito presentavano una evidente e assoluta carenza motivazionale in ordine agli elementi costitutivi di tale pretesa modalità estorsiva, segnatamente con riguardo al requisito dell’ingiusto profitto: le dichiarazioni delle persone offese non consentivano di identificare con sufficiente chiarezza quali tra le mansioni asseritamente loro assegnate esorbitassero dall’ordinario perimetro delle attribuzioni lavorative, né le sentenza di merito si soffermavano in alcun modo sull’inquadramento di tali attività nel concreto contesto organizzativo dell’impresa, verificando se esse potessero, anche solo in via ipotetica, essere riconducibili ad esigenze produttive; non era stato poi chiarito quale fosse il profitto ingiusto conseguito dai datori di lavoro; in realtà, generiche ed inconsistenti erano le dichiarazioni, ancora una volta perfettamente coincidenti, delle persone offese, che si limitavano a evocare in termini del tutto vaghi l’assegnazione di compiti dequalificanti, senza fornire alcuna puntuale indicazione circa la loro effettiva estraneità rispetto al profilo professionale rivestito; al contrario, occorreva aggiungere che nel corso dell’istruttoria dibattimentale era emerso come l’attribuzione di tali compiti avveniva durante l’orario lavorativo, in contesti caratterizzati da pause o tempi morti legati all’organizzazione delle commesse, in un momento in cui, cioè, le persone offese erano regolarmente retribuite per le prestazioni svolte; peraltro, con specifico riferimento alla posizione di Ma.Ra., la sentenza resa in sede civile dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia aveva giudicato “infondata” e “davvero incomprensibile” la richiesta di condanna al pagamento di asserite “differenze mansionali”; non era poi dato comprendere per quale ragione le pronunce di merito ricomprendessero tra le mansioni asseritamente “dequalificanti” anche la pulizia dell’autobetoniera dai residui di calcestruzzo, trattandosi di attività per sua stessa natura fisiologicamente connessa all’utilizzo del mezzo e, dunque, coerente con le incombenze proprie di lavoratori inquadrati come autisti pompisti, per cui non si era neppure in grado di cogliere l’effettiva portata del contestato demansionamento; la Corte di appello aveva cercato di colmare la lacuna motivazionale con un argomento che costituiva una mera inferenza astratta tra livello di inquadramento e contenuto delle mansioni, priva di qualsiasi esigibilità in concreto circa l’effettiva esigibilità delle attività indicate nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
In una prospettiva analoga, le sentenze di merito ricomprendevano nel medesimo asserito sistema punitivo anche la pretesa omissione della fornitura dei dispositivi di protezione individuale, valorizzandola quale ulteriore oggetto di pretesa estorsiva; anche sotto tale profilo, la motivazione impugnata si rivelava affetta da manifesta illogicità e da un evidente vizio di coerenza interna nella misura in cui restavano del tutto inesplorate le rilevanti contraddizioni che caratterizzavano sul punto le dichiarazioni delle persone offese: innanzitutto si registrava un macroscopico scarto tra quanto affermato in sede di denuncia e quanto successivamente riferito in sede di sommarie informazioni, laddove si riconosceva che l’azienda forniva i dispositivi di protezione individuale; di nodale importanza, e del tutto trascurata dalla pronuncia di primo grado, era la deposizione del teste Lu.Ti., ispettore SPESAL, che aveva riferito che i lavoratori presenti presso la Betoncifaldi Srl risultavano muniti dei dispositivi di protezione, ancorché non li indossassero, circostanza per cui era stata elevata la relativa contravvenzione; anche le dichiarazioni degli ulteriori testi smentivano l’assunto di una sistematica omissione datoriale, restituendo, piuttosto, un quadro in cui i dispositivi risultavano disponibili, ancorché non sempre utilizzati dai dipendenti.
Da ultimo, tra le pretese condotte estorsive ascritte agli imputati, le pronunce di merito avevano valorizzato la prassi secondo la quale i dipendenti dovevano mentire in caso di infortunio sul lavoro, fornendo una versione idonea ad escludere la responsabilità dell’azienda; in realtà, la prassi si riduceva ad un unico infortunio specificamente allegato, per il quale vi era l’impossibilità di comprendere, dalla motivazione della sentenza impugnata, quali fossero state le concrete modalità di verificazione dell’infortunio in questione, atteso che già la spiegazione fornita da Ba.Fr. nelle diverse sedi dichiarative differiva non di poco; la difesa aveva poi segnalato che non si comprendeva quale fosse l’interesse dell’azienda a far dichiarare l’infortunio in un modo (crollo del solaio) invece che nell’altro (caduta del camion durante il lavoro), visto che già al momento dell’accesso al Pronto Soccorso l’infortunio era stato qualificato come infortunio sul lavoro, per cui Ba.Fr. sarebbe stato comunque indennizzato direttamente dall’INAIL; la motivazione della Corte di appello sul punto tradiva un triplo salto logico.
Innanzitutto la Corte di appello muoveva inspiegabilmente dall’inverificato presupposto per cui Ba.Fr. era precipitato dal solaio, omettendo ogni considerazione sulla effettiva dinamica dell’infortunio; inoltre, non era stata fornita alcuna risposta al dubbio sollevato dalla difesa circa l’effettiva sussistenza del danno in capo alla persona offesa, spostando l’attenzione sull’elemento dell’ingiusto profitto; infine, risultava del tutto indimostrato il collegamento tra il danno così individuato ed il profitto ingiusto.
Considerato in diritto
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, è errata la premessa dalla quale lo stesso parte: leggendo il capo di imputazione si ricava infatti che non vi è stata alcuna contestazione di una continuazione interna, ma che il riferimento all’art. 81 cod. pen. era relativo al fatto che le due estorsioni erano state poste in continuazione tra di loro: infatti, nei due capi di imputazione vi è una descrizione di un complesso di condotte che concretizzano i due reati di estorsione, facenti parte di un “sistema punitivo a progressione scalare” richiamato dalla Corte di appello.
Diventa poi determinante la considerazione che l’eccezione sulla sussistenza di una continuazione interna tra i singoli episodi non era stata proposta nell’atto di appello, nel quale ci si era limitati a lamentare una mancata collocazione temporale degli episodi; a tale proposito si deve ribadire che è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); pertanto, l’eccezione di prescrizione di alcuni episodi formulata dalla difesa, non può essere accolta, avendo le sentenze di merito considerato come un unicum, analogamente a quanto succede per il reato di maltrattamenti, la condotta tenuta dagli imputati
Si deve inoltre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Ciò consente anche di ritenere infondato il motivo relativo alla mancata collocazione temporale degli addebiti, visto che nelle sentenze di merito, ma in misura maggiore in quella di primo grado, vi sono precisi riferimenti alle condotte tenute dagli imputati (lavoro per 20 ore consecutive durante la lavorazione alle pale eoliche, pag. 10 sentenza di primo grado; infortunio a Ba.Fr., pag. 15 sentenza di primo grado e pag. 7 sentenza di appello; lavoro prestato durante la cassa integrazione, pagg., 29,31 e 36 sentenza di primo grado; discussione sulle mancate firme dei fogli in bianco con conseguente minaccia di licenziamento, pag. 17 e 27 sentenza di primo grado)
Si deve quindi ribadire che “il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti” (Sez.2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Quanto poi alla eccezione secondo la quale non sarebbero state delineate le singole condotte a ciascuno degli imputati, anche tale eccezione non era stata proposta in appello, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto; si vedano, comunque, le pagine 27 e 47 della sentenza di primo grado, in cui vi è l’attribuzione di determinati comportamenti ai singoli imputati.
Si deve poi rilevare che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la contraddittorietà delle versioni rese dalle persone offese con la motivazione contenuta: per Ba.Fr. da pag.6 in avanti, e a pag.7 viene spiegato l’interesse della società a rendere una versione mendace sull’infortunio occorso, posto che da quella vera sarebbe emersa una violazione della normativa antinfortunistica; per Ma.Ra. da pag.8 in avanti, dove viene anche spiegata l’irrilevanza della pronuncia resa dal giudice del lavoro di Foggia; quanto alla assenza di minacce che sarebbe stata riferita da Ma.Ra., la motivazione è contenuta alla fine di pag.5 della
sentenza impugnata; per Vi.Fr. da pag. 10 in avanti; la Corte di appello ha anche analizzato le deposizioni del teste Vi.Fr. Fi.Ma., rafforzative di quanto dichiarato dalle persone offese, rispondendo alle censure riproposte con il ricorso per cassazione (si veda sul demansionamento pag. 10 della sentenza impugnata)
Deve poi osservarsi che le censure dei ricorrenti sono tese ad una rivalutazione del materiale probatorio, non sollecitata nell’atto di appello, nel quale non è contenuto alcun riferimento a quanto avrebbero riferito i testimoni della difesa, le cui dichiarazioni non possono certo essere esaminate nella presente sede, posto che attengono al merito della vicenda; la Corte di appello ha quindi correttamente valutato ciò che è emerso dall’istruttoria dibattimentale, e cioè che vi sia stata una serie di condotte per costringere i lavoratori a quanto descritto nei due capi di imputazione sotto la minaccia di licenziamento, con danno quindi dei lavoratori e profitto degli imputati i quali o non corrispondevano quanto dovuto per lavoro straordinario, o evitavano di incorrere in violazioni della normativa antinfortunistica (infortunio Ba.Fr.) o usufruivano della prestazione lavorativa quando i lavoratori erano in realtà in cassa integrazione; anche per quanto riguarda la questione dei fogli firmati in bianco, i motivi di ricorso propongono una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, in base alle quali i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un vero e proprio “sistema” per indurre i lavoratori a sottostare alle richieste dei datori di lavori, pena il licenziamento.
Conclusivamente, si può affermare che i motivi di ricorso attengano tutti al merito della decisione della Corte di appello, proponendo una invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede; inoltre, si deve ribadire che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Sez.4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900).
2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo e le modalità in dispositivo meglio enunciati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ma.Ra. e Vi.Fr. che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ba.Fr., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.






