SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.6.2005, S.G., R.G., C. A., G.K. e R.H., unitamente ai coimputati S.A., B.W., S.H., S. L.H. e G.L., venivano dichiarati colpevoli dal Tribunale Militare della Spezia di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata, perchè, durante lo stato di guerra tra lâItalia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche â nemiche dello Stato italiano â con piĂš azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del (OMISSIS) â (OMISSIS) â (OMISSIS), il mattino del (OMISSIS) in (OMISSIS), nellâambito di unâampia operazione di rastrellamento pianificata e condotta contro i partigiani e contro la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, cagionavano la morte di numerose persone (calcolate fra le 457 e le 500 circa), tra le quali in prevalenza anziani, donne e bambini, che non prendevano parte alle operazioni militari. In particolare, nellâimputazione era specificato che:
a) in localitĂ (OMISSIS), circa cento persone, dopo essere state riunite in tre stalle e in un cortile, anche a seguito del rastrellamento operato poco prima nelle borgate di (OMISSIS) e (OMISSIS), venivano uccise mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di colpi dâarma da fuoco (mitragliatrici e fucili);
b) in localitĂ (OMISSIS) un numero imprecisato di persone, previamente riunite allâinterno di una stanza, veniva ucciso mediante esplosione di colpi dâarma da fuoco;
c) in localitĂ (OMISSIS) un numero imprecisato di persone, dapprima concentrate in un fosso, veniva ucciso mediante lâesplosione di colpi di mitragliatrice;
d) nella piazza antistante la chiesa di (OMISSIS) oltre un centinaio di persone â ivi condotte dalle case circostanti e dalla borgata âPeroâ â erano state uccise mediante lâesplosione di colpi di mitragliatrice e i loro corpi erano stati dati alle fiamme;
e) in localitĂ (OMISSIS), verso le ore 11, un numero imprecisato di abitanti veniva allineato contro il muro di una delle case e veniva ucciso a colpi di mitragliatrice;
f) altre persone, in numero imprecisato, erano state uccise con modalitĂ simili a quelle sopra descritte, in zone limitrofe e in localitĂ (OMISSIS), presso la borgata (OMISSIS) e lungo la strada per (OMISSIS).
Il tribunale militare riteneva esistenti le aggravanti della premeditazione, dellâavere agito per motivi abietti e con crudeltĂ , nonchè le aggravanti del grado rivestito, del numero di concorrenti superiore a quattro e dellâavere concorso con inferiori in grado, e condannava gli imputati alla pena dellâergastolo, con la condanna generica al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili, oltre alla liquidazione di una provvisionale di 10.000,00 Euro alle parti civili B.M.A., B.G. P. e B.A.A..
Pronunciando sullâimpugnazione degli imputati, la Corte Militare di Appello confermava la sentenza di primo grado.
Preliminarmente venivano disattese le eccezioni in rito riproposte dagli appellanti, rilevando che:
1) era infondata lâeccezione di difetto di giurisdizione prospettata sotto il duplice profilo dellâasserita connessione derivante dal concorso di civili nel reato e dellâastratta non configurabilitĂ della fattispecie criminosa di cui allâart. 185 c.p.m.g.;
2) non sussisteva la nullitĂ del decreto che aveva disposto il giudizio per mancanza o insufficienza dei requisiti indicati dallâart. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), nè risultava consistente lâeccezione di nullitĂ dellâudienza destinata, a norma dellâart. 431 c.p.p., alla formazione del fascicolo per il dibattimento;
3) doveva respingersi la reiterata richiesta di esclusione delle parti civili per carenza di legitimatio ad causam da parte della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4) era parimenti infondata la tesi degli appellanti riguardante lâasserita inutilizzabilitĂ delle deposizioni testimoniali inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dellâart. 431 c.p.p., comma 1, lett. f), assunte mediante rogatorie internazionali effettuate non per via diplomatica, avendo il P.M. seguito la procedura stabilita dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20.4.1959;
5) infine, erano prive di pregio le eccezioni difensive relative allâinammissibilitĂ delle prove dichiarative rese dai testi non tempestivamente indicati nella lista prevista dallâart. 468 c.p.p. e allâinutilizzabilitĂ ex art. 63 c.p.p. delle testimonianze rese dai militari tedeschi che, quali soldati semplici, pur essendo stati presenti allâeccidio di (OMISSIS), non potevano essere compresi tra i responsabili dellâeccidio e, quindi, non potevano assumere la posizione di indagati.
Passando allâesame del merito, dopo avere osservato che i motivi di gravame non investivano la ricostruzione delle modalitĂ di svolgimento della tragica vicenda, contenuta nella sentenza di primo grado, nè la concreta pianificazione dellâoperazione a livello di battaglione, la Corte Militare riteneva che il disegno e lâesecuzione della strage avessero la specifica finalitĂ di fare âterra bruciataâ attorno ai partigiani e che per il conseguimento di tale obiettivo i comandi tedeschi avessero preventivato fin dallâinizio lâuccisione di privati cittadini inermi, come è lecito inferire dalla peculiaritĂ delle modalitĂ esecutive del massacro (concentrazione delle persone rastrellate in piĂš luoghi e successiva uccisione), nonchè dallâequiparazione, nel giudizio delle SS, dei partigiani alla popolazione civile che dava a questi assistenza, tantâè che nei rapporti trovati negli archivi tedeschi il massacro di (OMISSIS) era stato qualificato come âazione contro le bandeâ e risultava specificato che erano stati trucidati 270 âbanditiâ, pur essendo stati uccisi soltanto civili: di talchè poteva certamente ritenersi che lâeccidio dei civili era stato preordinato al fine di diffondere il terrore tra la popolazione e di scoraggiare qualsiasi forma di sostegno e di consenso a favore dei partigiani. Ad avviso della Corte Militare, la preordinazione dellâoperazione era dimostrata, inoltre, dal fatto che i comandi militari tedeschi giudicavano il paese di (OMISSIS) come una attiva base partigiana e le dichiarazioni del teste Be., secondo cui lâordine di uccidere i civili fu dato dal comando tedesco solo dopo che costoro avevano rifiutato di dare informazioni utili per la ricerca dei partigiani, oltre ad apparire inattendibili, non valevano a fare escludere la premeditazione, sia pure nella forma âcondizionataâ, nè potevano essere di ostacolo allâopinione relativa alla preventivata strage di civili. La Corte Militare riteneva, quindi, esistenti le condizioni per affermare la sussistenza della situazione di concorso nel reato, in quanto era provato che gli imputati avevano fornito un consapevole e decisivo contributo nellâorganizzazione e nella realizzazione dellâevento criminoso nella loro qualitĂ di comandanti di squadra o di compagnia delle forze impegnate nel massacro, oppure, nel caso del R.G., nella veste di aiutante maggiore di battaglione. Il giudice di secondo grado disattendeva, poi, le contestazioni sollevate dalle difese degli imputati, dirette ad escludere lâesistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, rilevando che non era rilevante la circostanza che nella (OMISSIS) avesse militato un omonimo dellâimputato, tale S.E., e riteneva che il G.K. avesse fornito un contributo decisivo alla strage anche se in ipotesi non avesse materialmente partecipato alla relativa esecuzione; assumeva altresĂŹ che non era affatto dimostrata lâassenza del R.G. a causa del ricovero in ospedale per una grave ferita subita e che alcun effetto preclusivo poteva attribuirsi al provvedimento di archiviazione emesso dallâAutoritĂ giudiziaria tedesca.
La Corte Militare giudicava altresĂŹ corretto lâinquadramento del fatto nella norma incriminatrice risultante dal combinato disposto degli arti 185 e 13 c.p.m.g., per la duplice ragione che il massacro di (OMISSIS) deve considerarsi commesso âper cause non estranee alla guerraâ e che le truppe tedesche devono considerarsi forze armate nemiche, dato che la Repubblica Sociale Italiana, alleata con la Germania nazista, non ha mai acquisito i caratteri di rappresentativitĂ effettiva propri di unâorganizzazione statale.
Infine, la Corte escludeva la sussistenza di cause di giustificazione, riteneva inapplicabile lâamnistia concessa con D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, dichiarando manifestamente infondata lâeccezione di incostituzionalitĂ sollevata sul punto; reputava sussistenti le circostanze aggravanti previste dallâart. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 58 c.p.m.p., n. 1, dallâart. 112 c.p., comma 1, n. 1 e art. 3 c.p., dallâart. 577 c.p., n. 3 e art. 577 c.p., n. 4, in relazione allâart. 61 c.p., n. 1 e allâart. 4 c.p., sicchè, esclusa la possibilitĂ di applicare le circostanze attenuanti generiche e lâattenuante di cui allâart. 59 c.p.m.p , n. 1, confermava la condanna degli imputati alla pena perpetua.
Contro la sentenza di secondo grado ricorrevano in Cassazione R. G., G.K. e S.G..
Nellâinteresse del R.G. venivano anzitutto denunciate erronea applicazione degli artt. 40 e 110 c.p., contraddittorietĂ e manifesta illogicitĂ della motivazione, sul rilievo che risultava apodittica e priva di base logica lâopinione della Corte Militare relativa al decisivo e consapevole contributo nellâorganizzazione e nella realizzazione dellâeccidio da parte degli imputati in posizione gerarchicamente superiore a quella di soldato semplice ed alla preordinazione di unâoperazione diretta ad annientare la popolazione civile: simili enunciazioni erano state possibili soltanto omettendo di valutare correttamente che i dati probatori acquisiti confermavano che lâoperazione era stata inizialmente concepita con la finalitĂ di effettuare lâevacuazione della popolazione civile e il rastrellamento dei partigiani. Quanto alla particolare posizione del R.G., il ricorrente deduceva che era stata affermata la responsabilitĂ dellâimputato per la partecipazione alla strage di (OMISSIS) trascurando di valutare le specifiche censure contenute nei motivi di appello e i documenti attestanti il ricovero in ospedale militare per gravi ferite. Veniva, infine, formulata la doglianza riguardante la mancata applicazione dellâamnistia concessa con D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, non potendo considerarsi legittima la discriminazione cosĂŹ realizzata in pregiudizio dei cittadini tedeschi e risultando, comunque, non manifestamente infondata la questione di legittimitĂ costituzionale del D.P.R. n. 332 del 1966, art. 2, lett. a), nella parte in cui crea una ingiustificata disparitĂ di trattamento.
Nel ricorso proposto nellâinteresse di G.K. veniva richiesto lâannullamento della sentenza impugnata per violazione di norme processuali in riferimento allâart. 63 c.p.p. in dipendenza dellâomessa declaratoria di inutilizzabilitĂ delle dichiarazioni dei testi Be., Ba., H. e Sc., in quanto questi non possono considerarsi estranei ai fatti di causa, non potendo condividersi lâopzione del P.M. in ordine al mancato esercizio dellâazione penale nei confronti dei predetti militari, benchè avessero preso parte allâoperazione e la circostanza emergesse dal capo di imputazione oggetto della contestazione. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata lâerronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, in relazione allâart. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla prova della premeditazione, sullâassunto che non risultava dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, lâesistenza di un ordine preventivo impartito al reggimento al fine di imporre lâuccisione indiscriminata della popolazione civile, essendo, anzi, esclusa questâultima circostanza dallâesame testimoniale del teste Be. secondo cui lâordine telefonico di uccidere i civili era stato dato dal comando nazista allâultimo momento a seguito della comunicazione della mancata collaborazione della popolazione. Inoltre, venivano prospettati vizi logici e giuridici della motivazione relativamente alla ritenuta inattendibilitĂ delle prove a discarico in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione prevista dallâart. 54 c.p., nonchè la violazione dellâart. 192 c.p.p. derivata dalla valutazione frazionata delle risultanze probatorie e dalla adesione acritica alla tesi accolta nella sentenza di primo grado circa il carattere preordinato dellâoperazione e lâesistenza di un contributo consapevole e decisivo riferibile al G.K..
Il difensore del S.G. chiedeva lâannullamento della sentenza per i seguenti motivi:
1) errato rigetto dellâeccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare sul rilievo che la Corte Militare aveva illegittimamente escluso lâeffettivitĂ di organizzazione statale sovrana facente capo alla Repubblica Sociale Italiana per affermare la qualitĂ di appartenenti alle forze armate nemiche dei militari che avevano partecipato allâoperazione di (OMISSIS) e, di riflesso, aveva erroneamente ritenuto la configurabilitĂ del delitto previsto dallâart. 185 c.p.m.g., anzichè delle previsioni delle norme incriminatici di cui agli artt. 174 e 175 c.p.m.g.;
b) nullitĂ del decreto che ha disposto il giudizio per violazione dellâart. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), per la mancata esposizione in forma chiara e precisa del fatto di reato contestato;
c) nullitĂ dellâudienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento tenuta dal GUP nonostante il legittimo impedimento del difensore di fiducia: il ricorrente sollevava questione di legittimitĂ costituzionale dellâart. 420 ter c.p.p., in riferimento agli artt. 24, 32 e 111 Cost., per il caso di mancato accoglimento del motivo di ricorso; la nullitĂ di detta udienza, erroneamente esclusa nella sentenza impugnata, veniva altresĂŹ prospettata sotto il profilo che il GUP aveva individuato gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento in modo astratto e senza alcuna effettiva selezione;
d) violazione dellâart 74 c.p.p. in relazione allâerrato riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, omessa indicazione negli atti di costituzione delle ragioni poste a sostegno delle domande ed inammissibilitĂ della costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancanza di specifica autorizzazione;
e) nullitĂ o inutilizzabilitĂ delle deposizioni testimoniali assunte dal P.M. a mezzo di rogatorie internazionali non effettuate per via diplomatica, essendo errato il riferimento alla Convenzione europea del 20.4.1959, che espressamente esclude âi reati militari che non costituiscono reati di diritto comuneâ e, quindi, anche la fattispecie di cui allâart. 185 c.p.m.g.: la nullitĂ di detti verbali è stata anche dedotta per il fatto che gli esami testimoniali erano stati eseguiti senza la presenza del difensore dellâimputato, non essendo sufficiente che detti atti siano stati preceduti dallâavviso del compimento degli stessi; sul punto, in caso di mancato accoglimento del motivo di ricorso, veniva sollevata questione di legittimitĂ costituzionale dellâart. 431 c.p.p., lett. f), in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente lâinserimento di atti assunti senza la presenza necessaria del difensore;
f) inammissibilitĂ delle prove testimoniali rese dal Be., dal Ba. e dal M. non tempestivamente indicate nella lista indicata dallâart. 468 c.p.p. ed inutilizzabilitĂ delle medesime prove dichiarative rese da concorrenti nello stesso reato per violazione dellâart. 63 c.p.p., comma 2;
g) manifesta illogicitĂ della motivazione nel punto in cui era stata ritenuta non rilevante la circostanza dellâesistenza nella (OMISSIS) di altro sottotenente di nome S. E., onde è giustificato un ragionevole dubbio sulla partecipazione alla strage di (OMISSIS) di questâultimo piuttosto che dellâimputato;
h) manifesta illogicitĂ della motivazione in ordine al ritenuto esercizio da parte del S.G. delle funzioni di comandante della (OMISSIS), allâopinione riguardante il preventivato massacro della popolazione civile, allâesclusione dellâesimente dello stato di necessitĂ , alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dellâattenuante prevista dallâart. 59 c.p.m.p, comma 1, e, infine, alla confermata applicazione delle circostanze aggravanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. â Ha carattere prioritario lâesame della questione sollevata dai ricorrenti per contestare la giurisdizione del giudice militare, alla cui sfera di cognizione risulterebbe estranea la regiudicanda dedotta nel presente processo.
Un primo profilo prospettato, nei pregressi gradi del giudizio, dalle difese degli imputati a sostegno dellâeccezione di difetto della giurisdizione militare è stato ricondotto allâasserita vis attractiva della giurisdizione ordinaria nellâipotesi di concorso di civili e di militari nella consumazione del medesimo reato.
Lâeccezione è stata correttamente disattesa dalla Corte militare attraverso il puntuale richiamo allâinsegnamento delle Sezioni Unite Penali, che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito il principio per cui la connessione tra procedimenti compresi nella giurisdizione del giudice ordinario e procedimenti la cui cognizione è riservata al giudice militare determina, ai sensi dellâart. 13 c.p.p., comma 2, lâattrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è piĂš grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra la giurisdizione nei confronti dei militari ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2005, Maldera, rv. 232661).
Nella sentenza impugnata è stata data corretta applicazione a tale principio di diritto ritenendo che la giurisdizione militare non possa essere esclusa per il solo fatto dellâasserita partecipazione di civili che avrebbero collaborato con i soldati nazisti al rastrellamento e alla successiva realizzazione della strage di (OMISSIS) data la riconosciuta ininfluenza del supposto concorso nel reato di soggetti sprovvisti dello status di militare.
1.1 â Lâeccepita carenza di potere giurisdizionale del tribunale militare è insussistente anche nella differente prospettiva tracciata nel ricorso proposto dal difensore del S.G., a giudizio del quale la cognizione del processo appartiene alla giurisdizione ordinaria in conseguenza della non configurabilitĂ della fattispecie di cui allâart. 185 c.p.m.g. per la mancanza dei due elementi essenziali del reato corrispondenti al collegamento dellâazione a cause non estranee alla guerra ed alla condizione di forze armate nemiche non attribuibile ai militari tedeschi che operavano come alleati della Repubblica Sociale Italiana.
In proposito nella sentenza impugnata è stato precisato che una questione preliminare sulla giurisdizione può profilarsi se il reato formalmente contestato non rientri nel catalogo dei reati militari perchè in tal caso giĂ in astratto la fattispecie sfuggirebbe alla competenza del giudice speciale militare; se, però, come in questo processo, lâimputazione concerne un reato militare, occorre necessariamente verificare, alla luce delle acquisizioni probatorie, se il fatto corrisponda in concreto a quello tipico previsto dalla norma incriminatrice evocata in imputazione e soltanto allâesito di tale valutazione, che attiene al merito dellâaccusa, potrebbe eventualmente darsene una diversa qualificazione giuridica con i conseguenti effetti sulla giurisdizione.
Il criterio enunciato dalla Corte militare postula taluni necessari approfondimenti. In primo luogo, è senzâaltro vero che la regiudicanda deve essere identificata sulla base dei fatti trasfusi nel capo di imputazione che circoscrivono lâoggetto del giudizio e, di riflesso, segnano i termini obiettivi allâinterno dei quali deve essere esercitata la potestas iudicandi del giudice investito dalla richiesta formulata dallâorgano della pubblica accusa, di talchè lo stesso giudice, siti dallâinizio del procedimento, ha il potere â dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dellâimputazione rientrino nellâambito della propria giurisdizione.
Un simile controllo deve ovviamente svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche ex officio, i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolaritĂ della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e lâimpianto originari dellâimputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnata dallâordinamento al giudice ordinario o al giudice speciale.
Le precedenti considerazioni sul carattere dinamico della verifica della giurisdizione trovano preciso riscontro nella disciplina dettata dallâart. 20 c.p.p. che, dopo avere precisato che âil difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimentoâ, stabilisce che se il difetto è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni dellâart. 22 c.p.p., commi 1 e 2, onde il giudice pronuncia ordinanza, i cui effetti sono limitati al provvedimento richiesto, e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il medesimo art. 20 c.p.p., dispone che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo, il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti allâautoritĂ competente.
Da tale disciplina si evince che lâaccertamento della propria giurisdizione precede, nellâordine logico, ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, chiaro essendo che lâesame di qualsiasi questione, di natura processuale o sostanziale, diventa improponibile se la verifica preliminare della giurisdizione si conclude con esito negativo.
1.2. â Nellâesame dellâeccezione del difetto di giurisdizione devono essere richiamati i principi affermati nella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui la giurisdizione dei tribunali militari, in tempo di pace e di guerra, deve restare circoscritta entro precisi limiti soggettivi e oggettivi, sicchè, in carenza delle condizioni tassativamente prefigurate dalla legge, la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare (Corte cost., 8 aprile 1958, n. 29; 28 maggio 1987, n. 206; 26 marzo 1998, n. 73).
Ciò posto, proprio con riferimento ai principi ricavati dallâart. 103 Cost., comma 3, in relazione ad identica imputazione (artt. 13 e 185 c.p.m.g.) contestata ad un ufficiale tedesco delle SS ritenuto responsabile dellâeccidio delle (OMISSIS) questa Corte ha avuto occasione di precisare, risolvendo un conflitto negativo insorto tra giudice ordinario e giudice militare, che il corpo delle SS naziste era organizzato secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari, al comando tattico dellâesercito tedesco, sicchè, avuto riguardo ai criteri di identificazione delle persone soggette alla legge penale militare dettati negli artt. 1 e 2 c.p.m.p, gli appartenenti a detto corpo devono ritenersi ricompresi nella denominazione di âmilitariâ e sono, pertanto, sottoposti alla giurisdizione militare (Cass., Sez. 1^, 10 febbraio 1997, conf., comp. in proc. Priebke, rv. 206876). A base di tale pronuncia regolatrice del conflitto è stato rilevato che D.Lgs. Lgt. 12 marzo 1946, n. 144, art. 6, contenente norme dirette a regolare il passaggio dallâapplicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, non può ritenersi nè implicitamente abrogato dallâart. 103 Cost., comma 3, nè incompatibile con esso, con la conseguenza che al giudice militare, sia pure nellâambito della specifica competenza attribuitagli dalla Costituzione, va riconosciuto il carattere di giudice naturale precostituito per legge, anche in relazione ai reati contro le leggi e gli usi di guerra, commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche, secondo quanto giĂ previsto dagli artt. 13 e 185 c.p.m.g.. La conclusione è avvalorata dallâesplicita previsione dellâart. 13 c.p.m.g. secondo cui le disposizioni relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.
1.3. â Non hanno pregio le censure mosse contro gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata per disattendere la tesi dei ricorrenti secondo cui non sarebbe possibile qualificare gli imputati quali appartenenti a Forze armate nemiche, dato che la Germania nazista era alleata con la Repubblica Sociale Italiana, alla quale, ad avviso del difensore del S.G., la Corte militare ha erroneamente negato i caratteri di Stato sovrano, privo di rappresentativitĂ effettiva, sullâassunto che la R.S.I. âper le sue modalitĂ di formazione, per la sua breve durata e per la sua costante soggezione politica al (OMISSIS) non assunse mai una propria soggettivitĂ internazionale tanto che la ricomposizione territoriale dello Stato italiano non avvenne secondo gli schemi internazionalistici dellâannessioneâ.
In relazione al fatto storicamente noto come eccidio delle (OMISSIS) questa Corte ha escluso che al delitto di cui allâart. 13 c.p.m.g ed allâart. 185 c.p.m.g., commi 1 e 2 (concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani) possa applicarsi la previsione dellâart. 8 c.p. e che, di conseguenza, tale delitto possa ricondursi alla categoria dei delitti politici previsti dallâart. 8 c.p., comma 3, manifestando inequivocamente di aderire alla tesi della non rilevanza della coincidenza degli interessi della potenza occupante (forze armate naziste) con quelli delle Repubblica Sociale Italiana, dato che questâultima era priva di ogni legittimazione giuridica e aveva un ruolo di mera collaborazione con lâesercito tedesco, da prestare nel piĂš totale asservimento (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2003, Priebke, rv. 226388).
La posizione espressa nella sentenza impugnata circa la natura della Repubblica Sociale Italiana merita di essere condivisa anche perchè riflette lâopinione di autorevole dottrina secondo cui detta Repubblica ânon fu uno Stato â organizzazione neppure provvisorio, come fu invece il Governo del Sud, per la mancanza di una rappresentativitĂ effettivaâ: con la precisazione che per il diritto pubblico il relativo ordinamento e la sua instaurazione come fatto diretto a disciogliere lâunitĂ dello Stato costituivano delitto contro la personalitĂ internazionale dello Stato, tantâè che il D.Lgs. Lgt. 5 ottobre 1944, n. 249, aveva dichiarato privi di efficacia giuridica i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo âadottati sotto lâimpero del sedicente governo della repubblica sociale italianaâ.
In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni va riconosciuto che lâeccezione di difetto di giurisdizione è stata giustamente disattesa dai giudici di merito, essendo destituita di giuridico fondamento in tutte le sue articolazioni.
2. â Ă infondata anche lâeccezione di nullitĂ del decreto che ha disposto il giudizio per asserita violazione dellâart. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancata o insufficiente enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto di reato contestato.
Premesso che la citata disposizione risulta direttamente strumentale alla realizzazione di una contestazione specifica che ponga lâimputato in condizione di difendersi dallâaccusa addebitatagli, deve porsi in risalto che nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dellâambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dellâoggetto materiale del reato costituisce vizio di âinsufficiente contestazioneâ soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio lâepisodio criminoso contestato, mentre lâomissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del âfattoâ per il quale il giudizio è stato disposto (Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2005, conf., comp. in proc. Cifarelli, rv. 231615; Sez. 4^, 25 febbraio 2004, Mayer, rv. 229070).
Orbene, lâimproprio riferimento allâargomento relativo alla ânotorietĂ storica dellâeventoâ, fatto nella sentenza impugnata per giustificare la completezza della contestazione in fatto, non vizia il discorso giustificativo della decisione di rigetto della prospettata nullitĂ , giacchè nel capo di imputazione risultano analiticamente indicati tutti gli elementi che, in fatto e in diritto, contribuiscono a concretare la condotta e lâevento costitutivi dellâipotesi di reato addebitata, sicchè la contestazione, come risulta formulata, non fa sorgere alcun margine di equivoco e di ambiguitĂ che possa ostacolare lâespletamento di una completa ed integra difesa (Cass., Sez. 1^, 19 marzo 2004, Benedetto ed altro, rv. 227972).
3. â Nel ricorso del S.G. è stata dedotta la nullitĂ dellâudienza prevista dallâart. 431 c.p.p. per la formazione del fascicolo per il dibattimento a cagione del fatto che il GUP ha tenuto tale udienza nonostante che il difensore dellâimputato avesse documentato un legittimo impedimento a parteciparvi.
Il motivo di ricorso manca di fondamento, anche se taluni argomenti addotti nella sentenza impugnata non risultano in linea con la disciplina dettata dallâart. 431 c.p.p. e devono essere, perciò, oggetto di rettificazione a norma dellâart. 619 c.p.p..
Deve sottolinearsi, in particolare, che il regime giuridico delineato dal citato art. 431 c.p.p. è stato profondamente modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 26, dal momento che, mentre la disciplina originaria del codice di rito regolava la formazione del fascicolo per il dibattimento come unâattivitĂ successiva alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio curata dalla cancelleria secondo le prescrizioni del giudice, a seguito della predetta innovazione normativa è stato affidato al giudice il compito di provvedere nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento, immediatamente dopo lâemissione del decreto, ovvero, a richiesta di una di esse, in una nuova udienza fissata per tale incombente. Nel disegno tracciato dalla L. n. 479 del 1999 tale udienza fa parte di un sub â procedimento che rappresenta unâappendice o un prolungamento dellâudienza preliminare con la specifica funzione di selezionare una prima piattaforma probatoria conoscibile dal giudice del dibattimento, sia pure in via provvisoria e senza alcuna efficacia preclusiva nellâambito del procedimento di ammissione della prova: di talchè le questioni concernenti il contenuto del fascicolo, cui si riferisce la preclusione posta dallâart. 491 c.p.p., sono soltanto quelle intese a ottenere lâesclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti; mentre le questioni relative allâeventuale inclusione di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, al pari delle ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa lâammissibilitĂ della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo, sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti (Cass., Sez. 6^, 6 febbraio 2003, Sindoni, rv. 225667).
Pertanto, deve concludersi nel senso che il testo attuale dellâart. 431 c.p.p. richiede lâosservanza del contraddittorio nella formazione del fascicolo per il dibattimento e postula che la violazione della disciplina debba essere sanzionata con una nullitĂ a regime intermedio ai sensi dellâart. 180 c.p.p.: di talchè va ritenuta lâesistenza di tale tipo di invaliditĂ nellâipotesi in cui lâudienza sia tenuta nonostante la documentata impossibilitĂ del difensore dellâimputato di parteciparvi per legittimo impedimento.
3.1. â CosĂŹ specificata, in diritto, la conseguenza dellâeventuale violazione delle disposizioni dellâart. 431 c.p.p., deve porsi in risalto che la Corte militare ha escluso, in fatto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dellâimputato, ritenendo di dovere condividere âla valutazione del GUP (e del Tribunale) sulla genericitĂ della patologia addotta nel certificato medico e dunque sulla conseguente mancanza della prova di un impedimento assolutoâ.
La motivazione della decisione del GUP relativa al mancato rinvio dellâudienza ex art. 431 c.p.p., condivisa dal Tribunale militare e dalla Corte di appello, risulta sorretta da un adeguato supporto argomentativo, esente da mende logiche e giuridiche, onde il provvedimento resta non censurabile da parte del giudice di legittimitĂ . In proposito nella giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente stabilito il principio (riferito allâimpedimento dellâimputato ma senzâaltro estensibile allâimpedimento del difensore) per cui lâassoluta impossibilitĂ di comparire deve essere provata mediante la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia, sicchè generiche certificazioni dalle quali non si identificava natura dellâinfermitĂ ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento (Cass., Sez. 4^, 5 maggio 2006, Di Furia, rv. 234518). Aggiungasi che la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte militare in ordine allâinsussistenza delle condizioni per rinviare lâudienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento emerge anche dallâapplicazione del principio piĂš volte affermato nella giurisprudenza di legittimitĂ secondo cui perchè possa ritenersi giustificato il rinvio dellâudienza per impossibilitĂ assoluta del difensore a comparire per legittimo impedimento è necessario che egli indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, in quanto provvedere alla propria sostituzione non è facoltĂ discrezionale del difensore medesimo, ma corrisponde, anzi, ad un suo preciso dovere (Cass., Sez. 2^, 1 dicembre 2003, Tortora, rv. 227693; Sez. 3^, 28 novembre 2000, Salmoni, rv. 218157).
Alla stregua delle precedenti conclusioni appare evidente che le questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 431 c.p.p. dedotte in via subordinata dalla difesa del S.G. devono considerarsi non rilevanti.
3.2. â Un ulteriore profilo di nullitĂ per violazione dellâart. 431 c.p.p. è stato dedotto nel ricorso del S.G. per la ragione che il GUP aveva individuato gli atti da inserire nel fascicolo in forma del tutto generica e con riguardo alla loro astratta tipologia, sĂŹ da rimettere al pubblico ministero la facoltĂ di individuare gli atti che dovevano fare parte di detto fascicolo.
Anche tale censura deve essere disattesa, dal momento che si risolve in una denuncia completamente aspecifica e carente di qualsiasi concreta ed effettiva indicazione dellâinserimento nel fascicolo per il dibattimento di atti diversi da quelli enunciati dallâart. 431 c.p.p..
4. â Sono state altresĂŹ denunciate erronea applicazione della legge penale e contraddittorietĂ della motivazione in relazione allâillegittimo riconoscimento della legittimazione alla costituzione di parte civile della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva essere esclusa anche per la mancanza di autorizzazione specifica, nonchè omessa indicazione negli atti di costituzione di parte civile delle ragioni poste a sostegno delle domande.
Nessuna delle doglianze riguardanti lâomessa esclusione delle parti civili può trovare accoglimento.
In relazione alla riconosciuta legitimatio ad causam degli enti territoriali rappresentativi degli interessi delle comunitĂ locali deve, anzitutto, rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che mentre risulta inoppugnabile lâordinanza di esclusione della parte civile, la decisione di rigetto o di inammissibilitĂ della richiesta di esclusione è impugnabile unitamente alla sentenza qualunque sia il vizio dedotto, tanto formale che sostanziale (Cass., Sez Un., 19 maggio 1999, Pediconi, rv. 213858).
Ciò premesso, costituisce principio unanimamente condiviso quello per cui, in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato allâazione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato (cioè, il titolare dellâinteresse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile allâazione o allâomissione del soggetto attivo del reato (Cass., Sez. 6^, 21 febbraio 2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5^, 12 maggio 2000, Toscano, rv. 216115; Sez. 6^, 10 novembre 1997, Mozzati, rv. 208820). Ă stato giustamente osservato in dottrina che lâidentificazione della âlegitimatio ad causamâ con la titolaritĂ del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno (Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1994, Spallanzani, rv. 198507) comporta che il codice vigente ha senzâaltro ampliato il novero dei soggetti aventi titolo alla costituzione di parte civile, il cui presupposto è, dunque, costituito dallâesistenza di un rapporto di derivazione causale tra il reato e la lesione di un interesse giuridicamente protetto, in cui è individuabile il titolo per la costituzione di parte civile diretta ad ottenere dallâautore del reato la restituzione e il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, a norma dellâart. 185 c.p..
4.1. â La consistenza delle eccezioni sollevate nel ricorso del S.G. deve essere verificata alla luce di tali principi, accertando se gli enti pubblici costituitisi parte civile abbiano subito un danno risarcibile dal fatto di reato addebitato agli imputati.
La soluzione affermativa accolta dalla Corte militare merita di essere condivisa.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio della risarcibilitĂ del danno morale a favore degli enti pubblici, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsti dallâart. 185 c.p. (Cass., 5 dicembre 2003, Agate, rv. 229393; Sez. 5^, 2 maggio 1983, Amitrano, rv. 160519). In una siffatta prospettiva questa Corte, nel riconoscere che lo Stato, e per esso il Presidente del consiglio che lo rappresenta come organo di vertice dellâesecutivo, ha il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal delitto di banda armata finalizzato alla associazione sovversiva, allâinsurrezione armata contro i poteri dello stato e alla guerra civile, ha precisato che sono risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettivitĂ pregiudizievoli allâattivitĂ dello Stato (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1988, Paticchia, rv. 182283).
Alla stregua dei precedenti rilievi, tenuto conto che nel presente giudizio gli imputati sono stati chiamati a rispondere del delitto di cui allâart. 185 c.p.m.g., incluso tra i reati contro le leggi e gli usi di guerra, deve sottolinearsi che il fatto di reato è stato commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di (OMISSIS), composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed è stato attuato con modalitĂ efferate, in totale dispregio del piĂš elementare senso di umanitĂ e dei valori comunemente accolti in ogni societĂ civile, anche in tempo di guerra.
Alla luce di tali premesse non si vede come possa porsi in dubbio che il crimine di guerra, che forma oggetto del presente processo, abbia provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettivitĂ di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva â per lâinimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltĂ â una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile. Questâultima considerazione è idonea a dare base giustificativa alla legitimatio ad causam della Regione Toscana e rende, quindi, non rilevante lâobiezione che tale ente è stato costituito soltanto successivamente alla consumazione del fatto di reato, tanto piĂš che â come è stato puntualmente osservato nella sentenza impugnata â piĂš leggi regionali hanno accollato a detto ente oneri finanziari per interventi tesi a testimoniare il valore storico e civile della frazione di (OMISSIS), onde è sicuramente configurabile anche un danno patrimoniale direttamente riferibile allâeccidio del 12 agosto 1944, del quale gli imputati sono stati riconosciuti responsabili.
4.2. â Devono essere disattese le ulteriori doglianze formulate a proposito della costituzione delle parte civili.
In primo luogo, è insussistente la causa di inammissibilitĂ denunciata per lâasserita violazione dellâart. 78 c.p.p., comma 1, lett. d), atteso che la giurisprudenza di legittimitĂ esclude che per la specificazione della causa petendi sia necessaria lâindicazione analitica delle ragioni che giustificano la domanda, ritenendo che il mero richiamo al capo di imputazione o al titolo del reato sia idoneo a soddisfare il requisito fondato sul nesso eziologico che collega il danno prospettato al fatto di reato (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2006, Bianco, rv. 235777; Sez. 6^, 15 novembre 2002, Gori, rv. 225421; Sez. 1^, 12 gennaio 2001, De Vivo, rv.
218090).
Infine, manca di pregio anche il profilo riguardante lâinammissibilitĂ della costituzione di parte civile della Presidenza del consiglio dei ministri. Su tale tema nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che âlâavvocato dello Stato â non abbisognando il suo ius postulandi di conferimento di procura, derivando esso direttamente dalla legge â non è neanche onerato della produzione della documentazione attestante la volontĂ della P. A. di procedere giudizialmente: il rapporto sottostante a quello di mandato ex lege fra amministrazione e avvocato e relativo alla gestione della lite costituisce un rapporto meramente interno allâamministrazione medesima, senza alcuna necessitĂ che questa deliberi, con atti di rilievi) esterno, la sua volontĂ di agire o di resistere in giudizio nei vari gradi e fasi di essoâ (Cass., Sez. 5^, 27 marzo 1999, n. 11441, P.G. in proc. Longarini ed altri). Ne segue che, poichè deve essere ribadito tale principio di diritto, costituente ius reception anche nella giurisprudenza civile di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 16 marzo 2007, n. 6166; Sez. 1^, 14 settembre 2006, n. 19786), non può trovare accoglimento la censura espressa con il motivo di ricorso.
5. â Non ha fondamento il motivo di gravame diretto a far valere lâinutilizzabilitĂ delle deposizioni testimoniali acquisite a mezzo di rogatorie internazionali, dato che nel caso di specie deve ritenersi corretta lâeffettuazione di tali rogatorie con le forme prescritte dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata e resa esecutiva con la L. 23 febbraio 1961, n. 215.
La Corte militare ha giustamente negato lâoperativitĂ della clausola di esclusione della normativa dettata dalla Convenzione procedendo ad unâanalisi ricostruttiva dellâart. 1, comma 2, che deve essere senzâaltro condivisa perchè basata sullâesatta applicazione di criteri ermeneutici logici e sistematici. Premesso che la disposizione in esame stabilisce che âla presente Convenzione non si applicaâŚai reati militari che non costituiscano reati di diritto comuneâ, deve rilevarsi, anzitutto, che è inaccoglibile la tesi del ricorrente secondo cui tale norma stabilirebbe una generalizzata inapplicabilitĂ delle regole pattizie per tutte le ipotesi di violazione delle leggi penali militari di guerra. Una simile estensione non corrisponde allâesatta portata della disciplina dellâart. 1, comma 2, che parla genericamente di reati militari e, dunque, non autorizza alcuna discriminazione tra reati previsti dal codice penale militare di pace e quelli previsti dal codice penale militare di guerra, sicchè anche per questi ultimi vale il riferimento alla corrispondenza alla struttura dei reati di diritto comune. In tale ottica risulta pienamente pertinente la chiave interpretativa ricavata dalla definizione del âreato esclusivamente militareâ indicato dallâart. 37 c.p.m.p., comma 2, come âquello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comuneâ: di talchè, tenuto conto dellâinterpretazione del predetto art. 37 c.p.m.p , costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimitĂ (Cass., Sez. 1^, 10 aprile 1991, P.M. in proc. Romagnoli, rv. 187327; Sez. 1^, 18 marzo 1991, P.M. in proc. Torres, rv. 186936; Sez. 1^, 27 novembre 1986, Calzetta, rv. 175923), il reato ex art. 185 c.p.m.g. deve considerarsi connotato dalla comunanza di elementi costitutivi con i reati comuni di omicidio o di strage, differenziandosene solo per la presenza di taluni elementi specializzanti, onde â conformemente allâopinione seguita nella sentenza impugnata â resta inoperante la clausola di esclusione stabilita dal secondo comma dellâart. 1 della Convenzione europea.
5.1. â LâutilizzabilitĂ delle deposizioni testimoniali assunte con le rogatorie internazionali è stata contestata anche con riferimento alla mancata partecipazione dei difensori degli imputati allâespletamento dellâincombente istruttorio.
Lâart. 431 c.p.p., comma 1, lett. f), autorizza lâinserimento nel fascicolo per il dibattimento dei âverbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti allâestero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltĂ loro consentite dalla legge italianaâ.
Nella sua versione attuale la disposizione, che non figurava nel testo originario dellâart. 431 c.p.p., è stata riformulata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 26, che ha modificato la disciplina introdotta dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 6, che prevedeva lâallegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti allâestero a seguito di rogatoria, ancorchè si fosse trattato di atti ripetibili e lâordinamento dello Stato estero non richiedesse per lâassunzione le garanzie del contraddittorio.
Pertanto, per effetto dellâinnovazione normativa dovuta alla L. n. 479 del 1999 il principio della prevalenza della lex loci incontra il limite della non contrarietĂ allâordine pubblico processuale dellâordinamento giuridico italiano, essendo prescritto che lâassunzione allâestero degli atti ripetibili si verifichi assicurando al difensore la possibilitĂ di esercitare le facoltĂ conferite dalla legge processuale italiana. In proposito nella giurisprudenza di legittimità è stato stabilito che, in materia di assistenza giudiziaria penale, gli atti compiuti allâestero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dallâordinamento del paese richiesto, salvo lâeventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative allâesercizio dei diritti della difesa; ne consegue che sono utilizzabili i verbali contenenti gli interrogatori di persona imputata di reato connesso assunti a seguito di rogatoria allâestero senza lâassistenza del difensore (Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2002, Acri, rv. 223202).
I precedenti rilievi rendono manifesta lâinconsistenza del motivo di gravame contenuto nel ricorso del S.G., in quanto è pacifico che i difensori degli imputati hanno ricevuto lâavviso dellâespletando esame dei testi da parte dellâautoritĂ straniera, di talchè è innegabile che i difensori sono stati posti in condizione di assistere allo svolgimento dellâincombente istruttorio e di esercitare le facoltĂ inerenti al mandato difensivo. Peraltro, la totale inconsistenza delle ulteriori critiche del ricorrente risulta palese quando si considera che, da un canto, lâeffettiva esecuzione dellâavviso ha reso priva di effetti invalidanti lâinosservanza della prescrizione dellâart. 727 c.p.p., comma 5 bis, riguardante lâindicazione da parte dellâautoritĂ richiedente delle modalitĂ di assunzione delle testimonianze, e, dallâaltro, che manca di qualsiasi plausibile base la tesi del ricorrente secondo cui la mancata comparizione dei difensori allâudienza fissata per lâescussione dei testi avrebbe reso necessaria la nomina di difensori di ufficio. A questâultimo riguardo deve sottolinearsi che esiste una netta differenza sostanziale tra la rogatoria internazionale e incidente probatorio, per il quale lâart. 401 c.p.p., comma 2, dispone che âin caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dellâart. 97 c.p.p., comma 4â. La difformitĂ tra le modalitĂ di assunzione e la diversa funzione delle due situazioni processuali impediscono lâassimilazione dei due istituti e la trasposizione di disciplina normativa dallâuno allâaltro, onde deve considerarsi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimitĂ costituzionale sia sotto il profilo rappresentato dal referente normativo dellâart. 3 della Carta costituzionale, non potendo postularsi identitĂ di normativa a fronte di situazioni dissimili, sia sotto quello degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto lâesercizio del diritto di difesa può essere variamente modulato e adattato dal legislatore ordinario in sintonia con le peculiari caratteristiche dei singoli istituti, semprechè esso non risulti vanificato e la differenza delle discipline sia rispondente ad esigenze ragionevoli (Corte cost., 15 ottobre 1987, n. 345).
6. â Nel ricorso del S.G. è stata denunciata lâinammissibilitĂ delle deposizioni dei testi Be., Ba. e M. perchè non tempestivamente indicati nella lista prescritta dallâart. 468 c.p.p..
La censura è priva di pregio Nella giurisprudenza di questa Corte è stato piĂš volte deciso che lâammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste, o indicate in modo generico quanto allâoggetto, non comporta alcuna nullitĂ , nè le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che lâart. 507 c.p.p. consente al giudice di assumere dâufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti; ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilitĂ prevista dallâart. 191 stesso codice (Cass., Sez. 6^, 1 febbraio 2005, Zaratin, rv. 231488; Sez. 5^, 11 novembre 2004, Scuderi, rV. 230460).
Pertanto, la doglianza del S.G. deve essere disattesa, in quanto la Corte militare ha dato puntuale applicazione al principio di diritto testè enunciato.
6.1. â I ricorrenti G.K. e S.G. hanno denunciato lâinutilizzabilitĂ delle prove testimoniali rese da Be., Ba., H. e Sc., per la ragione che costoro, avendo ammesso di avere fatto parte delle truppe naziste che avevano partecipato allâeccidio di (OMISSIS), avrebbero dovuto assumere sin dallâinizio la qualitĂ di indagati, sicchè le loro dichiarazioni risultano inutilizzabili a norma dellâart. 63 c.p.p., comma 2, perchè assunte senza lâosservanza delle forme prescritte.
Il motivo di ricorso formulato dai due ricorrenti è destituito di fondamento e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La disposizione dalla cui violazione deriverebbe lâinutilizzabilitĂ delle prove dichiarative stabilisce che âse la persona doveva essere sentita sin dallâinizio in qualitĂ di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzateâ. Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che la previsione normativa appresta,da un lato, una tutela anticipata del diritto al silenzio, in sintonia con il principio ânemo tenetur se detegereâ, e, dallâaltro, è diretta ad assicurare lâattendibilitĂ delle dichiarazioni rese da chi potrebbe essere indagato per lo stesso fatto di reato, ovvero per uno connesso o collegato, tantâè che sussiste una diretta correlazione con la disciplina dettata dallâart. 197 c.p.p. relativamente alla incompatibilitĂ con lâufficio di testimone.
Nella stessa sentenza impugnata è dato atto dellâesistenza, allâinterno della giurisprudenza di legittimitĂ , di un duplice orientamento interpretativo in ordine alla portata dellâart. 63 c.p.p.. Secondo un primo indirizzo, lâinutilizzabilitĂ non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualitĂ di imputato o di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del p.m., non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualitĂ ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia stata giĂ formalmente assunta, sĂŹ da dar luogo ad incompatibilitĂ con lâufficio di testimone, ai sensi dellâart. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b) (Cass., Sez. 2^, 14 ottobre 2003, Di Capua, rv. 227730; Sez. 1^, 2 maggio 2002, Azena ed altro, rv. 221499). Il contrario indirizzo interpretativo fa leva, ai fini dellâapplicabilitĂ della sanzione dellâinutilizzabilitĂ ex art. 63 c.p.p., non sullâelemento formale dellâavvenuta soggettivizzazione della notitia criminis mediante lâiscrizione nel registro degli indagati, ma sul criterio sostanziale della qualitĂ oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese, a prescindere da una giĂ intervenuta formale imputazione e anche se non era ancora avvenuta detta iscrizione (Cass., Sez. 6^, 2 giugno 2000, Valianos, rv. 217556; Sez. 1^, 20 aprile 2001, Sestino, rv. 218550).
Il Collegio ritiene di dovere aderire a questâultimo orientamento, la cui esattezza è confermata sia dallâelemento letterale, costituito dal riferimento testuale alla posizione di chi âsin dallâinizioâ avrebbe dovuto assumere la qualitĂ di imputato o di indagato, sia da quello logico â sistematico, alla cui stregua è da escludere la condivisibilitĂ di una linea interpretativa che, facendo dipendere lâinutilizzabilitĂ delle dichiarazioni dallâeffettiva assunzione di quella qualitĂ , rimette sostanzialmente alle scelte del pubblico ministero lâoperativitĂ della disciplina e permette, cosĂŹ, allâorgano inquirente di eludere la finalitĂ della stessa e di raccogliere dichiarazioni senza le prescritte garanzie difensive.
6.2. â Una volta accertato che lâinutilizzabilitĂ prevista dallâart. 63 c.p.p., comma 2, deve essere stabilita âsecondo il criterio sostanziale della qualitĂ oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state reseâ (Cass., Sez. 4^, 6 febbraio 2004, Falzetti, rv.
229377), è consequenziale ritenere che lâattribuzione o meno di detta qualitĂ dipende dallâesistenza, nel momento dellâaudizione, di indizi di reitĂ che giustificano lâassunzione della posizione di indagato in ordine al medesimo reato per cui si procede ovvero per un reato connesso o collegato.
Su tale tematica la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ai fini dellâutilizzabilitĂ di dichiarazioni autoindizianti rese da persona che successivamente acquisti la veste formale di indagato o imputato, ovvero da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltĂ di astensione prevista dallâart. 199 c.p.p., deve aversi riguardo non alla posizione formalmente rivestita dal soggetto al momento dellâatto, bensĂŹ a quella sostanziale, da valutarci con riferimento ai giĂ acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto (Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2001, Sestino, rv. 218550). Di talchè è stato ritenuto che lâinutilizzabilitĂ â assoluta, ai sensi dellâart. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dallâinizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualitĂ di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti lâoriginaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reitĂ ; nè tale condizione può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dallâautoritĂ inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente lâesistenza di responsabilitĂ penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2002, Pascali, rv.
221327).
La Corte militare, condividendo lâopinione del giudice di primo grado, ha ritenuto â rispetto alla posizione dei testi Be., Ba., H. e Sc. â che âla circostanza della presenza sul luogo delle operazioni non costituiva di per se stessa un indizio di responsabilitĂ penale a carico dei militari di truppa ma anzi la ragione stessa dellâassunzione da parte loro delle vesti di persone informate sui fatti e di testimoniâ. Nella sentenza impugnata è stata fornita una spiegazione plausibile di tale proposizione, rilevando che, anche in relazione allâorganizzazione gerarchica propria delle milizie naziste, le predette persone sentite come testimoni, nella loro qualitĂ di semplici soldati, non avevano una rilevante funzione di responsabilitĂ nella struttura del battaglione e che non erano emersi elementi specifici comprovanti che essi avevano materialmente sparato ed ucciso qualcuna delle vittime:
con la conseguenza che, facendo difetto precisi elementi di reitĂ a loro carico, doveva escludersi lâesistenza di una situazione produttiva dellâinutilizzabilitĂ delle prove dichiarative ai sensi dellâart. 63 c.p.p., comma 2.
Ciò posto, deve sottolinearsi che, in tema di utilizzabilitĂ delle dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata nè sottoposta ad indagini, la questione relativa alla sussistenza âab initioâ di indizi di reitĂ a suo carico costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato in sede di legittimitĂ (Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2003, Marciante ed altro, rv. 228421; Sez. 6^, 30 aprile 1999, Cianetti, rv. 214377). Ne segue che devono escludersi la violazione del precetto posto dallâart. 63 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilitĂ delle prove dichiarative, poichè il giudizio relativo allâinsussistenza di indizi di reitĂ e alla non attribuibilitĂ della posizione di indagati alle persone sentite come testi non è censurabile in questa sede per la sua piena coerenza e plausibilitĂ che lo rendono esente da mende logiche.
7. â Passando allâesame del merito del discorso giustificativo della decisione di condanna, va rilevato che i ricorrenti hanno formulato plurimi rilievi critici per denunciare radicali vizi della struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, prospettando incongruenze, aporie, fratture e carenze nella tenuta logica delle pronunce di primo e di secondo grado, che sarebbero scaturite dalla distorta applicazione di criteri di inferenza, inaffidabili nelle premesse, nello sviluppo argomentativo e nei risultati.
Occorre premettere che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti alla sentenza della Corte militare, tale decisione non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza emessa dal tribunale militare, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalchè â sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte â deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri; Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri; Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri).
Orbene, chiarito che lâoggetto delle censure mosse dai ricorrenti non può essere compiutamente definito se non tenendo conto dellâintegrazione tra le convergenti linee giustificative delle decisioni di merito, deve porsi in risalto che il ragionamento probatorio sul quale poggiano le conclusioni condivise dalla Corte di merito si articola sulla base delle seguenti premesse fattuali, che rappresentano il filo conduttore che lega tra loro i passaggi logici del discorso che ha permesso di ricostruire la tragica vicenda:
a) le concrete modalità di esecuzione del massacro corrispondono a quelle accertate dal tribunale militare che, peraltro, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti, essendo risultato dimostrato, alla luce delle dichiarazioni dei pochi superstiti, che le operazioni furono eseguite, pressochè contemporaneamente, in piÚ luoghi (località (OMISSIS), borgate (OMISSIS) e (OMISSIS), località (OMISSIS) e (OMISSIS), frazione di (OMISSIS), località (OMISSIS) e (OMISSIS), borgata (OMISSIS), strada per (OMISSIS)), seguendo una tecnica analoga consistente nel rastrellare le persone e nel riunirle in uno stesso posto per poi ucciderle tutte a colpi di mitragliatrice;
b) le operazioni erano state preventivate e prevedevano sin dallâinizio lo sterminio della popolazione civile, come può univocamente inferirsi dalla contestualitĂ , dal coordinamento e dalla sostanziale omogeneitĂ delle modalitĂ esecutive (concentrazione di piĂš persone inermi e successiva uccisione), pur nella distanza e nella molteplicitĂ dei luoghi delle stragi;
c) tenuto conto della complessitĂ della situazione orografica e logistica, la pianificazione delle operazioni era avvenuta a livello di battaglione;
d) la finalitĂ militare dellâoperazione era quella di fare âterra bruciataâ attorno ai partigiani e di scoraggiare, oltre agli aiuti da parte della popolazione di altri centri, anche il loro ritorno in quella zona, sicchè lo sterminio di civili inermi doveva ingenerare terrore tra gli abitanti dei centri vicini e costituire un terribile monito volto ad impedire ogni forma di sostegno e di consenso alle bande di ribelli.
La Corte militare ha esaminato tutti tali convergenti elementi di prova sottoponendoli ad una scrupolosa e coerente analisi critica e coordinandoli in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale la valutazione contenuta nella sentenza impugnata risulta dotata di piena congruenza logica ed è convalidata dallâapplicazione di affidabili criteri di inferenza ai sensi dellâart. 192 c.p.p.: di talchè i risultati dellâoperazione interpretativa delle prove resistono alle censure dei ricorrenti e superano il vaglio di legittimitĂ demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformitĂ ai canoni legali che presiedono allâapprezzamento degli elementi di prova, senza poter attingere lâintrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Ed invero il controllo della logicitĂ della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilitĂ di sovrapposizioni valutative, onde, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte Suprema, anche dopo la modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, non consiste nellâaccertare lâintrinseca consistenza dei risultati dellâinterpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nellâinterpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in questâultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa lâarea degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
7.1. â Va riconosciuto, inoltre, che lo sviluppo del ragionamento probatorio seguito nella sentenza impugnata è totalmente aderente allo specifico schema motivazionale tracciato dallâart. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), dal momento che la Corte militare non si è limitata ad indicare le fonti di prova poste a base della decisione, ma ha precisato, in modo chiaro e plausibile, le ragioni per le quali sono state ritenute non attendibili le prove contrarie, prendendo in esame gli elementi valorizzati dalle difese degli imputati per contestare lâindagine sul carattere dellâazione militare preordinata al massacro della popolazione civile. In proposito mette conto osservare che il giudice di merito ha analizzato detti elementi, ne ha sottolineato il marginale valore dissonante rispetto alla conclusione avvalorata da tutti gli altri mezzi di prova e ha ritenuto, in buona sostanza, che essi siano inidonei a scuotere la saldezza e la compattezza logica del risultato probatorio, la cui affidabilità è comprovata dalla correttezza del metodo valutativo consistito sia nello scrutinio dei singoli elementi di prova, sia nella loro valutazione complessiva e nellâapprezzamento delle reciproche interazioni che ne evidenziano il loro reale valore dimostrativo.
Invero, il preventivato disegno di sterminio della popolazione civile trova la piĂš eloquente dimostrazione nellâaccertata identitĂ delle modalitĂ del crimine commesso nelle stesse ore in localitĂ diverse, nella circostanza che, agli occhi dei militari delle SS, la frazione di (OMISSIS) costituiva unâattivissima base partigiana, e nella equiparazione compiuta dai nazisti tra partigiani e popolazione che dava loro in qualche modo assistenza, tantâè che nei rapporti rinvenuti negli archivi tedeschi lâoperazione era stata descritta come âazione contro le bandeâ, nel corso della quale erano stati uccisi â270 banditiâ, ed era stato precisato che (OMISSIS) era stata âridotta in cenereâ perchè considerata âla prima base dei banditiâ.
La sentenza impugnata si è fatta carico di confutare anche le obiezioni difensive fondate sul contenuto della deposizione del teste Be. secondo cui lâordine di uccidere la popolazione sarebbe stato dato telefonicamente dal comando del battaglione soltanto dopo che i civili avevano rifiutato di dare indicazioni per rintracciare i partigiani. In proposito, la Corte militare ha valutato una serie di convergenti acquisizioni probatorie traendone la giustificata conclusione che la telefonata con il comando di cui ha parlato il Be., ammesso che fosse realmente avvenuta, era servita soltanto a comunicare che lâoperazione volgeva al suo tragico epilogo senza che fossero state ottenute utili informazioni sulle formazioni partigiane. E, dâaltra parte â è stato puntualmente aggiunto nella sentenza impugnata â anche se la deposizione del teste fosse veritiera dovrebbe ritenersi comunque esistente la premeditazione âcondizionataâ, in quanto sin dal momento dellâideazione dellâoperazione era stato previsto e voluto che la mancata collaborazione della popolazione civile alla ricerca dei partigiani avrebbe avuto come sanzione lâuccisione di tutti coloro che non fornivano informazioni.
8. â Le linee del ragionamento probatorio lungo le quali si è snodato il discorso giustificativo della decisione della Corte militare appaiono dotate di adeguata ed incensurabile coerenza anche in riferimento ai passaggi logico â giuridici che hanno condotto ad affermare la penale responsabilitĂ di ciascun imputato a titolo di concorso nel reato contro le leggi e gli usi della guerra previsto dallâart. 185 c.p.m.g..
Va rilevato, anzitutto, che nella sentenza impugnata è stato dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni che hanno indotto a ritenere che la responsabilitĂ dellâeccidio è riferibile al (OMISSIS) e che allâoperazione presero parte tutte e quattro le compagnie di detto battaglione. Muovendo da tale dato fattuale, la Corte militare ha ricavato il corollario, di ineccepibile consequenzialitĂ logica, che gli imputati avevano partecipato allâeccidio per la ragione che ricoprivano il ruolo di comandanti di squadra o di compagnia delle forze naziste impegnate nel massacro ovvero â come nel caso del R.G. â di aiutante maggiore del (OMISSIS), sicchè è indubbio che questâultimo imputato anche se non ha partecipato materialmente allâesecuzione della strage, ha fornito un contributo alla ideazione e alla pianificazione della tragica operazione. Ed, al riguardo, deve ricordarsi lâinsegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione allâesecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dallâobbligo di motivare sulla prova dellâesistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalitĂ efficiente con le attivitĂ poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere lâatipicitĂ della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dallâart. 110 c.p., con lâindifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtĂ (Cass., Sez Un., 30 ottobre 2003, Andreotti, rv. 226101).
8.1. â Lâaffermazione della responsabilitĂ concorsuale dei tre imputati trova adeguata base giustificativa negli accertamenti dei precedenti elementi fattuali, che, allâinterno del discorso giustificativo della decisione, assumono il rango di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente convergenti nel senso di attestare il compimento di condotte corrispondenti a contributi casualmente rilevanti, di ordine materiale o morale, rispetto alla realizzazione del massacro di (OMISSIS).
La Corte militare ha superato, inoltre, le obiezioni difensive avanzate dal R.G. e dal S.G. per contestare lâattendibilitĂ della conclusione relativa alla loro partecipazione, materiale o morale, alla verificazione dellâeccidio.
Dopo avere osservato che il S.G. era, almeno di fatto, comandante di compagnia e che è, quindi, innegabile la sua responsabilitĂ quanto meno nella fase organizzativa dellâoperazione, la Corte di merito ha reputato inconsistente lâargomento difensivo tratto dalla circostanza che nella medesima (OMISSIS) prestava servizio, con il grado di sottotenente, un omonimo dellâimputato, spiegando che la coincidenza era limitata al cognome e non riguardava nè il nome nè la data di nascita, onde non risultava possibile un errore nelle annotazioni contenute negli atti di archivio eseguite dopo la cessazione del conflitto.
Per quanto concerne la posizione del R.G., la Corte militare ha esaminato i documenti allegati ai motivi aggiunti depositati nel giudizio di appello e, con interpretazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che i predetti atti non forniscono alcuna dimostrazione affidabile in merito alla circostanza che lâimputato si trovava assente dal servizio per infermitĂ proprio il 12 agosto 1944: ne segue che, poichè il convincimento espresso nella sentenza impugnata è scaturito da una disamina completa e coerente sul piano logico, resta non sindacabile la conclusione relativa alla presenza del R.G. presso il comando del (OMISSIS) con le funzioni di aiutante maggiore.
9. â La Corte militare ha esattamente riconosciuto che nella condotta degli imputati sono riscontrabili tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui allâart. 185 c.p.m.g. (violenza contro privati nemici), punibile quando sia stata commessa da militari nemici per effetto della previsione contenuta nellâart. 13 c.p.m.g..
Premesso che tale ipotesi di reato è stata ritenuta configurabile rispetto ad analoghi eccidi compiuti da militari nazisti in Italia durante lâultimo conflitto bellico (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2003, Priebke, rv. 226388; Sez. 1^, 16 novembre 1998, Hass e altro, rv. 211771, concernenti entrambe il massacro delle (OMISSIS)), deve sottolinearsi che la medesima fattispecie è compresa fra i reati contro le leggi e gli usi della guerra, la cui principale connotazione è identificabile nellâoperativitĂ di regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati (ius in bello) in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della persona umana come bene assoluto: di talchè è stato giustamente osservato in dottrina che le norme incriminatici in esame, oltre ad essere strettamente collegate al diritto umanitario bellico garantito da convenzioni e da consuetudini internazionali, hanno come proprio referente le disposizioni costituzionali dettate dagli artt. 10 e 11 della Carta fondamentale per la tutela di valori riconosciuti in ogni societĂ civile.
Non può condividersi il riferimento fatto dalla difesa del S. G. alle disposizioni degli artt. 174 e 175 c.p.m.g., riguardanti lâuso di mezzi di guerra vietati contro militari nemici e non contro privati nemici, atteso che la situazione fattuale, delineata nel capo di imputazione ed accertata dai giudici militari di merito, corrisponde perfettamente alla descrizione dellâart. 185 c.p.m.g., che punisce il militare il quale, senza necessitĂ o, comunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, per cause non estranee alla guerra. Ă nel primo capoverso dello stesso art. 185 c.p.m.g. è contenuta una evidente applicazione del principio di specialitĂ rispetto al reato comune di omicidio, dal quale la fattispecie prevista dal codice militare di guerra si differenzia in virtĂš degli elementi specializzanti costituiti dalla qualitĂ di militare del soggetto attivo e dal compimento del fatto per cause non estranee alla guerra. In proposito mette conto ribadire, da un lato, che agli ufficiali delle SS spetta la qualifica di militari nemici ai sensi dellâart. 13 c.p.m.g. (Cass., Sez. 1^, 10 febbraio 1997, confl., comp. in proc. Priebke, rv. 206876, cit.) e, dallâaltro, che, con insuperabile congruenza logica, la Corte militare ha posto in evidenza lâattinenza del massacro di (OMISSIS) alle vicende belliche, per la precisa ragione che lâoperazione era direttamente correlata allâesigenza tedesca di sradicare dal territorio le sacche di resistenza partigiana e di eliminare la rete di assistenza nella popolazione civile, soprattutto in considerazione dellâimportanza strategica della zona ai fini dellâerigenda linea gotica.
10. â Sono infondati i motivi di ricorso con i quali è stata invocata lâapplicazione della scriminante dello stato di necessitĂ prevista dallâart. 54 c.p..
Nella sentenza impugnata è stata correttamente riconosciuta lâoperativitĂ del principio enunciato da questa Corte nellâanaloga fattispecie del massacro delle (OMISSIS), essendo stato rilevato, alla stregua degli accertamenti compiuti dal tribunale militare, che mancano apprezzabili elementi probatori per affermare che il rifiuto di partecipare allâeccidio da parte di appartenenti alle milizie delle SS avrebbe avuto come inevitabile conseguenza lâuccisione di chi non aveva obbedito allâordine: di talchè, tenuto anche conto che i ricorsi contengono su tale tema deduzioni carenti di specificitĂ , la possibile prospettiva di eventuali punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non può integrare lâesimente ex art. 54 c.p., in quanto ânel rapporto di misura tra i beni in conflitto difetta ictu oculi il requisito della proporzionalitĂ fra lâeffettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidiari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettereâ (Cass., Sez. 1^, 16 novembre 1998, Hass ed altro, rv. 211771).
Per escludere la causa di giustificazione dellâadempimento di un dovere (art. 51 c.p.) la Corte militare ha correttamente richiamato questâultima decisione, con la quale è stato stabilito che, pur non essendo allâepoca vigenti â e non potendosene fare applicazione retroattiva â le regole essenziali e inderogabili del diritto umanitario bellico recepite dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai due protocolli addizionali dellâ8 giugno 1977, oggetto di ratifica da parte dellâItalia rispettivamente con L. 27 ottobre 1951, n. 1739, e con L. 11 dicembre 1985, n. 762, e neppure le norme in materia di prevenzione e repressione del genocidio, di cui alla L. 9 ottobre 1967, n. 962, deve ritenersi, con riferimento allâallora vigente art. 40 c.p.m.p., che fosse da riguardare come manifestamente criminoso, con conseguente obbligo di non darvi esecuzione, lâordine di effettuazione dellâeccidio delle (OMISSIS), di cui era ictu oculi riconoscibile la contrarietĂ ai piĂš elementari principi di umanitĂ , attesi, in particolare, il cinico criterio di selezione delle vittime designate e la sproporzione del loro numero (dieci a uno) a fronte del numero dei militari tedeschi rimasti vittime dellâattentato a seguito del quale, a titolo di rappresaglia, era stato deciso lâeccidio anzidetto (Cass., Sez. 1^, 16 novembre 1998, Hass ed altro, rv. 211771, cit).
10.1. â Non possono trovare accoglimento neppure le censure formulate dai ricorrenti relativamente allâapplicazione delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti, dato che, ad eccezione delle doglianze contenute nel ricorso del G.K. a proposito della premeditazione, tutte le altre deduzioni dei ricorrenti risultano completamente prive di specificitĂ a fronte delle precise ed argomentate considerazioni svolte nella sentenza impugnata.
Per quanto concerne lâaggravante della premeditazione, i rilievi critici contenuti nellâimpugnazione del G.K. appaiono del tutto inidonei a scalfire la compattezza logica e lâesattezza giuridica delle articolazioni argomentative del ragionamento seguito dalla Corte militare che â come è stato precedentemente illustrato â ha ricostruito la drammatica vicenda assegnando un ruolo centrale allâopinione, sorretta da adeguata motivazione, della pianificazione del massacro della popolazione civile e della conoscenza del sanguinoso disegno da parte dei comandanti delle compagnie impiegate nellâoperazione. Ă da condividere altresĂŹ la riflessione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, anche a volere ammettere (per il solo episodio verificatosi dinanzi alla chiesa di (OMISSIS)) la possibilitĂ di evitare lâeccidio in caso di adeguata collaborazione da parte della popolazione, lâaggravante della premeditazione sarebbe pur sempre sussistente nella forma condizionata, configurabile allorchè lâautore del reato subordini lâattuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un comportamento da parte della vittima (Cass., Sez. 1^, 1 luglio 2004, Giusti, rv. 229839).
10.2. â Infine, mancano di pregio anche le censure mosse contro il punto della decisione in cui è stata negata lâapplicazione dellâamnistia concessa con D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. In proposito nella giurisprudenza di questa Corte è Stato precisato che, alla stregua del testuale tenore del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 2, comma 1, lett. b), del predetto decreto presidenziale, lâamnistia ivi prevista per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 (compresi i reati militari diversi da quelli indicati nel D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 4), si applica soltanto ai cittadini dello Stato italiano e non anche ai cittadini stranieri, atteso che il provvedimento di clemenza si proponeva un fine di pacificazione nazionale fra i cittadini italiani in relazione agli eventi bellici interni seguiti alla caduta del regime fascista ed alla nascita della c.d. Repubblica sociale italiana: nè può in contrario valere, ove si tratti di stranieri aventi la cittadinanza di uno dei paesi aderenti allâUnione europea, il richiamo allâart. 8 del Trattato di Maastricht, reso esecutivo in Italia con L. 3 novembre 1992, n. 454, con il quale viene istituita la cittadinanza dellâUnione e si stabilisce che i cittadini dellâUnione âgodono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente Trattatoâ, giacchè quei diritti, come specificato nello stesso art. 8, comma 2 sono soltanto â in assenza di unâapposita dichiarazione da presentarsi alla presidenza dellâUnione â quelli di petizione, di libera circolazione in tutti gli Stati dellâUnione, di voto amministrativo nel luogo di residenza, di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo, di tutela allâesterno del territorio dellâUnione da parte di qualunque autoritĂ diplomatica europea (Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 2002, Priebke, rv. 221865; Sez. 1^, 8 ottobre 2002, Seifert, rv. 222756).
Pertanto, la mancanza dello status di cittadini italiani impedisce lâapplicazione del provvedimento di clemenza a favore degli imputati alla luce dellâinequivoco testo della disposizione di cui al D.P.R. n. 332 del 1966, art. 2, la cui legittimitĂ costituzionale è stata contestata con argomenti privi di adeguato supporto argomentativo e comunque manifestamente infondati, dato che la scelta del legislatore di limitare lâamnistia ai cittadini italiani non può certamente considerarsi sprovvista di giustificazione ragionevole.
11. â In conclusione, risultando infondati in tutte le loro articolazioni, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti devono essere condannati altresĂŹ a rifondere alle parti civili le spese del presente grado, che vengono liquidate nellâimporto complessivo di 4.000,00 Euro per ciascuna di esse, oltre agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondate le proposte questioni di legittimitĂ costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali di parte civile, che liquida in complessivi 4.000,00 euro per ciascuna, oltre I.V.A. e C.P.A. per i difensori avv.ti Grosso e Trombetti.






