FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Genova assolveva C.S. dal reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 rilevando che l’ordine di allontanarsi dal territorio, emesso dal Questore, era motivato con l’impossibilità di trattenerlo presso un centro di accoglienza per indisponibilità di posti, senza alcuna altra specificazione, e non conteneva alcuna motivazione sul perchè non era stato possibile accompagnarlo alla frontiera, per cui non era possibile effettuare un controllo sull’operato della P.A..

Contro la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva difetto di motivazione e violazione di legge nella parte in cui non si era ritenuto sufficientemente motivato l’ordine del questore, quando la dicitura per “indisponibilità dei posti” era del tutto esaustiva.

La Corte rileva che, pur essendo nelle more intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 320 del 2007 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006 n. 46, art. 2, della nella parte in cui, modificando l’art. 443 c.p.p., comma 1, esclude che il Pubblico Ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato, nel caso di specie il ricorso debba ugualmente essere dichiarato inammissibile.

La più recente giurisprudenza della Corte, con orientamento ormai conforme, ha stabilito che il provvedimento del Questore che ordina l’allontanamento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, deve contenere un’autonoma motivazione, non potendo richiamare il provvedimento del Prefetto in quanto, mentre questo si riferisce ai presupposti dell’espulsione, quello del Questore si riferisce alle sue modalità. In relazione a tali modalità la norma stabilisce che l’espulsione deve essere eseguita in primo luogo con accompagnamento alla frontiera; se ciò non è possibile, perchè lo straniero non è identificato o non ha documenti di viaggio o non vi è disponibilità del vettore, deve essere trattenuto presso un centro di accoglienza;

qualora non vi sia disponibilità di posti come ultima possibilità è previsto l’ordine di allontanamento. Ne consegue che il Questore deve dare conto del perchè non sia stato possibile seguire l’iter previsto dalla legge e lo deve fare non con il semplice richiamo al dettato normativo ma con una motivazione che dia conto dei motivi che gli hanno impedito di eseguirla con altre modalità, anche se lo può fare in modo sintetico e senza dover specificare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. (Sez. 1, 21 settembre 2004 n. 45390, rv. 230391, Sez. 1, 9 febbraio 2006 a 9121, rv. 233524, Sez. 1, 17 febbraio 2006 n. 8357, rv. 234081). Nel caso di specie l’ordine del Questore non conteneva alcuna motivazione sul perchè non fosse stato possibile accompagnare alla frontiera lo straniero e su tale punto il ricorso nulla osservava.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.