Fatto-Diritto

Con sentenza 07/05/2005 il giudice monocratico del Tribunale di Verona, su richiesta delle parti, ha applicato a C.C., cittadina moldava, la pena di sei mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato con D.L. n. 241 del 2004, convertito nella L. n. 271 del 2004, per essersi trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, venendo colta in (OMISSIS) in violazione dell’ordine del Questore, notificato in data 30 luglio 2004, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, essendo stata in precedenza espulsa con decreto prefettizio del 1 giugno 2004.
Il giudice monocratico ha all’uopo rilevato che non ricorrevano le condizioni per ritenere provata l’innocenza dell’imputata con riferimento al contenuto del fascicolo delle indagini preliminari ed in particolare sulla scorta del verbale di arresto e della relazione del verbalizzante e che anche la qualificazione giuridica espressa nell’imputazione appariva corretta, al pari della determinazione concreta della pena.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata personalmente lamentando violazione della legge penale ed in particolare dell’art. 2 c.p. la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre al proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Ha dedotto che gli ordini di cui era contestata la violazione erano stati emessi prima della novella legislativa contenuta nella L. n. 271 del 2004, con la conseguenza che, pur trattandosi di reato permanente proseguito dopo la modifica legislativa che aveva aggravato la sanzione, quest’ultima non sarebbe stata applicabile, poiché la novella legislativa non si era limitata a modificare la pena bensì aveva modificato profondamente la struttura del reato, divenuto delitto, mentre in precedenza si trattava di una contravvenzione, con diversificazione oltretutto fra i casi di espulsione. Da ciò deriverebbe altresì che alle condotte di trattenimento nel territorio nazionale iniziate prima della novella legislativa non sarebbe applicabile né la pregressa disciplina, perchè ormai abrogata, né la nuova, non rispecchiando tali condotte i presupposti della norma incriminatrice come modificata con la L. n. 271 del 2004 e non essendo state comunque indicate nell’ordine di espulsione le conseguenze della violazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza consolidata di legittimità è nel senso che, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo delle parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non sia stata applicata una pena illegale, intendendosi per ciò non tanto il fatto che il giudice non abbia correttamente esplicitato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, quanto che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (cfr. Cass. 21.4.2004 n. 18385; Cass. 14.10.2003 a 38943).
La ricorrente sostiene che nel caso in esame si sarebbe verificata, appunto, tale ipotesi poiché il Tribunale, nell’accogliere la istanza di applicazione della pena concordata fra le parti e quindi nel determinare la pena in misura perfettamente corrispondente a quella proposta, avrebbe ritenuto corretta la qualificazione giuridica in relazione ad un fatto ormai depenalizzato.
La tesi non è condivisibile.
In proposito occorre rilevare che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come modificato dalla L. 30 luglio 2002 n. 189, art. 13, che aveva introdotto come reato contravvenzionale, punito con l’arresto da sei mesi ad un anno, la condotta dello straniero che si trattenga senza giustificato motivo nel territorio nazionale in violazione dell’ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, è stato ulteriormente modificato con la L. 12 novembre 2004 n. 271, recante conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, che ha sostituito la pena dell’arresto con quella della reclusione da uno a quattro anni, prevedendo così come delittuosa la condotta e reintroducendo l’arresto obbligatorio, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2004.
La suddetta norma è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (L. n. 271 del 1994, art. 2) e quindi il 14 novembre 2004; per cui il reato contestato all’imputata, che è stata trovata nel territorio italiano il 6 maggio 2005 e quindi successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa, deve ritenersi costituente delitto, considerato che si tratta pacificamente, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, di reato permanente che perdura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto e cioè l’abbandono del territorio dello Stato da parte dello straniero, che, già espulso, sia rinvenuto, senza alcuna autorizzazione, come nel caso in esame, nel territorio dello Stato (v. per tutte Cass. 18.6.2003 n. 27399).
D’altronde nel caso in esame il reato è stato anche formalmente contestato all’imputata come delitto, avendo il Pubblico Ministero prima ed il giudice di merito poi ritenuto correttamente la applicabilità della nuova disposizione incriminatrice, costituente un caso di continuità normativa con la contravvenzione pregressa, così come era avvenuto, rispetto alla ipotesi criminosa iniziale, a seguito delle modifiche introdotte L. n. 289 del 2002, art. 12 e 13 (v. Cass. 18.6.2003 n. 27399).
La voluntas legis, sotto tale profilo, appare del tutto chiara, essendo da escludere che il legislatore volesse lasciare impunite condotte pregresse, mentre invece ha voluto aggravare la sanzione, nel rispetto, come ovvio, dei principi della successione della legge penale nel tempo, di cui all’art. 2 c.p..
Orbene, la tesi della ricorrente per cui l’inizio della consumazione, a far data dal decorso di cinque giorni dopo l’ordine del Questore di abbandonare il territorio italiano, nel vigore della legge precedente, renderebbe non punibile la condotta appare quindi totalmente destituita di fondamento, non interessando il momento in cui è stato emanato l’ordine del Questore ovvero il decreto di espulsione, bensì il momento in cui cessa la permanenza del reato a seguito dell’allontanamento dello straniero dallo Stato ovvero del suo arresto. Nè rileva ai fini della continuità normativa la circostanza che il reato sia divenuto un delitto ed anche gli elementi della fattispecie siano stati in parte modificati, essendo evidente che per la punibilità delle condotte successive all’entrata in vigore della nuova disposizione – che sotto tale profilo ha determinato una parziale abolitio criminis con riguardo alle condotte esclusivamente colpose – è necessario il dolo dell’agente in relazione alla condotta prevista dalla nuova disposizione (e sotto tale profilo il giudice di merito ha ritenuto che la condotta dell’imputata fosse stata dolosa e corrispondente a quella prevista dalla nuova disposizione incriminatrice), mentre appare del tutto arbitrario ritenere che la nuova disposizione si possa applicare soltanto alla violazione dell’ordine del Questore emesso dopo la entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, nulla autorizzando una tale interpretazione contraria alla lettera ed allo spirito della norma.
Correttamente, poi, il Tribunale di Verona ha applicato la sanzione proposta dalle parti, come prevista dalla nuova normativa, anche se nell’ordine del Questore l’infrazione era stata indicata come contravvenzionale, poiché l’imputata – che sotto tale profilo non può quindi addurre di non essere stata consapevole delle conseguenze penali della condotta – era conscia delle della modifica legislativa nel frattempo intervenuta con riguardo al regime sanzionatorio, tanto che ha proposto la sanzione della reclusione.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso seguono per legge le statuizioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende