CONSIDERATO IN DIRITTO
3. â Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimitĂ , la condotta tipica del reato previsto dallâart. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensĂŹ quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. AffinchĂŠ, dunque, possa affermarsi la responsabilitĂ penale dellâagente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, essendo altresĂŹ necessaria la prova che lo stesso fosse alla guida in stato di alterazione causato da tale assunzione (v. Cass., Sez. 4, n. 7270/2010; Cass., Sez. 4, n. 41796/2009, Rv. 245535; Cass., Sez. 4, n. 33312/2008, Rv. 241901).
In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia una prova sintomatica dellâebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nellâart. 186 C.d.S., comma 2, per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui allâart. 187 C.d.S. devono ritenersi indispensabili, tanto il concreto ricorso di circostanze idonee a comprovare lâeffettiva condizione di alterazione psico-fisica del soggetto, quanto lâesecuzione di un accertamento di carattere tecnico-biologico necessario ad attestare lâeffettiva assunzione di sostanze stupefacenti (v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009).
Con particolare riguardo a tale ultima indagine, vale evidenziare come la stessa chieda dâessere eseguita in via esclusiva secondo le forme e i modi previsti dallâart. 187 C.d.S., comma 2 (ossia attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici), non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per lâipotesi di guida sotto lâinfluenza dellâalcool), richiedendo, detto accertamento, lâesplicazione di conoscenze tecniche specialistiche finalizzate allâindividuazione e alla quantificazione delle ridette sostanze (cfr. Cass., Sez. 4, n. 14803/06).
Ai fini dellâaccertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia il ricorso di altre circostanze idonee a comprovare la situazione di alterazione psico-fisica dellâagente. Tale complessitĂ probatoria, in particolare, deve ritenersi imposta dalla circostanza per cui le tracce dellâassunzione di sostanze stupefacenti permangono nel tempo, sicchĂŠ lâesame tecnico potrebbe evidenziare un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza diversi giorni prima e che, pertanto, non si trova, al momento del fatto, in stato di alterazione (v. Cass., Sez. 4, n. 16895/2012).
In tale ottica, la differenza di disciplina tra lâart. 186 C.d.S. e lâart. 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale in assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, che, affrontando il tema della legittimitĂ dellâart. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, lâuno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, lâaltro consistente nellâaccertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantitĂ delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che lâassunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (Corte Cost., ord. n. 277/2004) (v. Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, cit.).
Nel caso di specie, i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti (marijuana) da parte della A., hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6995/2013, Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dellâimputata, dellâassunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto unâeffettiva alterazione dello stato psicofisico della A., ben essendo possibile che, nella specie, la sostanza assunta disponesse di modesta efficacia drogante, come tale inidonea a determinare alcuna alterazione penalmente rilevante.
In particolare, mentre il tribunale di Ragusa si è limitato a indicare il riscontro, da parte degli operanti, di âodore di fumo di marijuanaâ e di âuno spinello ancora fumante nella tasca della portiera destraâ allâinterno dellâautovettura della A. al momento del fatto (oltre allâesito positivo dei controlli clinici), la corte dâappello etnea ha genericamente evidenziato come, nel caso di specie, âle rilevazioni fatte con apposite apparecchiatureâ avessero rivelato âla presenza di un tasso di droga nel corpo assai superiore ai limiti di leggeâ, senza tuttavia corroborare tale asserzione con il richiamo della corrispondente documentazione medica e dei relativi contenuti.
Lo stesso generico riferimento, contenuto nella sentenza dâappello, alle âindicazioni provenienti dai testiâ appare tale da non evidenziare in modo compiuto alcuna specifica circostanza idonea a supportare il dedotto stato di effettiva alterazione dellâimputata riveniente dallâavvenuta assunzione della sostanza in esame.
Sulla base di tali premesse â assorbito il rilievo dellâulteriore motivo dâimpugnazione avanzato dalla ricorrente -, devâessere disposto lâannullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte dâappello di Catania, affinchĂŠ proceda a un nuovo esame della questione rilevata in conformitĂ a quanto indicato.





