Fatto
La Commissione tributaria di 1^ grado di Milano accoglieva pressochè integralmente il ricorso proposto dalla Dival Sim spa (ora Rasbank s.p.a.) contro avviso di accertamento portante rettifica degli imponibili IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1986 annullando tutte le sette riprese a tassazione salvo quelle corrispondenti alle sanzioni.
La sentenza veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale di Milano che accoglieva l’appello dell’Ufficio con riferimento alla 3^ ripresa “premi per assicurazioni infortuni e vita ad agenti in c/spese per prestazioni di servizi indedudicibili in quanto erogazioni liberali diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 60” che i primi giudici avevano annullato in considerazione che il costo sostenuto dalla società andava spesato per intero perchè relativo ad obblighi contrattuali assunti con stipulazione di polizze infortuni e polizze vita a favore dei propri agenti.
I giudici di appello rilevavano che la polizza collettiva vita rivalutabile COLLRIV a premio unico annuale con una rendita differita decorrente dal 60^ anno di età il cui costo era stato addebitato nel conto economico, prevedeva al punto 5 la decadenza dell’agente dalla costituzione della rendita differita in caso di risoluzione del rapporto, con rescissione della polizza ed acquisizione di ogni beneficio maturato per cui corretta si rivelava la ripresa dell’Ufficio qualificata come erogazione non inerente e non necessaria carente dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva.
Ricorre per la cassazione della sentenza la spa Rasbank incorporante la spa Dival Sim spa svolgendo 5 motivi di censura.
1. violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, nonchè art. 112 c.p.c. per non avere la Commissione regionale dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello contenente domande nuove rispetto a quelle poste a fondamento dell’avviso di accertamento avendo l’Ufficio – che in allora aveva escluso la deducibilità del costo in quanto non inquadrabile come erogazione liberale D.P.R. n. 597 del 1973, ex art. 60 – per la prima volta introdotto il concetto di non inerenza del costo medesimo in quanto non necessario alla produzione di ricavi e difettante di certezza e determinabilità;
2 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per non avere i giudici di seconde cure spiegato le ragioni per cui la ripresa era da ritenersi non inerente e non necessaria oltre che carente dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva salvo l’inconferente richiamo a clausola della polizza e senza prendere in considerazione ulteriori e più pregnanti elementi che attestavano incontrovertibilmente l’esistenza di un costo inerente, certo ed oggettivamente determinabile posto che il diritto dell’agente a ricevere l’indennità integrativa (cd. premio fedeltà) era già sorto nel corso dell’esercizio oggetto di rettifica.
3. violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, commi 1 e 2, per essere stata erroneamente ritenuto il costo non deducibile in quanto erogazione non inerente, non necessaria, carente dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva quando invece esso non era affatto estraneo all’esercizio di impresa e neppure indeterminabile essendo stato accantonato a bilancio un importo pari al premio erogato all’assicurazione a fronte della polizza stipulata;
4. violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver i giudici d’appello disposto alcunchè sulla deducibilità dell’ILOR dall’IRPEG come richiesto anche dall’ufficio che aveva instato per la rideterminazione dei relativi imponibili;
5. violazione dell’art. 2697 c.c., per non essere stato rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione Finanziaria che non aveva allegato i fatti rilevanti a sostegno della propria pretesa creditoria.

Diritto

1. Il 1^ motivo è infondato.
In tema di contenzioso tributario, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello tanto nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972 in base al generale disposto dell’art. 345 c.p.c., quanto a sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, quando nell’atto di appello, viene introdotto, una “causa petendi” diversa e fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.
Ora nel caso di specie il premio fedeltà è stato ripreso dall’Ufficio come costo indeducibile perchè ritenuto erogazione liberale estranea alle previsioni del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 60.
I giudici di primo grado hanno poi annullato il recupero assumendo che trattavasi di spese portate da polizze assicurative stipulate dall’azienda a favore dei propri agenti in armonia con gli obblighi contrattuali presupponendone la inerenza all’esercizio di impresa.
Contro questa tesi è stato interposto appello dall’Amministrazione (in contumacia del contribuente) per cui non si è verificata alcuna modifica del thema decidendi dibattuto in prime cure tra le parti trovando semmai – nel grado impugnatorio – specificazione la disciplina giuridica applicabile su situazione di fatto già accertata, senza alterare l’ambito originario della controversia. Il mutamento della “causa petendi” che determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello avviene – infatti – nei soli casi in cui siano alterati l’oggetto sostanziale dell’azione mediante prospettazioni di nuove circostanze o situazioni giuridiche mentre nel caso la causale proposta che – nella sua intrinseca essenza – sostiene la pretesa fiscale oggetto di contestazione non è ontologicamente estranea a quella fatta valere in primo grado.
Fondate appaiono invece le due successive censure che possono essere esaminate congiuntamente perchè tra loro collegate e consequenziali.
Innanzitutto – sotto il profilo logico/motivazionale – non si comprende come la richiamata clausola contrattuale che prevede la decadenza dell’agente dalla costituzione della rendita differita nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro con rescissione della polizza ed acquisizione alla società di ogni beneficio maturato possa costituire una valida premessa per far discendere la mancanza nei costi in parola dei requisiti indispensabili per la loro deducibilità.
Al contrario essi risultano – innanzitutto – dotati di inerenza perchè non rispondono a finalità personali dell’imprenditore o comunque non si configurano come appostazioni estranee all’esercizio di impresa.
Il premio fedeltà risulta infatti istituito contrattualmente per apportare un beneficio integrativo del trattamento di fine rapporto agli agenti che abbiano mantenuto il rapporto ininterrottamente per un certo periodo con la società.
Il meccanismo opera dunque in funzione della costanza del rapporto di lavoro che rileva nell’ambito dell’economia aziendale (e dei ricavi conseguibili) tanto è vero che ove venga meno per circostanze anormali il beneficio viene recuperato alla disponibilità della società medesima.
In secondo luogo – una volta riconosciuta la deducibilità del costo – correttamente ne è stato effettuato l’accantonamento nel periodo di competenza in misura pari al premio erogato alla compagnia di assicurazione per garantire le indennità dovute all’agente alla cessazione del rapporto di lavoro in base ad un diritto sorto immediatamente in suo capo in virtù della polizza.
Risulta pertanto rispettato anche il requisito della certezza e della determinabilità immotivatamente negati dalla pronunzia di appello.
3. La causa può essere decisa nel merito non occorrendo indagini di fatto e restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame (sub 5 e 6).
Lo scomputo dell’ILOR è stato richiesto dal contribuente in prime cure – come si evince dal 5^ motivo – solo in ipotesi che venisse determinato un maggior imponibile IRPEG ma tale eventualità non si è verificata stante l’accoglimento sul punto delle domande del contribuente per cui nessuna omissione è ravvisatole in quelle statuizioni.
L’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata comportano li rigetto dell’appello dell’Ufficio con conferma della sentenza di prime cure che ne ha annullato tutte le riprese (ad eccezione di sanzioni ed ammende).
Possono compensarsi per giusti motivi le spese del presente giudizio e di quello di appello.

P.Q.M.

La Suprema Corte: Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. Compensa le spese del presente giudizio e di quello di appello.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008