Fatto

L’Associazione Sportiva Bologna Karting Club ha impugnato l’avviso di rettifica dell’imponibile à fini IRPEG ILOR per l’anno 1992,emesso dall’Ufficio Entrate di Bologna à sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), e art. 40, contestandone la mancata motivazione e il disconoscimento dei costi, a fronte di una contabilità regolare e non fittizia.
L’Ufficio ha resistito sostenendo che l’atto era motivato con riferimento al P.V. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 9.10.1997,notificato ed in possesso della contribuente, e che l’Associazione si era detratta costi mai sostenuti, relativi all’attrezzatura acquistata dai piloti e dagli stessi pagata, anche se fatturata in capo alla contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con sentenza 249/99 ha rigettato il ricorso, ritenendo il ricorso correttamente motivato “per relationem “al P.V. di constatazione e non provati gli asseriti rimborsi da parte dell’Associazione ai piloti.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha parzialmente confermato, con sentenza 15 ottobre 2002, la decisione dei primi giudici, affermando che gli stessi avevano “ben compreso la materia del contendere e.. redatto la loro motivazione in maniera chiara e in linea con quanto affermato dal dettato legislativo”, e limitandosi pertanto ad unificare le sanzioni applicate.
L’Associazione Sportiva Bologna Karting club in liquidazione chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

Col primo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente ne censura la carenza di motivazione sia in relazione ai motivi d’appello relativi alla indeducibilità di costi e rimanenze, sia per assenza di continuità del ragionamento logico giuridico che non trae le necessarie conseguenze dal racconto del processo.
Col secondo motivo, adducendo violazione dell’art. 3 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si censura l’utilizzazione, effettuata in sede di giudizio di primo grado, dei movimenti bancari quali prove piene, e non quali indizi, che necessitavano di ulteriore attività probatoria da parte dell’Amministrazione, e ciò in presenza della documentazione fornita invece dal contribuente in ordine alle spese non deducibili e alle rimanenze iniziali non deducibili. Tale quadro probatorio è stato diversamente esaminato in relazione all’IVA, dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bologna (sent. 239/02 e 238/02) che ha ritenuti non documentati e non provati i numerosi riferimenti fatti dalla Guardia di Finanza a dichiarazioni di piloti, questionari e documentazione bancaria.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Non può infatti sostenersi che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata per essersi i giudici d’appello uniformati, per condividerne le conclusioni, alla sentenza di primo grado. La sentenza d’appello va infatti letta insieme con quella di primo grado allorchè quest’ultima sia stata, come nella specie, dettagliatamente richiamata nella parte espositiva, insieme con le argomentazioni e deduzioni delle parti.
Nel caso in esame, la Commissione Regionale ha evidenziato, come la Commissione Provinciale avesse ritenuto, oltre alla legittimità dell’accertamento motivato “per relationem” al processo verbale di constatazione, la carenza probatoria delle generiche controdeduzioni della parte contribuente in ordine alla proprietà dei materiali e delle attrezzature fornite ai piloti (e da questi in realtà acquistate, secondo l’Ufficio, mediante fatture fittiziamente intestate alla Società), nonché in relazione agli asseriti rimborsi ai piloti stessi, carenza che non è stata integrata neppure in secondo grado, in cui i rilievi della Società hanno continuato ad appuntarsi sul metodo di accertamento utilizzato.
La condivisione della motivazione dei primi giudici da parte della Commissione Regionale va quindi letta in una con la chiara ed evidenziata esposizione dei fatti e delle argomentazioni svolte in precedenza, che integrano il dato formale dell’adesione da parte dei giudici d’appello alla pronuncia della Commissione Provinciale.
Non senza rilevare che anche i questa sede la ricorrente si è limitata a contestazioni generiche, nonché all’affermazione del mancato esame di motivi, che tuttavia non sono stati riprodotti.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La sentenza impugnata condivide infatti l’esatta affermazione dei giudici di primo grado, secondo cui non vi fu alcuna violazione del diritto di difesa della contribuente nella mancata allegazione(ove sussistente) del processo verbale all’avviso di accertamento, posto che alla Società il processo verbale era stato a suo tempo notificato ed era dalla stessa conosciuto.
Quanto agli accertamenti bancari incrociati, eseguiti nella specie sui conti degli amministratori e su quelli della società, al fine di stabilire la veridicità o meno degli acquisti dei materiali ed attrezzature kartistiche, gli stessi, in quanto elencati e riportati nel processo verbale di constatazione costituiscono prova legale “iuris tantum”, che non necessita di integrazione, ove non adeguatamente contraddetta da validi elementi ex adverso dedotti. Nella specie, non avendo il contribuente assolto al proprio onere probatorio, gli indizi gravi e numerosi ricavati dagli accertamenti bancari hanno assunto la dignità di prova, senza che ciò possa ritenersi contraddetto da contrari assunti contenuti in sentenze di primo grado, ancora sub judice. Né la contribuente ha indicato, in questa sede, quale fosse e in quale sede fosse reperibile la documentazione prodotta a sua difesa, per cui il motivo in esame si appalesa, sotto questo aspetto, privo della necessaria autosufficienza. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato, addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008