Fatto
A seguito della verifica fiscale eseguita dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno nei confronti della società GENIUS, esercente l’attività di lavorazione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, conclusasi con verbale di accertamento del 27/9/95 e con acquisizione della documentazione extracontabile, l’Ufficio IVA di Salerno notificava gli avvisi di rettifica ai fini IVA per gli 1993 e 1994. In particolare, per l’anno 1993, venivano contestati i seguenti addebiti: acquisto senza fattura, vendita senza fattura, tardiva emissione di fatture relative ad operazioni imponibili ed inesatta registrazione di fatture. Inoltre, sulla base del rinvenimento di appunti manoscritti, venivano contestati i seguenti addebiti: omessa fatturazione di prestazioni ricevute, omessa fatturazione di cessioni di beni e tardiva emissione di fatture relative ad operazioni imponibili. Avverso tali avvisi la società proponeva opposizione, eccependo che i rilievi dell’Ufficio non erano suffragati da valide presunzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con la sentenza n. 118/18/97, respingeva il ricorso, motivando che la rettifica dell’Ufficio poggiava non su appunti extracontabili privi di consistenza, ma sul rinvenimento di block-notes e schede, su cui erano stati riscontrati rapporti commerciali non contabilizzati.
La società interponeva gravame, lamentando la superficialità, la illegittimità e la carenza di motivazione.
La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente l’appello; in particolare, per l’anno 1993, annullava il rilievo relativo all’acquisto senza fattura, annullava il rilievo relativo alla vendita senza fattura, dichiarava cessata la materia del contendere per i rilievi formali e confermava nel resto; inoltre, per l’anno 1994, annullava il rilievo relativo alla vendita senza fattura, dichiara cessata la materia del contendere per i rilievi formali e confermava nel resto; fissava nel minimo edittale le consequenziali penalità; compensava le spese. In ordine al fondamentale addebito, motivava che, quanto agli appunti intestati a vari clienti, la prima parte costituiva la presumibile o potenziale vendita, mentre la vendita reale era quella in calce agli ordini.
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, notificato in data 11/1/2001, con l’articolazione di due motivi.
La società non si è costituita.
Diritto
– 1 – Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3 e 5 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 10. In particolare, rilevava che: l’argomento motivazionale, fondato sull’interpretazione di uno dei fogli extracontabili rinvenuti in sede di verifica, era estraneo al contenuto dell’appello, in quanto tale argomento era stato abbandonato; inoltre, sulla validità della presunzione, fondata sulla documentazione extracontabile, nulla era stato detto, per cui l’annullamento del rilievo era privo di base logica.
Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55 e la motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1. Si assumeva, in modo specifico, che: la Commissione Regionale aveva confermato la rettifica dell’Ufficio, nella parte in cui aveva accertato l’acquisto senza fattura di servizi di lavorazione di capi di vestiario, ritenendo che fossero pienamente adeguate le prove documentali rinvenute dai verificatori; alla luce di questa circostanza, la sentenza appariva manifestamente contraddittoria laddove aveva disatteso il consequenziale rilievo concernente l’avvenuta vendita senza fattura delle merci lavorate in nero; erano stati del tutto ignorati dai giudici tributari gli elementi emersi dalla verifica in ordine alla inattendibilità degli inventar ed alla rilevata prassi della società di distinguere i “pezzi reali” dai “pezzi in bolla”. – 2 – Il ricorso deve essere accolto, in quanto sono risultate fondate le censure svolte dall’Amministrazione.
– 2.1 – A parte ogni considerazione sul fatto che l’atto di appello della società conteneva anche rilievi in ordine ad uno dei fogli extracontabili, ma tali rilievi erano svolti in maniera alquanto generica, vi è che l’Ufficio operava sulla base di presunzioni pienamente valide.
Appare aprioristica l’affermazione, sottesa alla motivazione della decisione gravata, secondo la quale la rettifica non possa fondarsi su presunzioni. Soprattutto questa tesi contrasta con gli orientamenti consolidati di questa Corte, che ha avuto modo di puntualizzare come sia utilizzabile ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità “ufficiale” qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea ad evidenziarne l’esistenza, purchè legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali. In particolare, è stato precisato che tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e di inadempimenti degli obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice come probatoriamente irrilevante, integrando invece la stessa un elemento probatorio, ancorchè presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento dell’IVA, indipendemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti degli obblighi, di legge (Cass. Sez. Trib., 8/9/2006, n. 19329).
Dunque, il problema della valutazione dell’efficacia probatoria di tale documentazione è stato risolto nel senso che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, oltre che su agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (Cass. Sez. Trib., 27/3/2006, n. 6949).
Ed, inoltre, ai fini del riconoscimento dell’efficacia probatoria della presunzione, non occorre che i fatti sui quali la stessa si basa siano tali da fare apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, bastando, al riguardo, che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza siano verificabili secondo le comuni regole di esperienza (citata Cass. n. 19329/2006).
In sintesi, le presunzioni poste a base dell’accertamento devono ottemperare alla regola o criterio – il cui rispetto è assoggettabile a controllo giurisdizionale dell’inferenza logica, non già necessaria, ma probalistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. n. 9961/1996, n. 9782/1999, n. 2605/2000).
– 2.2 – Coglie nel segno anche la censura di vizio motivazionale.
Innanzitutto, sotto il profilo specifico dell’omessa motivazione, risulta del tutto omessa la delibazione in ordine alla discrasia tra i capi affidati per la lavorazione ed i capi ceduti. Pertanto, si rende necessaria una nuova valutazione della controversia. Sotto il medesimo profilo del difetto di motivazione, va evidenziato che la decisione è affidata ad affermazioni tautologiche, che non consentono una adeguata ricostruzione dell’iter logico-giuridico.
Sussiste anche il vizio denunziato nell’ottica della contraddittorietà della motivazione. Infatti, i giudici di secondo grado, circa l’acquisto senza fattura di servizi di lavorazione di un considerevole numero di capi di abbigliamento, per un verso riconoscevano adeguate le prove documentali raccolte in corso di verifica, per altro verso, tuttavia, disattendeva il pur consequenziale rilievo circa l’avvenuta vendita senza fattura delle merci lavorate “in nero”.
In conclusione, accogliendosi il ricorso dell’Amministrazione, la decisione gravata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione del giudice a quo. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007






