Svolgimento del processo

G. B. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1991, emesso dall’Ufficio II. DD. di Modena a seguito di indagini bancarie eseguite dalla G.d.F. sul c/c intestato alla propria figlia ma nella sua disponibilità di esso contribuente, che svolgeva attività di trasporto merci su strada. Secondo quest’ultimo – che non aveva giustificato tale movimentazione bancaria – l’atto impositivo impugnato era illegittimo in quanto l’amministrazione non avrebbe potuto procedere alla ricostruzione induttiva dei proprio reddito.
La C.T.P. rigettava il ricorso; la C.T.R., in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado annullando l’atto impositivo, sottolineando la regolare tenuta della documentazione del contribuente, per cui non poteva ricadere sul medesimo l’onere della prova circa la movimentazione bancaria relativa al c/c della figlia.
Avverso la rubricata sentenza l’Amministrazione ricorreva per cassazione sulla base di n. 2 motivi; l’intimato non si costituiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 62 s. d.lgs; la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, anche d’ufficio, per difetto di assistenza tecnica, in quanto il relativo atto d’impugnazione era stato sottoscritto personalmente dal contribuente e si riferiva ad una controversia superiore a 5 milioni di lire; sul punto la sentenza aveva omesso ogni valutazione per cui essa avrebbe dovuto ritenerla viziata ed illegittima.
La doglianza è infondata in quanto, proprio dalla decisione impugnata, risulta che il giudice a quo ha invece esaminata detta eccezione d’inammissibilità, rigettandola sull’esatto rilevo che la delega al difensore risultava regolarmente rilasciata con foglio unito al ricorso (come del resto prevede espressamente l’art. 83, co. 3 c.p.c. nel testo novellato dall’art. 1 L. 27 maggio 1997 n. 141).
Passando all’esame del secondo motivo, la ricorrente denunzia la carente o insufficiente motivazione; la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 co. 1 nn. 2 e 7 DPR 600/1973 in relazione all’art. 62 d. Lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La C.T.R. aveva invero erroneamente ritenuto che l’onere della prova circa la movimentazione bancaria rilevata sul c/c di cui il contribuente aveva la disponibilità, ricadesse non su quest’ultimo ma sull’Ufficio, in considerazione della contabilità “regolarmente tenuta”, ed in assenza di “specifici indizi inerenti al tenore di vita del contribuente incompatibili con il reddito denunciato”.
In realtà, nella fattispecie, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamenti bancari in forza del disposto di cui al richiamato art. 32 co. 1 nn. 2 e 7 DPR 600/1973, per cui poteva utilizzare de plano i dati e gli elementi risultati dall’esame dei conti correnti, salvo prova contraria posta a carico del contribuente in ordine alla provenienza dei vari versamenti, onere che egli non aveva assolto.
La doglianza è fondata.
L’art. 32 co. 1 nn. 2 e 7 DPR 600/1973, com’è noto, attribuendo all’Ufficio delle imposte il potere di proceder ad accertamenti bancari, prevede espressamente una presunzione legale a carico del contribuente, ciò che comporta una vera e propria inversione dell’onere della prova, in forza della quale egli è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari e dimostrare che gli stessi sono estranei al suo reddito, non essendo a lui di fatto riferibili.
In caso di mancata giustificazione l’Amministrazione può evidentemente utilizzare i dati e gli elementi che risultano dall’esame dei conti bancari in parola (Cass. n. 14675 del 23.06.2006).
È appena il caso di precisare poi che, nella fattispecie non rileva la regolarità formale della documentazione aziendale, ciò che non impedisce all’Ufficio fiscale di compiere gli accertamenti necessari per l’accertamento del reddito del contribuente (Cass. Sez. 5, n. 20422 del 21/10/2005). Questa Corte ha rilevato, per analoga fattispecie che, in tema di Iva, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 51, comma 2, numero 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall’ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della riferibilità all’attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto (Cass. Sez. 5, n. 13818 del 13/06/2007).
Il ricorso dev’essere dunque accolto; con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna, che deciderà secondo i principi sopra richiamati.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna.