SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. M.V. presentava la dichiarazione dei redditi per l’anno 1985, compilando il quadro 740/G, reddito di impresa a determinazione forfettaria, per un reddito complessivo di L. 8.000.000.

L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Rieti procedeva all’esame della compatibilità e redigeva processo verbale di constatazione dal quale emergeva che la parte aveva emesso fatture per la fornitura di sola manodopera, a fronte di acquisti, per beni destinati alla produzione, per L. 27.034.315.

Pertanto si determinavano ricavi per L. 69.706.4 93, di cui maggiori accertati per L. 46.909.495, recuperati a tassazione, unitamente a costi indeducibili per L. 3.310.000 e, inoltre, veniva riconosciuta applicabile la sola riduzione forfettaria di L. 11.399.000, esposta dal contribuente nello stesso quadro 740/G. Avverso tale accertamento, il sig. M.V. faceva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che lo respingeva.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, eccependo che l’ammontare di L. 27.034.315 degli acquisti erano costì per beni destinati ad uso personale, che la rettifica induttiva, in presenza di contabilità regolarmente tenuta, era illegittima e che il maggior reddito di fabbricati imputatogli, pari a L. 412.000, era privo di fondamento.

La Commissione appellata, con la sentenza n, 19/14/00 pronunciata il 01 febbraio 2000 e depositata il 22 febbraio 2000, annullava il recupero del reddito di fabbricati e riduceva al 50% il reddito accertato, affermando che si trattava di reddito forfettariamente determinato e che il recupero di un reddito maggiore importa anche un aumento dei costi, per un’imposizione rispettosa della capacità contributiva.

Avverso tale decisione, l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Questa Corte, all’udienza del 07/03/2007, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso.

Detto adempimento è stato tempestivamente eseguito e per il resistente è comparso in udienza l’Avv. Gianpiero Balestriero, giusta procura speciale, certificata per atto notar Angelini del 19/06/2007 – repertorio (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’Amministrazione ha lamentato “violazione e/o falsa applicazione della L. 17 febbraio 1985, n. 17, nonchè omessa, erronea e/o insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

La sentenza d’appello denoterebbe un’erronea interpretazione della L. n. 17 del 1985, che prevedrebbe un abbattimento in percentuale sui ricavi e non sul reddito, come detto e fatto dai secondi giudici.

Inoltre, la stessa legge, mentre concede numerose agevolazioni in sede di dichiarazione per i contribuenti forfettari, dall’altro stabilisce che i maggiori ricavi accertati a loro carico debbano essere integralmente riportati e reddito, senza l’abbattimento previsto che, pertanto, si applicherebbe solo al momento della dichiarazione.

Il motivo merita accoglimento.

È infatti giurisprudenza di questa Corte, fatta propria in questa sede, che, in tema di imposte sui redditi, il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 2, comma 9, convertito nella L. 17 febbraio 1985, n. 17, nel prevedere, relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, per le imprese in contabilità semplificata, la determinazione forfettaria del reddito d’impresa, consente, tuttavia, agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, anche nei confronti dei contribuenti che fruiscono di tale regime agevolato, introducendo, quindi, elementi extra contabili in presenza di una contabilità più elementare di quella ordinaria, senza che sia tuttavia necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltà o inesattezze, fondandosi l’accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi i costi inerenti, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, numeri 4 e 5. Una siffatta procedura – consentita, altresì, in via generale per le imprese minori, dal D.P.R. n. 600 del 1973 art. 39, ultimo comma, – prescinde necessariamente dalla disciplina di favore, come tale di natura eccezionale, prevista del detto D.L. n. 853 del 1984, le cui indicazioni, in materia di deduzione forfettaria dei costi, non possono cumularsi con le deduzioni applicate in forza della disciplina ordinaria, cui si rapporta l’attività accertativa di tipo induttivo (Cass. 1598/06).

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la Commissione Tributaria Regionale ha illegittimamente annullato il recupero dei redditi di fabbricati che, in base a certificato catastale, sarebbero risultati di proprietà del contribuente senza che lo stesso contribuente avesse dimostrato alcunchè.

La censura è inammissibile perchè sfornita di qualsiasi richiamo agli atti di causa.

In particolare, non viene censurata la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il recupero non è motivato poiché risulta, dall’avviso di accertamento, la mancata motivazione del recupero a tassazione del maggior reddito di fabbricati.

Consegue l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso, il rigetto del 2^, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo del ricorso, rigetta il 2^, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Lazio.