FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso, notificato il 27/09/2001, proposto, da S. A. e V.G., avverso la sentenza 123/02/00 del 16/06/00 – 16/06/2001, della Commissione Tributaria Regionale di Bari che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello da loro proposto nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 350/06/98, depositata il 1/12/98, che aveva respinto un ricorso da essi avanzato nei confronti di un avviso di liquidazione notificato loro dall’Ufficio del Registro di Lecce ed avente ad oggetto un atto di compravendita di terreno per notaio Gloria registrato il 15 maggio 1989 (il tutto in relazione alla mancata esibizione, da parte loro, del certificato della piccola proprietà contadina, obbligatorio allo scopo di ottenere le agevolazioni di cui alla L. n. 504 del 1954, artt. 4 e 5);
rilevato come la Commissione Tributaria Regionale abbia motivato la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con la considerazione secondo cui l’atto di appello sia stato depositato in data 11 febbraio 1989, e perciò oltre il termine di 60 giorni decorso a far data dal 3 dicembre 1998, giorno in cui era stato loro notificato il dispositivo della sentenza;
rilevato come i ricorrenti, nel denunciare, con 2 distinti motivi, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 546 del 1992 nonchè OMESSA MOTIVAZIONE SUI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA, si dolgano – da un lato – dell’erronea assunzione, a termine temporale di riferimento per la decorrenza della decadenza dall’impugnazione, la notifica dell’avviso di deposito della sentenza effettuata dalla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il 3/12/98, e dell’ancora più erroneo profilo per cui abbia fatto decorrere, da quella data, il “termine breve” fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e – dall’altro lato e conseguentemente – la mancata presa in considerazione dei motivi di gravame da essi sollevati in ordine alla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale;
rilevato come il Ministero abbia depositato atto di costituzione, vista la richiesta del P.G. in data 28.11.2006, di accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in quanto manifestamente fondato;
ritenuta l’accoglibilità della richiesta, rappresentando giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui (per tutte, vedi Cass. 6375/06) “L’art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all’intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione ed il termine in questione decorre dalla data di deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria”;
ritenuto pertanto che il ricorso vada accolto nell’assorbente motivo e che, conseguentemente, la impugnata sentenza vada cassata e la causa vada rinviata innanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale provvederà a riesaminare la fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase;
visto l’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.






