RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 13.9.1996 la società EURFIN spa in liquidazione, quale incorporante Real Italchimica Trieste S.p.A., impugnava innanzi alla C.T.P. di Roma un avviso di mora notificatole il 26.7.1996, con il quale si richiedeva pagamento I.V.A. per gli anni 1981, 1983 e 1985, deducendo l’illegittimità dello stesso in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo all’epoca vigente. Resistevano l’Ufficio I.V.A. ed il Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena.

La C.T.P. accoglieva il ricorso solo in relazione all’I.V.A. 1981, il cui accertamento risultava annullato in altro contenzioso e rigettava nel resto la domanda.

Proponeva gravame la società contribuente, riproponendo la domanda.

Resisteva il Concessionario del servizio riscossione tributi, deducendo, tra l’altro, la decadenza della società per l’impugnazione dell’avviso di mora per decorso del termine.

La C.T.R. del Lazio dichiarava inammissibile l’eccezione di decadenza perchè proposta per la prima volta in grado di appello e, nel merito, accoglieva il gravame della società, annullando l’avviso di mora perchè non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la società EURFIN S.p.A..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per non avere la C.T.R. tenuto conto che l’eccezione concernente la decadenza era rilevabile anche d’ufficio, essendo relativa alla violazione dello stesso D.Lgs., art. 21 che prevede i termini d’impugnazione degli atti elencati nell’art. 19, per cui l’eccezione poteva essere proposta anche in secondo grado.

Nel merito, deduceva che, poiché prima dell’avviso di mora per cui è causa, ne era stato notificato in data 17.1.1992 uno precedente, il termine per l’impugnazione non decorreva dalla data di notifica del secondo atto (27.6.1996), ma da quello del primo e, pertanto, il ricorso proposto quattro anni dopo dalla data di quella prima notifica era tardivo.

Con la seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 3, per avere la C.T.R. ritenuto illegittimo l’avviso di mora per il solo fatto di non essere stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento.

Con il controricorso oltre a contrastare nel merito quanto sostenuto da parte ricorrente, la società eccepisce in via pregiudiziale, l’nnammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del Concessionario del servizio riscossione tributi, sussistendo la sua. legittimazione solo in ordine all’azione esecutiva e alle ordinanze di sospensione, Rileva, inoltre, la mancata proposizione del ricorso anche nei confronti dell’A.F., unica titolare dell’azione e dell’eventuale preteso diritto e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza non essendo stata la stessa impugnata dall’Agenzia delle entrate, unico soggetto titolare del rapporto tributario controverso, nonchè dell’avviso di mora perchè privo di sottoscrizione.

Eccepiva, infine, la formazione del giudicato in ordine all’annullamento dell’avviso di mora per la parte relativa all’anno 1981 pronunciato dalla C.T.P., per non essere stata la relativa pronuncia oggetto di gravame da parte del Concessionario del servizio riscossione tributi.

Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni pregiudiziali avanzate da parte resistente.

Le eccezioni relative alla carenza di legittimazione del Concessionario del servizio riscossione tributi ed alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, quale unico titolare dell’azione, devono essere respinte in quanto è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 il ricorso avverso l’avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nei confronti dell’ente impositore (cfr., Cass. civ. sent. n. 11667 del 2001), sussiste, infatti, la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi se l’impugnazione concerne vizi propri di tale atto del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo” (cass. civ. sent. n. 6450 del 2002), punto quest’ultimo non oggetto della presente controversia.

Nè, peraltro, è condivisibile la censura relativa all’inesistenza dell’avviso di mora perchè privo della sottoscrizione in quanto questa Corte si è già più volte pronunciata sul punto statuendo che l’avviso di mora come la cartella prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (cfr. ex multis, Cass. civ. sent. 3911 del 1998).

Sull’ultima censura relativa all’eccepito giudicato formatosi sull’annualità d’imposta 1981, non occorre statuire in quanto su tale anno non vi è contestazione in questa sede da parte ricorrente e, peraltro, dalla lettura dell’epigrafe della sentenza emessa dalla C.T.R. si evince che detta Commissione si è pronunciata solo sulle annualità 1983 e 1985.

Passando all’esame del ricorso, il primo motivo deve essere respinto.

È pur vero che la decadenza prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 era possibile eccepirla anche in appello giusto il disposto del D.Lgs. citato, art. 57, comma 2, essendo un eccezione rilevabile d’ufficio, trattandosi di una condizione per la legittima instaurazione del rapporto processuale; ma, nella specie, detto termine era stato rispettato in quanto decorrente non, come sostiene parte ricorrente, dal primo avviso di mora notificato il 17.1.1992, ma dalla data di notifica dell’atto che è stato impugnato, trattandosi di atti autonomamente impugnabili. Pertanto, poiché l’avviso di mora avverso il quale è stato proposto il ricorso è stato notificato il 26.7.1996 e l’impugnativa è stata avanzata il 13.9.1996, il termine di sessanta giorni prescritto dal citato art. 21 risulta rispettato ed il ricorso introduttivo ammissibile.

Il secondo motivo è invece fondato.

Questa Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla legittimità dell’avviso di mora non preceduto dalla notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e cartella esattoriale), formulando il principio di diritto secondo cui “in tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’omessa notifica della cartella di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria – cui pure essa è tenuta ai sensi dell’art. 25 – non invalida la procedura di esazione, in quanto, come si desume tanto dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 che dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7, il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per “recuperare” la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella (cfr. ex multis, cass. civ. sentt. n. 7733, 11227 e 16464 del 2002).

Pertanto, il contribuente può – e deve, a pena della loro inoppugnabilità – contestare, unitamente all’impugnazione dell’avviso di mora, gli atti autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne costituiscono il presupposto, pur se non portati a sua conoscenza e tale possibilità di impugnativa degli atti pregressi, consentendogli di svolgere anche difese di merito, rende la succitata disciplina conforme ai principi di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. invocati da parte resistente.

Peraltro, risulta incontestato tra le parti che precedentemente alla notifica dell’avviso di mora per cui è causa, in data 7.1.1992 alla stessa società era stato notificato un primo avviso di mora non impugnato. Conseguentemente la definitività del primo avviso di mora porta come ineluttabile conseguenza, da un lato, che sono divenuti inoppugnabili e definitivi sia l’eventuale avviso di accertamento che la cartella di pagamento non notificata, e, dall’altro, che sono divenuti inoppugnabili, per la loro reiterati vita il primo avviso di mora ed il successivo.

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra censura, la Corte rigetta il primo motivo accoglie il secondo e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle annualità 1983 e 1985.

Data la reciproca parziale soccombenza, si ritiene equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente alle annualità 1983 e 1985. Compensa le spese dell’intero giudizio.