Fatto

V.R. propose ricorsi avverso gli avvisi, con cui l’Ufficio – sulla scorta di p.v.c. della G.d.F. – aveva accertato redditi di lavoro autonomo, ininterrottamente conseguiti dal (OMISSIS), per esercizio di attività di guaritore svolta senza la tenuta di alcuna scrittura contabile, il rilascio di alcun documento e senza la presentazione di alcuna dichiarazione dei redditi.
A fondamento dei ricorsi, il contribuente deduceva l’illegittimità degli accertamenti, rilevando: a) che né dal p.v.c. né dal conseguente avviso di accertamento emergeva l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo a fini fiscali degli atti del procedimento penale; b) che l’Ufficio non avrebbe attivato le procedure previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, in ipotesi di accertamenti bancari e, in particolare, non avrebbe redatto il prescritto verbale; c) che i conti correnti, le cui movimentazioni erano state poste a fondamento dell’accertamento, erano, in parte, intestati o cointestati a propri familiari, sicchè l’Ufficio non ne poteva trarre alcun decisivo elemento di prova; d) che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova valida dell’esercizio dell’attività costituente asserita fonte di reddito.
Sull’opposizione dell’Ufficio, l’adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse – sotto il profilo della mancata autorizzazione dell’a.g.o. all’utilizzo degli atti del procedimento penale e sotto quello della mancata redazione del verbale di contraddittorio D.P.R., ex art. 32, – ma, in esito all’appello principale dell’ufficio ed a quello incidentale del contribuente (che chiedeva l’annullamento degli accertamenti per assenza di prova circa l’esercizio di attività professionale), la decisione fu riformata dalla commissione regionale, che accolse l’appello principale e disattese quello incidentale.
Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

Diritto

Il ricorso per cassazione del contribuente è, sotto ogni profilo, infondato.
Con il primo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, – il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’illegittimità dell’accertamento derivava dal fatto che l’autorizzazione del P.M. all’utilizzo a fini di accertamento fiscale degli atti di P.G. era stata richiesta e conseguita dopo la notifica dell’atto di accertamento.
Il motivo è infondato.
Invero, questa Corte ha già reiteratamente avuto modo di affermare che, sia in materia di imposte dirette sia in materia di iva, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, prevista (dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1), per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla G.d.F. nell’ambito di un procedimento penale, è volta alla tutela del segreto istruttorie cui è preposto il Pubblico Ministero, e non alla tutela del contribuente, cosicchè la mancanza dell’autorizzazione non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (cfr. Cass. 14058/06, 28695/05).
Con il secondo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’illegittimità dell’accertamento derivava, inoltre, dalla mancata verbalizzazione del contraddittorio prescritto dalla disposizione evocata ai fini degli accertamenti bancari.
Infine, con il terzo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che parte delle movimentazioni dei conti correnti posti a fondamento dell’accertamento riguardavano conti correnti intestati o cointestati a familiari.
Anche i motivi di ricorso da ultimi considerati sono infondati.
Infatti, quanto al primo dei suindicati motivi, deve premettersi che non appare contestato che, nella specie, contraddittorìo sia intervenuto nell’ambito delle indagini svolte dalla G.d.F.. A parte ciò, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento (tanto delle imposte dirette quanto dell’iva), è legittima anche in assenza di preventivo interpello dell’interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, giacchè nessuna norma sancisce l’obbligo dell’Ufficio della preventiva convocazione del contribuente (cfr. Cass. 16597/03, 6335/02, 10.278/00, 11094/99).
Quanto all’ulteriore motivo, deve osservarsi che, in tema di accertamento dell’irpef e dell’iva, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, (come reso palese dal loro tenore letterale e come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. 28324/05, 26692/05, 18421/05, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 3929/02, 10662/01, 9946/00) pongono – ai fini degli accertamenti e delle rettifiche previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, – presunzioni legali, ancorchè semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all’imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa.
Deve, peraltro, rilevarsi, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la legittimità, nell’ambito considerato, di indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (cfr.
Cass. 6743/07, 13391/03, 8683/02, 1728/99).
In proposito, mette conto, peraltro, considerare che la validità del richiamato principio, affermato in relazione ad accertamenti sintetici ed induttivi, si rivela a maggior ragione valido per un accertamento, quale quello in rassegna, svolto di ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, in radicale assenza di dichiarazione, posto che, nell’ambito di tale accertamento (a differenza che in quello degli altri), l’Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.
Per la soccombenza, il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del giudizio, liquidate, in funzione del dichiarato valore della controversia in complessivi Euro 3.100,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.100,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria 7 settembre 2007