RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte dâappello di Perugia â nel provvedere anche nei riguardi di altre parti, che non hanno impugnato il provvedimento â ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da F.G., intesa ad ottenere lâequa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile di divisione ereditaria, rimasta pendente davanti al Tribunale di Frosinone dal 6 dicembre 1976 e ancora in corso presso la Corte dâappello di Roma: lâindennizzo è stato commisurato esclusivamente al tempo successivo al 23 maggio 1994, quando lo stesso F.G. si era costituito in quel giudizio, dopo essere rimasto fino ad allora contumace; è stato inoltre decurtato degli importi corrispondenti sia ai periodi di inattivitĂ attribuibili alle parti, quantificati in tre anni e otto mesi, sia alla durata ordinaria del processo, determinata complessivamente in sette anni per i due gradi di merito, in considerazione della complessitĂ della controversia.
F.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia si è costituito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso F.G. lamenta che erroneamente e ingiustificatamente, con il decreto impugnato, lâindennizzo spettantegli è stato limitato, senza alcuna motivazione, al periodo successivo alla sua costituzione nel giudizio presupposto: sostiene che invece si sarebbe dovuto tenere conto anche del tempo in cui era stato contumace (peraltro senza restare inerte, essendo comparsa personalmente nella prima udienza e in varie successive, anche in nome di lui, sua madre, che lo rappresentava in quanto ancora minorenne), poichĂŠ NĂŠ la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, NĂŠ lâart. 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, ratificata e resa esecutiva nellâordinamento interno italiano ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, subordinano il diritto allâequa riparazione alla condizione dellâattiva partecipazione al processo che abbia avuto una durata non ragionevole.
Sulla questione posta dal ricorrente, nellâambito della giurisprudenza di legittimitĂ , si è delineato, un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.
Cass. 12 ottobre 2007 n. 21508, 2 aprile 2010 n. 8130, 10 novembre 2011 n. 27091, 14 dicembre 2012 n. 23153, 21 febbraio 2013 n. 4387 hanno ritenuto che lâindennizzo di cui si tratta compete senzâaltro anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito), poichĂŠ comunque âil contumace è parte del giudizioâ.
Invece Cass. 10 luglio 2009 n. 16284, 4 novembre 2009 n. 23416, 19 ottobre 2011 n. 21646, per la particolare ipotesi della successione a titolo universale alla parte originaria, hanno riconosciuto la possibilitĂ per gli eredi di ottenere lâequa riparazione, per il periodo successivo alla morte del de cuius, soltanto ove si siano costituiti in proprio in giudizio, stante altrimenti âla mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processoâ.
Questo secondo indirizzo, ma con riferimento alla generalitĂ dei casi, è stato anche seguito, con maggiore ampiezza di motivazione, da Cass. 23 giugno 2011 n. 13803 e 21 febbraio 2013 n. 4474, secondo cui âla necessitĂ di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare lâirragionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operativitĂ dellâintero sistema di cui alla L. n. 89 del 2001, non potendo operare, in difetto di tale costituzione, lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dallâart. 2, comma 2, della legge, e non essendo neppure esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dellâindennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processoâ e âsolo la parte che abbia, in realtĂ , attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel patema dâanimo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualitĂ di âparte danneggiataâ (che costituisce la condizione imprescindibile tutelata dalla L. n. 89 del 2001)â, a differenza di âchi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svolgimento del processo, che, peraltro, non di rado, pur rimanendo posizionato solo âalla finestraâ, auspica che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata)â.
Tra questi due orientamenti, ritiene il collegio di dover aderire al primo.
Si deve convenire con il ricorrente a proposito dellâassenza, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito: lâart. 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, attribuisce tale diritto a âogni personaâ, relativamente alla âsua causaâ, mentre la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 assicura una equa riparazione a âchi ha subito un danno patrimoniale o non patrimonialeâ per effetto della violazione di quel principio. La tutela è dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di âragionevole durataâ, che lâart. 111 Cost. inserisce tra quelle del âgiusto processoâ e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della paritĂ tra le parti, della terzietĂ e imparzialitĂ del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio. Nella tradizione giuridica italiana, del resto, la contumacia è sempre stata configurata come un atteggiamento pienamente legittimo, non preclusivo dellâassunzione della qualitĂ di parte, ma ragione anzi di talune specifiche tutele.
Anche la contumacia, peraltro, può in ipotesi influire â talvolta positivamente, talaltra negativamente â sui tempi del giudizio, rispettivamente implicando o escludendo, secondo i casi, la necessitĂ di alcune attivitĂ processuali. Consiste dunque pure essa in un âcomportamentoâ della parte, valutabile, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, ai fini dellâaccertamento della violazione del principio di ragionevole durata. Non è allora condivisibile lâassunto secondo cui la contumacia preclude comunque il riconoscimento del diritto allâequa riparazione, poichĂŠ impedisce di applicare il criterio del âcomportamento delle partiâ, del quale occorre tenere conto, a norma della disposizione suddetta. Può peraltro accadere che anche la parte costituita in giudizio non abbia tenuto affatto condotte idonee a incidere in qualche modo sulla durata del processo: il che non fa venire meno il suo diritto a essere indennizzata, ove il termine ragionevole sia stato superato, anche se il parametro del suo âcomportamentoâ risulta in tal caso inutilizzabile.
Ugualmente incongruo appare 1âaltro argomento addotto a sostegno della tesi dellâincompatibilitĂ tra contumacia e diritto allâequa riparazione: la mancata costituzione in giudizio viene considerata come indice univoco di disinteresse allâesito della lite e conseguentemente alla sua durata, la quale pertanto, pur se eccessiva, non potrebbe comportare quel patema dâanimo che invece prova chi partecipa attivamente al processo. Si tratta di asserzioni e deduzioni aprioristiche, basate su assiomatici presupposti. La scelta della contumacia può derivare dalle piĂš varie ragioni, anche diverse dallâindifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come tra lâaltro la convinzione della totale plausibilitĂ o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio. Lâesito della causa, peraltro, è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto allâindennizzo, che compete anche alla parte soccombente.
Inoltre la durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senzâaltro la causazione di un danno non patrimoniale (in questa sede soltanto su di esso si verte) di per sè derivante dallâattesa, prolungata per un tempo esorbitante, di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti viene assunta. Non vi è dunque ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda.
La mancata costituzione in giudizio può quindi eventualmente influire sullâan o sul quantum dellâequa riparazione, ma non costituisce di per sè motivo per escludere senzâaltro il relativo diritto.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso, resta assorbito il secondo, con cui F.G., in via subordinata, sostiene che lâindennizzo avrebbe dovuto essergli attribuito per lâintero periodo successivo alla sua costituzione in giudizio, senza le decurtazioni operate dalla Corte dâappello.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di F.G., con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte dâappello di Perugia in diversa composizione, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimitĂ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha provveduto sulla domanda di F.G.; rinvia la causa alla Corte dâappello di Perugia in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimitĂ .
CosĂŹ deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014





