Cassazione civile, sez. unite, 16 febbraio 2017, n. 4092
Fatto
B.G. ha proposto ricorso davanti al Tar Sardegna per ottenere lâottemperanza al decreto ingiuntivo del 7-1-2011, divenuto definitivo, emesso dal Tribunale di Nuoro, che ha ingiunto al Comune di Tresnuraghes il pagamento della somma di Euro 34.200,00, oltre accessori.
Il Tar Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardivitĂ del deposito del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietĂ .
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, ha accolto parzialmente lâimpugnazione proposta dal B., ma ha ritenuto di non poter nominare un commissario âad actaâ, sul rilievo che era incontestata lâaffermazione del Comune che il mancato pagamento era dovuto alla mancata produzione del DURC.
Il Consiglio di Stato ha ribadito lâobbligo del Comune di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, salva la possibilitĂ di non pagare le somme dovute fino a quando il creditore non avesse provveduto alla produzione della documentazione necessaria.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione B.G. con un motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Tresnuraghes e presenta successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
1. Preliminare è lâesame dellâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso.
Il Comune di Tresnuraghes ha eccepito lâinammissibilitĂ del ricorso in quanto notificato in maniera incompleta, privo dellâottava e ultima pagina, rendendo cosĂŹ impossibile comprendere le ragioni dellâimpugnazione, in violazione del diritto di difesa.
Lâincompletezza dellâatto e la mancanza dellâultima pagina, e quindi della data e della sottoscrizione del difensore, non consentivano di verificare lâanterioritĂ del conferimento della procura stessa.
2. Lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso è infondata.
Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 18121 del 14/09/2016, hanno affermato che la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o piĂš pagine non comporta lâinammissibilitĂ del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia âex tuncâ, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dellâintimato, salva la possibile concessione a questâultimo di un termine per integrare le sue difese.
3. Dallâesame del fascicolo di ufficio risulta che il ricorrente ha depositato tempestivamente lâoriginale completo del ricorso, con regolare procura e sottoscrizione dellâavvocato.
Nella specie il vizio della notifica risulta sanato dalla costituzione dellâintimato, che ha svolto compiutamente le sue difese, illustrate anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c., difese consentite dalla circostanza che la mancanza dellâultima pagina non impediva la comprensione della censura formulata dal B..
Il che ha reso superfluo il termine per integrare le difese, del resto neanche richiesto, in considerazione anche dellâesito negativo per il ricorrente del presente procedimento.
4. Con lâunico motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 112, lett. C in relazione allâallegato E L.
20 marzo 1865 ed allâart. 102 Cost. ex art. 360 c.p.c., comma 1 e art. 362 c.p.c.
Il ricorrente denunzia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza a statuizioni del giudice ordinario che si realizza quando, come nella specie, lâattivitĂ interpretativa del titolo posto a base dellâottemperanza porta il giudice amministrativo a subordinare la sua efficacia ad avvenimenti ed adempimenti non contemplati nel titolo stesso, quale la produzione del DURC, negando la propria giurisdizione esecutiva con sostanziale remissione allâautoritĂ comunale della decisione sulla operativitĂ della statuizione giudiziale.
Il ricorrente ha rilevato che neppure lâautoritĂ giudiziaria ordinaria avrebbe potuto, in sede esecutiva, modificare la statuizione passata in giudicato e che le doglianze del Comune, circa il fatto che il pagamento delle fatture non potesse avvenire se non dopo la presentazione del DURC, avrebbero dovuto costituire motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.
5. Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte rientra nelle attribuzioni del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, lâinterpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, con la conseguenza che la deduzione di eventuali errori commessi in sede interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, a nulla rilevando lâincidenza dellâinterpretazione su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile (giurisprudenza costante: ex multis, S.U. 25344 del 02/12/2009).
Allorchè il giudizio di ottemperanza è relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo, questâultimo ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche lâemanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dellâadeguamento della situazione al comando definitivo inevaso (Cass., S.U. 30.6. 1999, n. 376).
Tuttavia il suddetto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dellâesatto adempimento dellâAmministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere a questo potere integrativo (Cass. 21 giugno 1995, n. 7014; Id., 12 gennaio 1993, n. 272; Cass. S.U. 20.11.2003, n. 17633; Ad.pl. Cons. Stat. 17.1.1997, n. 1).
6. Ne consegue che il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza, allorchè tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Segnatamente, quindi, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 14/01/2003, n. 445; Cass. 1.6.2004, n. 10504).
7. Il giudizio di ottemperanza assume, quindi, una conformazione differente a seconda che si tratti di dare attuazione alle sentenze del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo. Nel primo caso le statuizioni di condanna, quale quella in oggetto, sono senza dubbio ben individuate, soprattutto quelle di condanna al pagamento di una somma di denaro, cosicchĂŠ il giudizio di ottemperanza si profila come prettamente di natura esecutiva. In concreto, dunque, le misure esecutive sono quasi totalmente desumibili dalla sentenza e i poteri del giudice si sostanziano nellâobbligare lâamministrazione a rispettarle.
8. La Corte Costituzionale ha ritenuto che âil giudizio di ottemperanza, secondo lâattuale elaborazione giurisprudenziale, ricomprende una pluralitĂ di configurazioni (in relazione alla situazione concreta, alla statuizione del giudice e alla natura dellâatto impugnato), assumendo talora (quando si tratta di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente quantificata e determinata nellâimporto, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto cognitorio) natura di semplice giudizio esecutivo. Corte cost, sent n. 436 del 7 aprile 1998.
9. Il giudizio di ottemperanza in oggetto è relativo ad una statuizione del giudice ordinario di condanna dellâente pubblico al pagamento della somma di Euro 34.200,00 oltre accessori, per il mancato pagamento di fatture emesse, su cui si è formato il giudicato.
Per valutare se câè stato il dedotto superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa nellâavere il giudice dellâottemperanza subordinato il pagamento della somma ingiunta allâattestazione della regolaritĂ contributiva del creditore e se tale adempimento comporti o meno unâintegrazione del giudicato, con riferimento ad un elemento estraneo al giudicato stesso, è necessario un esame della natura e della funzione del DURC secondo la normativa che lo regola.
10. Il legislatore è intervenuto piĂš volte sulla disciplina del DURC, anche in tempi recenti, soprattutto in termini di semplificazione per le procedure di rilascio, ma è rimasta immutata la finalitĂ che si intendeva realizzare con la previsione del controllo della regolaritĂ contributiva per le imprese in relazione a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture: che le imprese fossero in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi prima dellâaggiudicazione o della conclusione del contratto, al momento del pagamento delle fatture, prima della concessione di agevolazioni ânormative e contributiveâ, nonchĂŠ per la verifica dellâidoneitĂ tecnica ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. Il DURC, documento unico di regolaritĂ contributiva, attesta âla correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonchĂŠ in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita allâintera situazione aziendaleâ.
Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1 gennaio 2009, lâobbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dallâambito dellâedilizia, escludendo però dallâobbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti.
12. Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 5 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante âCodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureâ prevede al comma 1. Per documento unico di regolaritĂ contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolaritĂ di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonchĂŠ cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolaritĂ contributiva oggetto del documento unico di regolaritĂ contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono dâufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolaritĂ contributiva in corso di validitĂ : a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui allâart. 38, comma 1, lett. i) codice; b) per lâaggiudicazione del contratto ai sensi dellâart. 11, comma 8 codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformitĂ , lâattestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalitĂ di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolaritĂ contributiva in corso di validitĂ ai soggetti di cui allâart. 3, comma 1, lett. b), che non sono unâamministrazione aggiudicatrice.
13. Il D.L. n. 69 del 2013, art. 13 (conv. da L. n. 98 del 2013) al comma 5 prevede che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che in precedenza aveva una validitĂ di centottanta giorni dalla data di emissione, ha una validitĂ di 120 giorni dalla data di rilascio, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria lâacquisizione di un nuovo DURC;
al comma 7 prevede che nei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture ai fini della verifica amministrativa contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico;
al comma 3 dispone che in ipotesi di DURC che segnali unâinadempienza contributiva i soggetti pubblici trattengono dal certificato di pagamento lâimporto corrispondente allâinadempienza disponendone il pagamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.
14. Con D.M. 30 gennaio 2015 sono state introdotte norme di semplificazione in materia di Durc con la previsione della possibilitĂ della verifica della regolaritĂ contributiva in tempo reale; allâart. 7 è previsto che lâesito positivo della verifica di regolaritĂ genera un documento in formato âpdfâ non modificabile contenente la dichiarazione di regolaritĂ e che tale documento ha validitĂ di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
15. Con successivo D.M. 23 febbraio 2016 sono state introdotte ulteriori semplificazioni alla disciplina del DURC online contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015.
16. La normativa in oggetto,modificatasi nel tempo, prevede però come punti essenziali che il requisito della regolaritĂ contributiva attestato dal DURC debba esserci al momento dellâaggiudicazione dellâappalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e successivamente in tutte le fasi dellâesecuzione del contratto stesso.
Funzionale alla verifica nel tempo della regolarità contributiva è la previsione che il DURC, attualmente la verifica telematica in tempo reale attestata da un documento in pdf, ha una validità di 120 dalla data della verifica e deve essere in corso di validità per ogni fase contrattuale, in particolare per il saldo finale e per il pagamento delle fatture per servizi e forniture.
17. Questa Sezioni Unite si sono pronunziate in ordine alla natura del DURC nella fase della conclusione del contratto con sentenza n. 3169 del 09/02/2011, affermando che nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, la produzione della certificazione che attesta la regolaritĂ contributiva dellâimpresa partecipante alla gara di appalto (c.d. âdurcâ) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dellâammissione alla gara. Conforme a Sez. U, Ordinanza n. 25818 del 11/12/2007.
LâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2016 ha chiarito la natura di dichiarazione di scienza attribuibile al DURC., che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso.
18. La regolaritĂ contributiva, come si visto, costituisce requisito anche per procedere al pagamento da parte dellâente pubblico e di conseguenza, avendo il DURC una validitĂ di 120 giorni dal rilascio, esso deve essere rinnovato scaduto tale termine, per essere in corso di validitĂ al momento del pagamento.
19. Tenendo conto,quindi, della necessitĂ di attestazione della regolaritĂ contributiva al momento dellâaggiudicazione dellâappalto o della conclusione del contratto con lâente pubblico, che incide sulla ammissione alla gara o sulla possibilitĂ di stipula del contratto, e della necessitĂ di attestazione della regolaritĂ contributiva legata al momento temporale del pagamento della prestazione, che impedisce il pagamento da parte dellâente pubblico ad imprese non in regola, si osserva che il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo in oggetto ha riguardato lâaccertamento dellâesistenza e dellâentitĂ del credito del ricorrente nei confronti del Comune di Tresnugares ed, in relazione a tale accertamento, nessun rilievo poteva avere la prova della regolaritĂ contributiva attestata dal DURC, non costituendo oggetto del decreto ingiuntivo la validitĂ del contratto stipulato a monte dal B. con il Comune.
20. NĂŠ la mancata attestazione della regolaritĂ contributiva (DURC) del soggetto richiedente il decreto ingiuntivo poteva essere oggetto di un giudizio di opposizione da parte del Comune, in quanto tale requisito non è richiesto per lâaccertamento dellâesistenza del credito fondato sulle fatture azionate e della conseguente pronunzia di condanna, essendo lâattestazione del risultato positivo sulla regolaritĂ contributiva legata al momento effettivo del pagamento.
21. Il giudice amministrativo ha quindi dato ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro emesso dal giudice ordinario individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, con esclusione di qualsiasi elemento esterno e senza alcuna integrazione della pronuncia, confermando lâobbligo del Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo.
22. Lâaver subordinato il pagamento allâattestazione della regolaritĂ contributiva del creditore, fissata temporalmente proprio al momento del pagamento, non costituisce integrazione del giudicato del giudice ordinario, ma conferma un obbligo di legge previsto per la fase dellâadempimento dellâobbligazione da parte dellâente pubblico, su cui grava anche lâobbligo di sanare la irregolaritĂ contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore.
à un obbligo congruente con la fase del giudizio di esecuzione,quale è il giudizio di ottemperanza ad una condanna del giudice ordinario al pagamento di una somma di denaro.
NĂŠ il giudice dellâottemperanza ha negato la sua giurisdizione esecutiva sul rilievo che è stato confermato lâobbligo del Comune di dare adempimento al giudicato e che il ricorrente è abilitato al rilascio del documento attestante la sua regolaritĂ contributiva.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitĂ che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dĂ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dellâulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
CosĂŹ deciso in Roma, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017





