SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.A. proponeva opposizione, di fronte al Giudice di pace di Civitanova Marche, avverso verbale di accertamento elevato nei suoi confronti dalla Polstrada di Macerata per violazione amministrativa susseguente ad infrazione allâart. 142 c.d.s., comma 9; lâadito Giudice con sentenza in data 19 dicembre 2005-9 gennaio 2006, rigettava lâopposizione e rideterminava dâufficio la misura della sanzione amministrativa da irrogare in 1.300,00 Euro ed applicava allâopponente la sospensione della patente di guida per tre mesi, regolando le spese.
Avverso tale sentenza, il L. proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resisteva il Prefetto di Macerata.
La seconda Sezione civile di questa Corte, con ordinanza in data 20 aprile 2010, ritenuta, ai soli fini della rilevanza, lâinfondatezza dei primi quattro motivi del ricorso e della prima parte del quinto, rimetteva gli atti al Primo Presidente perchĂŠ investisse le Sezioni unite dellâesame della questione di massima, ritenuta di particolare importanza, di cui alla seconda parte del quinto motivo in ordine al se il giudice dellâopposizione a verbale di accertamento, avuto riguardo allâart. 204-bis c.d.s. del 1992, commi 5, 6 e 7, abbia il potere di determinare, anche in assenza di una richiesta in tal senso della P.A. opposta, lâimporto della sanzione pecuniaria da infliggersi al trasgressore (o al responsabile in solido) in misura superiore a quella indicata nel verbale impugnato.
Nellâimminenza della trattazione del presente ricorso, il Prefetto di Macerata ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dellâart. 132 c.d.s., comma 2, n. 4, si lamenta che il giudicante, nella narrativa dello svolgimento del processo, avrebbe attribuito al Prefetto argomenti difensivi mai sollevati, decidendo poi la controversia sulla base di dette inesistenti difese; detta doglianza è infondata, atteso che tale mero errore, non costituisce di per sĂŠ motivo di nullitĂ della sentenza, atteso che tanto non ha inciso in concreto sullâattivitĂ del giudice, impedendo che la decisione si fondasse, violando il principio del contraddittorio, sulle reali conclusioni delle parti; cosa che, nella specie, non è avvenuta.
2) Il secondo mezzo, con cui si lamenta che nella specie sia stata inviata al trasgressore solo una fotocopia informe del verbale, non ha del pari pregio, atteso che la sentenza impugnata da atto che il verbale notificato reca, in modo assolutamente visibile, il timbro a stampa del verbalizzante, la sottoscrizione dello stesso ed il timbro dellâufficio procedente e che è stato consolidatamente ritenuto (v. Cass. 12 ottobre 2006, n. 21918; 21 agosto 2007, n. 17735) che, in subiecta materia, nel caso di non immediata contestazione dellâinfrazione, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recante unicamente lâintestazione del comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale ed alla copia autenticata del verbale ed è, allo stesso modo, assistito da fede privilegiata.
3) Con il terzo motivo, si censura che il giudicante non abbia ritenuta la nullitĂ del verbale malgrado lâinadeguatezza della contestazione, siccome non recante i limiti massimi di velocitĂ consentiti nella strada in questione, ma il rilievo appare del tutto infondato, atteso che tale specificazione, alla luce della sufficienza del verbale, contenente la sommaria esposizione del fatto, con lâindicazione de superamento del limite di velocitĂ prescritto e della velocitĂ in concreto tenuta dal conducente e della norma violata, risulta non necessaria, in ragione del sostanziale rispetto della prescrizione dellâart. 383 reg. esec. c.d.s., e pertanto non necessitante della ulteriore indicazione del limite di velocitĂ consentito.
4) Il quarto motivo è del pari infondato; la disposizione che in esso si assume violata (d.l. n. 117 del 2007, art. 3, convertito con modificazioni nella l. 2 ottobre 2007, n. 117) è infatti entrata in vigore successivamente al 4 marzo 2005, data in cui è stata rilevata lâinfrazione commessa, cosa questa che comporta come allâepoca, fosse in vigore unicamente il d.l. n. 121 del 2002, art. 4, in forza del quale, lâobbligo di previa segnalazione della esistenza di controllo effettuato con apparecchi installati sulla sede stradale sussisteva soltanto per gli apparecchi remoti, senza la presenza diretta dellâoperatore di polizia, ipotesi questa che, come non è contestato, non ricorreva nella specie.
5) Con il quinto mezzo si lamenta in primis che non incombeva allâopponente dimostrare lâattendibilitĂ dellâautovelox; tale tesi risulta priva di pregio, atteso che in materia di violazione delle norme sul codice della strada relative ai limiti di velocitĂ la efficacia dello strumento rilevatore di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dallâopponente (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 16 maggio 2001, n. 212).
6) Con lo stesso mezzo si lamenta poi che sia stata applicata la pena accessoria della sospensione della patente di guida al proprietario del mezzo, pur trattandosi di sanzione schiettamente personale.
Prescindendo dalle considerazioni svolte al riguardo nellâordinanza che ha rimesso gli atti a queste Sezioni unite, devesi rilevare che la sentenza impugnata, sin dalla pag. 1, identifica lâodierno ricorrente come âconducente-proprietarioâ per poi proseguire (pag. 3), con lâaffermare che il ricorrente non aveva negato il fatto storico di aver guidato lâautomezzo nella circostanza di cui al verbale, e ancora (pag. 6) con il rilevare che il L. aveva eccepito che egli viaggiava a velocitĂ consentita e che occorreva prendere atto che il L. stesso aveva dichiarato che nella circostanza egli era il conducente del veicolo in questione.
Emerge con assoluta evidenza dalla lettura della sentenza che il giudicante ha applicato la sanzione accessoria de qua al L. nella ritenuta certezza che egli fosse, oltre che il proprietario, anche il conducente del mezzo. Questa Corte, rilevato che nulla aveva dedotto il ricorrente sul punto, non può procedere allâesame diretto degli atti e deve pertanto limitarsi a constatare la conclusione cui è pervenuto sul punto il giudicante. La censura in questa sede svolta investe un accertamento contenuto in sentenza su di un elemento di fatto e pertanto lamenta certamente un errore revocatorio, che non può dunque essere dedotto con il ricorso ordinario per cassazione e deve essere dichiarata inammissibile.
7) Viene ora in esame lâultima parte del quinto motivo di ricorso, con cui si deduce, prospettandosi la violazione della l. n. 689 del 1981, art. 23, e art. 113 c.p.c., che sarebbe precluso al giudice dellâopposizione a verbale che la rigetti, la possibilitĂ di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura superiore a quella stabilita nel verbale stesso in caso di mancato ricorso amministrativo (e ciò anche in mancanza di una richiesta in tal senso da parte della P.A. opposta).
8) Premesso che, nei termini suesposti, la questione è nuova, devesi rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche in caso di reiezione dellâopposizione relativamente alla legittimitĂ del provvedimento impugnato, il giudice fosse legittimato a determinare, in senso migliorativo per lâopponente, la misura della sanzione, recependo le considerazioni svolte al riguardo dallâinteressato, anche nellâipotesi in cui la P.A. sia tenuta per legge, a determinare la sanzione con un limite non inferiore ad una data soglia (v. Cass. 17 novembre 1999, n. 12747; 20 maggio 2000, n 5070).
9) Si è anche ritenuto (cfr. Cass. 10 dicembre 2003, n. 18811) che il giudice investito della congruitĂ della sanzione, non è propriamente chiamato a controllare la motivazione dellâatto sul punto, ma a determinare la sanzione stessa applicando direttamente i criteri di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 11, ma pur sempre in accoglimento della corrispondente domanda dellâopponente (v. Cass. 11 novembre 2004, n. 21486).
Il complesso dei principi ricavabile dal ricordato excursus giurisprudenziale, non può però trasferirsi puramente e semplicemente allâipotesi di opposizione a verbale; infatti, nello stesso non è determinata alcuna sanzione, ma è ricordato piuttosto un meccanismo di determinazione ex lege nel caso che il trasgressore opti per lâoblazione e nel caso in cui lo stesso non proponga ricorso nei termini (e non provveda al pagamento in misura ridotta).
Il giudice quindi in caso di mancata effettuazione del ricorso, può decidere lâentitĂ della sanzione in tutto il suo intervallo edittale disponendo dei criteri di cui allâart. 195 c.d.s., comma 2; egli quindi determina, applica ed infligge la sanzione amministrativa pecuniaria.
Ă anche opportuno rilevare che questa stessa Corte, allorchĂŠ ha respinto ricorsi avverso lâopposizione a verbale, non si è mai avvalsa, pur non avendovi provveduto il giudicante, in applicazione dellâart. 384 c.p.c., del potere di determinazione della sanzione nĂŠ ha mai rimesso gli atti a tal fine allâAutoritĂ amministrativa.
Escluso che tanto possa essere ascritto alla ritenuta incostituzionalitĂ della norma che, per la proposizione dellâopposizione, prevedeva il versamento di previa cauzione (Corte cost., n 114 del 2004) atteso che il collegamento tra il potere del giudice di fissare lâentitĂ della sanzione era collegato alla previsione della cauzione solo per profili procedimentali di dettaglio, deve concludersi nel senso che la citata l. n. 689 del 1981, art. 23, commi 5 e 6, costituiscono la base normativa del potere del giudice di quantificare una sanzione pecuniaria anche in misura superiore alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria, ovvero, se piĂš favorevole, al doppio del minimo (massimo previsto in caso di mancata proposizione del ricorso), atteso che è espressamente richiamato dalla legge (v. art. citato, comma 7) il libero convincimento del giudice stesso, cosa che risulterebbe priva di significato ove dovesse ritenersi sussistente un appiattimento sul minimo edittale.
Una sia pure indiretta conferma di tale tesi può trarsi dallâordinanza n. 23 del 2009 della Corte costituzionale, ove si sottolinea âil ruolo non marginale rivestito â ai fini della coerenza complessiva e della funzionalitĂ del sistema di accertamento e repressione della infrazioni stradaliâ dalla possibilitĂ spettante al giudice di pace di determinare, anche in misura pari al minimo edittale, lâentitĂ della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso.
La Corte con tale affermazione ha con ogni evidenza ritenuta la possibilitĂ , per il giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare lâentitĂ della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi solo in bonam partem.
Deve quindi concludersi nel senso che in caso di opposizione a verbale, il giudicante, in base al proprio libero convincimento, possa determinare la sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale.
Altra questione, pure proposta allâesame di queste Sezioni unite, è quella connessa alla necessitĂ o meno di una richiesta, da parte della P.A., di applicazione della sanzione in misura superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso; il problema, che investe la tematica relativa al principio dispositivo che caratterizza il procedimento civile, non può che trovare soluzione nellâatteggiarsi del sistema derivante dallâapplicazione della l. n. 689 del 1981, al riguardo; la necessitĂ di una espressa domanda relativa alla misura della sanzione da parte della P.A. pur se correlata alla ricordata giurisprudenza secondo cui il giudice può ridurre la sanzione risultante dalla legge solo in caso di richiesta dellâopponente, non può essere considerato coerente con la diversa posizione delle parti nel procedimento di opposizione; se infatti lâopponente deve affidare a motivi specifici (e pertanto anche relativamente alla misura della sanzione) le sue doglianze, lâAmministrazione può limitarsi a ribadire la legittimitĂ del suo operato.
Atteso che il richiamo al libero convincimento del giudice nella determinazione della sanzione, comporta che, rigettata lâopposizione e in assenza di una predeterminazione normativa, questi possa anche dâufficio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittale, deve quindi affermarsi che in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche dâufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento, e, ovviamente, nei limiti edittali.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; attesa la novitĂ delle questioni trattate, sussistono valide ragioni per compensare le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.






