Cassazione civile, sez. unite, 13 giugno 2019, n. 15895
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 16.6.2006, la S.a.s. M.G. & figli, di M.A., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (poi Banco di Napoli S.p.A.) chiedendo la rideterminazione del saldo relativo a due conti correnti di corrispondenza, aperti presso il Sanpaolo I.M.I. S.p.A. ed il Banco di Napoli, poi incorporati dal convenuto, previa declaratoria di nullitĂ delle clausole di determinazione del tasso dâinteresse in base agli usi praticati âsu piazzaâ e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed escluse le commissioni di massimo scoperto, non pattuite. Chiedeva, inoltre, la condanna dellâIstituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente versate in ciascuno dei due conti, con gli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto negava la propria legittimazione passiva, e, nel merito, eccepiva, tra lâaltro, la prescrizione dellâazione di ripetizione, facendo presente che i contratti erano assistiti da apertura di credito.
Espletata CTU contabile, il Tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo non legittimato il Banco convenuto, ma la decisione veniva riformata dalla Corte dâAppello di Lecce, che, con sentenza resa pubblica il 24.8.2017, condannava lâIstituto di credito al pagamento della complessiva somma di Euro 35.729,54, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; compensava per la metĂ delle spese del doppio grado, per il parziale accoglimento della domanda, ponendo a carico del Banco di Napoli S.p.A., la restante metĂ .
Per quanto ancora interessa, i giudici dâappello affermavano che lâeccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla Banca, e, distinguendo, in dichiarata applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418 del 2010, tra versamenti aventi funzione solutoria (e, cioè, effettuati in un momento in cui il conto era scoperto, perchè non erano ancora state concesse aperture di credito o perchè lâesposizione a debito era maggiore di quella autorizzata) e versamenti aventi funzione ripristinatoria (e, cioè, compiuti durante lâoperativitĂ delle aperture di credito e in presenza di un saldo debitorio inferiore allâaffidamento concesso), accoglievano lâeccezione di prescrizione solo con riferimento ai primi, affermando che solo per essi il termine di prescrizione decennale era decorso dalla data del versamento, e non dalla cessazione del rapporto, nella specie intervenuta entro tale termine con riferimento ad entrambi i conti correnti.
Avverso tale decisione, la M.G. & Figli S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. Lâistituto di credito ha notificato controricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memorie.
Allâesito dellâadunanza camerale del 18.6.2018, la Prima Sezione di questa Corte ha emesso lâordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018, con la quale ha rimesso la causa al Primo Presidente per lâeventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando lâesistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione, introdotta con il primo motivo di ricorso, relativa alle modalitĂ con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, lâeccezione di prescrizione da parte della banca.
Fissata lâudienza innanzi a questo Collegio, in vista di essa, si è costituita la S.p.A. Intesa Sanpaolo, quale incorporante il Banco di Napoli S.p.A., mentre la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La questione posta allâesame delle Sezioni Unite si incentra sulla delimitazione dellâonere di allegazione gravante sullâistituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre lâeccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito lâazione di ripetizione di somme indebitamente pagate (nella specie, per interessi passivi e commissioni di massimo scoperte non dovuti, rispettivamente, perchè pattuiti mediante clausole nulle, e perchè non concordate), nel corso del rapporto di conto corrente che sia assistito da un apertura di credito.
Lâordinanza interlocutoria evidenzia, in particolare, che la distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento, elaborata âad altri finiâ e valorizzata, dalla sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite âper stabilire il momento da cui possa scaturire la pretesa restitutoria del correntista, ai fini della decorrenza della prescrizioneâ, ha generato incertezze applicative che si sono, poi, tradotte nei diversi orientamenti giurisprudenziali che essa riassume.
2. Appare, dunque, del tutto opportuno muovere dalla menzionata sentenza n. 24418 del 2.12.2010. Questi, in sintesi, i relativi passaggi argomentativi, svolti in premessa generale ed in riferimento al rapporto tra correntista e Banca:
â perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nellâesecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (lâaccipiens). Esso può dirsi indebito quando difetti di una idonea causa giustificativa;
â non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che lâattore affermi indebito. Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dellâaccertata nullitĂ del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato, diverse essendo la domanda volta alla declaratoria di nullitĂ di un atto, che non si prescrive affatto, e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di ciò che si è pagato, soggetta a prescrizione in dieci anni;
â in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., lâapertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in piĂš riprese e della quale, per lâintera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilitĂ , eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
â i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e lâeffetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o âscopertoâ) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dellâaccreditamento;
â per converso, quando il passivo non ha superato il limite dellâaffidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
2.1. Come rammenta lâordinanza interlocutoria, la sentenza in esame è pervenuta a tali conclusioni, ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista, elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilitĂ delle rimesse sul conto corrente dellâimprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 (nel testo antecedente la modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituiva un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilitĂ di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista. 2.2. Va detto che, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di detta sentenza, è stato emanato il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 61, convertito in L. n. 10 del 2011, secondo cui lâart. 2935 c.c. andava interpretato nel senso che âla prescrizione relativa ai diritti nascenti dallâannotazione sul conto inizia a decorrere dal giorno dellâannotazioneâ, norma che è stata, tuttavia, dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2012.
2.3. Il menzionato arresto, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, va qui riconfermato. Prima ancora che per la coerenza di sistema in riferimento alle note applicazioni giurisprudenziali in tema di revocatoria di rimesse bancarie ad opera di correntista poi fallito, lâapprodo, nel comporre lâantinomia tra i contrapposti argomenti relativi al dies a quo del decorso prescrizionale dellâazione di ripetizione in ipotesi di domanda volta allâaccertamento della nullitĂ del titolo in forza del quale il pagamento, in tesi indebito, è stato eseguito (dalla chiusura del conto o dallâannotazione di ciascun addebito in applicazione di clausola nulla), si connota per il suo rigore logico nellâindividuazione dellâatto giuridico qualificabile come pagamento â e dunque ripetibile ove indebito â nellâambito dello specifico rapporto di conto corrente bancario, in cui il saldo passivo non è immediatamente esigibile, salvo che non ecceda lâimporto dellâaffidamento concesso al correntista, o in ipotesi di conto corrente âscopertoâ; non assistito da aperture di credito.
3. La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista non ha, peraltro, dato luogo a specifici problemi interpretativi in relazione allâonere di allegazione dovuto dal correntista nella proposizione dellâazione di ripetizione: la questione relativa alla necessitĂ che lâattore, oltre allâindicazione del conto corrente, dellâeventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, dovesse indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, o se, invece, fosse sufficiente lâallegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione di una determinata somma, è stata risolta nel secondo senso in modo esplicito da Cass. n. 28819 del 2017, secondo cui non compete al correntista lâallegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato; conclusione che è data per assunta nelle sentenze n. 18581 del 2017; n. 4273 del 2018, n. 18144 del 2018, che richiamano, anche per tale aspetto, la giurisprudenza, formatasi in materia di revocatoria fallimentare ante L. n. 80 del 2005, ferma nel ritenere che non sia affetta da nullitĂ per indeterminatezza dellâoggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure in mancanza dâindicazione dei singoli versamenti solutori (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 8077 del 2012, che ha, tra lâaltro, affermato che lâatto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullitĂ per vizio del petitum se lâattore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria, per lâindividuazione della domanda, lâindicazione di ciascuna singola rimessa revocabile).
4. I problemi interpretativi si sono invero registrati, proprio come registra lâordinanza interlocutoria, sulla modalitĂ di formulazione dellâeccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione. Posto che, secondo la menzionata sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato â solutorio o ripristinatorio â si è, infatti, posta la questione se, nel formulare lâeccezione di prescrizione, la banca debba necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè lâesistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali lâinerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettivitĂ e durata, in base alla norma in concreto applicabile.
Al quesito sono state date soluzioni differenti, che di seguito vengono riassunte, senza pretesa di completezza.
4.1. Hanno aderito alla prima soluzione:
â Cass. n. 4518 del 2014, secondo cui i versamenti eseguiti in conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens allâaccipiens, rispondendo allo schema causale tipico del contratto, sicchè una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione da una data diversa e anteriore rispetto a quella della chiusura del conto (in quel caso, la banca non aveva mai dedotto nè allegato tale diversa destinazione dei versamenti in deroga allâordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale);
â Cass. n. 20933 del 2017, secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno, invece, avuto natura solutoria, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dellâeccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire allâomesso assolvimento di tale onere, individuando dâufficio i versamenti solutori;
â Cass. n. 28819 del 2017 cit., secondo cui incombe sulla banca, quando eccepisce la prescrizione del credito, lâonere di far valere lâavvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, lâinerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dellâeccezione;
â Cass. n. 17998 del 2018, secondo cui il fatto costitutivo dellâeccezione di prescrizione (ossia la finalizzazione del versamento da parte del correntista a una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista) deve essere allegato e provato dalla Banca, e pertanto lâeccezione di prescrizione non può considerarsi validamente proposta, quando non sono stati allegati i fatti che ne costituiscono il fondamento, sicchè âla prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura del contoâ (in quel caso neppure verificatasi);
â Cass. n. 18479 del 2018, che ha riaffermato il principio secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse deve presumersi, spettando, dunque, alla banca di indicare specificamente i versamenti solutori rispetto ai quali è intervenuta la prescrizione. In particolare, la sentenza ha aggiunto che il principio, secondo cui lâeccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia lâinerzia del titolare, senza che rilevi lâerronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte, deve esser coniugato con quello secondo cui quando, come nella specie, si è in presenza di pluralitĂ di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituisce un distinto credito, è necessario che lâelemento costitutivo dellâeccezione sia specificato, dovendo il convenuto precisare, appunto, il momento iniziale dellâinerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati;
â Cass. n. 33320 del 2018, che ha ribadito esser onere della banca, che ha eccepito la prescrizione, fornire la prova della decorrenza e quindi della natura solutoria delle rimesse.
4.2. Hanno aderito alla seconda soluzione:
â Cass. n. 2308 del 2017, che ha ritenuto fondata, e cosĂŹ implicitamente ammissibile, lâeccezione di prescrizione formulata dallâistituto di credito, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, evidenziando che la Corte territoriale correttamente si è limitata ad accoglierla solo in parte, distinguendo, tramite lâausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria;
â Cass. n. 18581 del 2017 cit., secondo cui, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, essendo tale incombente estraneo alla disciplina positiva dellâeccezione, che è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè lâinerzia del titolare, e manifestato la volontĂ di avvalersene. La decisione ha ritenuto, in particolare, che unâallegazione nel senso indicato non cessa di esser tale ove la parte interessata correli quellâinerzia anche ad atti (id est, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto fatto valere dellâattore, evidenziando che, cosĂŹ come, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione, non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dellâart. 2033 c.c., non si vede, in conseguenza, perchè debba essere la banca, che eccepisca la prescrizione, ad essere gravata dellâonere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la prescrizione possa, poi, in concreto operare);
â Cass. n. 4372 del 2018 cit., del medesimo tenore. Nel ribadire che lâeccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè lâinerzia del titolare, e manifestato la volontĂ di avvalersene, specifica come la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerga dagli estratti conto che il correntista, attore nellâazione di ripetizione, ha lâonere di produrre in giudizio. Riafferma che non sussistono ragioni per distinguere lâonere di allegazione del correntista da quello della banca, richiamando, al riguardo, la giurisprudenza di legittimitĂ formatasi sullâazione revocatoria in tema di rimesse bancarie riferita alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (di cui si è sopra dato conto al p. 3.). La decisione conclude affermando che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dellâeccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrĂ al giudice, anche con lâausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dellâindebito e della prescrizione;
â Cass. n. 5571 del 2018, che, nel cassare la decisione dâappello che aveva ritenuto inammissibile lâeccezione di prescrizione, afferma, che per principio consolidato, lâeccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia lâinerzia del titolare, senza che rilevi lâerronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte;
â Cass. n. 18144 del 2018, che ripercorre gli argomenti svolti dalle sentenze n. 18581 del 2017 e n. 4372 del 2018, rilevando che in un quadro processuale definito dagli estratti conto non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, e che, una volta che la parte convenuta abbia formulato lâeccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, non potendosi considerare quali pagamenti;
â Cass. n. 30885 del 2018, che, nel rigettare il motivo di ricorso del correntista, secondo cui la Corte del merito avrebbe eluso gli oneri delle parti attribuendo la ricerca ufficiosa del thema decidendum al CTU anzichè alla parte, che aveva genericamente eccepito la prescrizione decennale dei presunti pagamenti indebiti, ha ricondotto la questione nellâambito della qualificazione dei fatti rilevati e riepilogati in chiave ricostruttiva dal CTU, affermando che lâaccertamento della natura dei versamenti era dipeso dalla condivisione da parte del giudice dellâaffermazione svolta dal CTU, circa la mancanza di unâapposita convenzione di affidamento di credito bancario e lâesclusione della natura ripristinatoria dei versamenti con applicazione della prescrizione, solo, con riferimento ai âpagamentiâ effettuati nel decennio anteriore alla domanda giudiziale;
â Cass. n. 2660 del 2019, che, nel ricostruire il modo in cui si atteggia lâonere della prova nei giudizi in esame, ha affermato che, nel formulare lâeccezione di prescrizione, lâistituto di credito ha lâonere di dedurre lâinerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata, aggiungendo che lâeccezione è comunque validamente proposta, quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè lâinerzia del titolare, e manifestato la volontĂ di avvalersene.
4.3. Si colloca in una posizione intermedia Cass. n. 12977 del 2018, che lâordinanza interlocutoria menziona tra quelle adesive alla prima soluzione. Tale sentenza condivide, in effetti, il presupposto da cui muovono quelle decisioni (che peraltro vengono richiamate), secondo cui, in costanza di rapporto, i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens allâaccipiens sicchè una diversa finalizzazione dei versamenti deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione, quale fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio ex adverso. La decisione conclude affermando che grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, lâonere di allegare, ai fini dellâammissibilitĂ dellâeccezione di prescrizione â e poi di provare, ai fini della fondatezza dellâeccezione â non solo il mero decorso del tempo, ma anche lâulteriore circostanza dellâavvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dellâaffidamento. Tale attivitĂ di allegazione, per quanto âattenuataâ nella relativa deduzione e, cioè, senza la necessitĂ di unâallegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie, deve, però, recare un grado di specificitĂ tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata), non potendo il giudice supplire allâomesso assolvimento di tali oneri, individuando dâufficio i versamenti solutori. Diversamente, in caso di conto non âaffidatoâ, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente.
5. Per la composizione del contrasto, il Collegio ritiene opportuno ricordare che, in generale, la nozione di allegazione âin senso proprioâ, che è quella che qui rileva, si identifica con lâaffermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dellâazione o dellâeccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali). Eâ, poi, necessario precisare che non rientra nellâambito dellâonere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attivitĂ riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti.
5.1. Lâart. 163 c.p.c., n. 4, impone allâattore lâallegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullitĂ , ex art. 164 c.p.c., comma 4, lâomessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che lâadempimento dellâonere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (cfr. SU n. 26242 del 2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che lâincertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nellâesigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice lâimmediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008). La giurisprudenza, sopra menzionata, in tema di allegazioni dovute dal correntista, che agisca in ripetizione di versamenti asseritamente indebiti, costituisce specifica applicazione di tale principio.
5.2. Lâonere di allegazione del convenuto va distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dellâUfficio. Tale distinzione è stata posta in evidenza da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1099 del 1998 (successivamente seguita dalla giurisprudenza di legittimitĂ ), che, nellâambito della contestazione del convenuto, ha, appunto, differenziato il potere di allegazione da quello di rilevazione, nel senso che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attivitĂ di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontĂ della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolaritĂ di unâazione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile lâiniziativa di parte, dovendosi, in ogni altro caso ritenere la rilevabilitĂ dâufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.
5.3. Eâ, quindi, necessario rimarcare che, pur nella loro indiscutibile connessione, lâonere di allegazione è concettualmente distinto dallâonere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dellâeccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che lâaver assolto allâonere di allegazione non significa avere proposto una domanda o unâeccezione fondata, in quanto lâallegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.
6. Nello specifico tema della prescrizione estintiva, oggetto della presente disamina, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002 â anchâessa menzionata nellâordinanza interlocutoria â hanno chiarito che il relativo elemento costitutivo è rappresentato dallâinerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dellâeffetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente lâidentificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare lâeccezione â che, comâè noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto â implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontĂ di profittare di quellâeffetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dellâinerzia) le norme applicabili al caso di specie, lâidentificazione delle quali spetta al giudice, che â previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione â potrĂ applicare una norma di previsione di un termine diverso.
In particolare, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dallâart. 2934 c.c., secondo cui âogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla leggeâ, la sentenza n. 10955 in esame, chiamata a dirimere il contrasto esistente circa la necessitĂ che la parte che formuli tale eccezione debba o meno specificare il lasso di tempo a ciò necessario, è pervenuta alla esposta conclusione, evidenziando che lâidentificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde lâeccezione di prescrizione, va correttamente compiuta alla stregua del âfatto principaleâ e che tale fatto va individuato nellâinerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltanto come la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente, che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione. Si è, pertanto, precisato che non esistono tanti tipi di prescrizione in relazione al tempo del suo maturarsi, e correlativamente, con lâindicazione di un termine o di un altro non si formula una nuova eccezione âfermo restando, in ogni caso, che lâeccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte siasi limitata ad invocare lâeffetto estintivo dellâinerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficienteâ.
7. In linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietĂ dellâindicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione, secondo la giurisprudenza indicata al p. 4.2.
Deve, infatti, ribadirsi che lâelemento qualificante dellâeccezione di prescrizione è lâallegazione dellâinerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette lâinvocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilitĂ dellâeccezione, che tale inerzia sia âparticolarmente connotataâ in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti lâintroduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria lâindicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento â e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto â che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 c.c. e segg.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dellâammissibilitĂ dellâeccezione.
Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validitĂ della domanda di ripetizione e dellâammissibilitĂ dellâeccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al p. 3., potrĂ limitarsi ad indicare lâesistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrĂ limitarsi ad allegare lâinerzia dellâattore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare.
Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterĂ la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dellâonere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.
8. A soluzione del contrasto, va, in conclusione, posto il seguente principio di diritto: âlâonere di allegazione gravante sullâistituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre lâeccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito lâazione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con lâaffermazione dellâinerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria lâindicazione di specifiche rimesse solutorieâ.
9. Procedendo, quindi, allo scrutinio dei motivi, il primo, con cui la SocietĂ ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2938,2697 e 2727 c.c., per esser stata ritenuta ammissibile lâeccezione di prescrizione formulata ex adverso, nonostante fosse genericamente riferita a tutti i versamenti eseguiti, senza alcuna indicazione delle rimesse solutorie, va, in conseguenza rigettato.
9.1. La tesi propugnata dalla ricorrente si fonda, infatti sullâorientamento, che è stato qui disatteso, che afferma inammissibile lâeccezione di prescrizione della Banca, che ometta di indicare le rimesse solutorie.
Va, ancora, rilevato che gli argomenti trattati dalla ricorrente nella seconda memoria del 13 maggio 2019 e svolti, anche, in sede di discussione â relativi alla necessitĂ di accertare la copertura del conto con riferimento al saldo disponibile e non anche al saldo contabile o al saldo per valuta â sono estranei al dibattito processuale: di tale tema dâindagine, infatti, non vi è traccia in seno al ricorso, che, senza nulla dedurre circa il criterio di riconoscimento dei versamenti solutori e della relativa data, si è limitato a criticare, nei sensi di cui si è detto, la formulazione dellâeccezione avversaria. 9.2. Peraltro, anche per tale verso, la questione potrebbe rilevare ai fini della fondatezza dellâeccezione di prescrizione (in tesi, da riferire allâepoca di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni e da provare mediante opportuna produzione documentale), ma nulla sposterebbe in termini di onere di allegazione dellâeccezione stessa, oggetto della censura.
10. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dellâart. 2697 c.c., per non esser stato considerato idoneo atto interruttivo della prescrizione la prodotta missiva del 29.5.2005 annoverata tra gli allegati della perizia contabile, di determinazione del saldo, a firma della Dott. V.S.. In particolare, la ricorrente afferma che, in base a tale missiva, il periodo non prescritto retroagisce di circa un anno, rispetto al periodo considerato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale.
10.1. Il motivo è inammissibile. Il tema dellâapprezzamento di un atto interruttivo della prescrizione è stato affrontato da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 15661 del 2005, che, richiamata la precedente pronuncia n. 1099 del 1998, sopra citata al p. 5.2., hanno affermato il principio secondo cui lâeccezione di interruzione della prescrizione integra unâeccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata dâufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Con la successiva ordinanza n. 10531 del 2013 è stato, inoltre, chiarito che il rilievo dâufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione.
10.2. Alla stregua di tali condivisi principi, ed al di lĂ dellâeccepita carenza di autosufficienza del motivo, la questione della valutazione in termini di idoneo atto interruttivo della prescrizione si risolve non nel supposto malgoverno della disposizione dellâart. 2697 c.c., in tema di riparto dellâonere della prova, ma, direttamente, nellâerroneo o, al limite, nel mancato apprezzamento del contenuto di tale missiva. La critica attiene dunque o ad una valutazione di merito, qui insindacabile, circa il mancato riconoscimento degli effetti della missiva nei termini sperati, implicito nellâindividuazione di un termine diverso, o nella totale mancata considerazione della missiva stessa. Ma, anche in tale secondo senso, il motivo che, svolge una violazione di legge, non è formulato ammissibilmente, potendo al piĂš esser dedotta, ma ciò non è stato fatto, la violazione del numero 5 dellâart. 360, comma 1, che, secondo parte della giurisprudenza di legittimitĂ (Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016), consente di censurare il mancato esame di un documento, quando abbia determinato lâomissione della motivazione su un punto decisivo della controversia.
11. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dellâart. 2033 c.c., per esser gli interessi legali stati fatti decorrere dalla domanda invece che dai precedenti atti di costituzione in mora. In proposito, la ricorrente afferma di aver depositato, oltre che la missiva citata nel precedente motivo, anche due raccomandate a.r. del 9.3.2006, riferite ai due c/c, con le quali aveva richiesto la restituzione di importi, specificamente indicati, per ciascuno di essi, e sostiene che, secondo una pregevole giurisprudenza, che supera il tradizionale indirizzo, la disposizione di cui allâart. 2033 c.c., secondo cui chi ha ricevuto in buona fede un pagamento indebito è tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno della domanda, va interpretata nel senso di domanda amministrativa di messa in mora e non di domanda giudiziale.
11.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla Banca, il motivo è ammissibile. La SocietĂ non aveva, infatti, lâonere di contestare con lâappello la mancata considerazione di dette raccomandate, da parte del CTU, essendo stata soccombente in prime cure sulla questione pregiudiziale della legittimazione; nè la censura può dirsi generica, in quanto contiene un sintetico resoconto del contenuto di tali missive, la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione pure nuovamente depositate insieme al ricorso -, in osservanza dei precetti di cui allâart. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. SU n. 22726 del 2011); peraltro, come riferisce il ricorrente ed è riconosciuto ex adverso (cfr. memoria in vista dellâadunanza del 18.6.2018), il computo a ritroso del CTU, recepito dalla Corte del merito, muove da un atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, del 15.5.2006, mentre gli interessi sono stati riconosciuti a decorrere dalla domanda giudiziale del 16.6.2006, talchè la questione di diritto, posta con la censura, andrebbe, comunque, affrontata.
11.2. Il motivo è anche fondato. Queste le ragioni.
11.3. Come rammenta la SocietĂ , secondo la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria (tra le tante, Cass. 3912 del 2018; n. 10161 del 2016; n. 9934 del 2016; n. 4436 del 2014; n. 17558 del 2006; n. 4745 del 2005; n. 1581 del 2004; n. 11969 del 1992), nella ripetizione dellâindebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dellâaccipiens, che non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione dellâapposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora, e ciò in quanto allâindebito si ritiene applicabile la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dellâart. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Si è anche posto in evidenza che, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, lâart. 2033 c.c., è, perciò, norma parzialmente derogatoria rispetto sia allâart. 1282 c.c., che allâart. 1224 c.c..
11.4. Queste Sezioni Unite hanno affrontato il tema della decorrenza degli interessi in ipotesi di ripetizione dâindebito, con la sentenza n. 7269 del 1994, in tema di domanda restitutoria di somme indebitamente versate per contributi assicurativi dal datore di lavoro allâI.N.P.S. Dopo aver ricordato lo stato della giurisprudenza di legittimitĂ , nei sensi appena esposti, la decisione ha evidenziato che in materia previdenziale, in forza della specialitĂ della normativa, la domanda giudiziale deve esser preceduta dalla domanda amministrativa (che costituisce una condizione di proponibilitĂ della prima), ed ha concluso affermando che gli interessi decorrono non giĂ dalla domanda giudiziale ma dalla precedente domanda amministrativa, che non può esser considerata come una mera richiesta di restituzione â avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per lâidoneitĂ a rendere consapevole lâaccipiens dellâindebito nel quale versa- e tenuto conto che, unâinterpretazione restrittiva del termine âdomandaâ nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimitĂ costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Con le successive sentenze n. 5624 del 2009 e n. 14886 del 2009, rese in ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro versate in esecuzione di un accordo sullâindennitĂ di espropriazione, divenuto inefficace in seguito allâinterruzione del procedimento ablativo, queste Sezioni Unite hanno ritenuto, con la prima, costituire jus receptum lâaffermazione secondo cui il termine âdomandaâ contenuto nellâart. 2033 c.c., si riferisce alla domanda giudiziale, sicchè gli interessi (compensativi) decorrono âdal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dellâaccipiensâ; e, con la seconda, si sono limitate a dare seguito allâorientamento sopra esposto, richiamandolo espressamente.
11.5. Il fondamento dellâobbligo dellâaccipiens in buona fede di corrispondere gli interessi, ricostruito in riferimento ai principi in tema di possesso, è stato sconfessato con la sentenza n. 7526 del 2011, citata dalla ricorrente. Tale decisione ha posto in evidenza che la formula letterale dellâart. 2033 c.c., riconosce allâattore in ripetizione il diritto agli interessi dalla âdomandaâ senza alcuna connotazione e che la sua qualificazione in termini di âdomanda giudizialeâ si basa su di un fondamento storico non piĂš corrispondente allâattuale sistema del codice civile: il codice del 1865 includeva la restituzione dellâindebito (riprendendo lâart. 1377 del codice francese) nella sezione dei quasi contratti e disciplinava, allâart. 1147 c.c., il solo caso della ricezione in mala fede facendo decorrere gli interessi âdal giorno del pagamentoâ, mentre, per lâipotesi, in quel codice non prevista, della ricezione in buona fede, lâaccipiens veniva considerato non giĂ come debitore per la restituzione, ma come possessore della somma altrui, con conseguente suo obbligo di restituzione dei frutti pervenutigli âdopo la domanda giudizialeâ (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente allâattuale art. 1148 c.c.). E ciò non perchè la domanda giudiziale faceva venir meno lo stato di buona fede (la mala fede sopravvenuta non nuoceva al possessore), ma in virtĂš del principio secondo cui la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa. Lâattuale disciplina codicistica, prosegue la decisione in esame, ha inserito lâistituto della ripetizione dellâindebito nel libro delle obbligazioni, sicchè lâincongruenza circa il fondamento legale della decorrenza degli interessi (la cui natura si afferma non chiaramente definita) va superata portando la materia per intero nel diritto delle obbligazioni, e cioè intendendo la âdomandaâ di cui allâart. 2033, come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219 c.c., comma 1).
A tale principio, pure di sfuggita affermato con la sentenza n. 16657 del 2014, si è dichiaratamente riferita la sentenza n. 22852 del 2015, in tema di applicabilitĂ dei principi dellâindebito in ipotesi di pagamento dellâindennitĂ di espropriazione concordata, e della successiva revoca della dichiarazione di pubblica utilitĂ per ragioni di pubblico interesse. Tale decisione, richiamate le menzionate sentenze Cass. S.U. n. 5624 e n. 14886 del 2009 (trattandosi della medesima questione), ha, infatti, ritenuto che, in tema di ripetizione dâindebito oggettivo, lâespressione âdomandaâ di cui allâart. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dellâart. 1219 c.c., dovendosi considerare lâaccipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c.. Agli argomenti svolti nella precedente decisione n. 7526 del 2011, la sentenza ne ha aggiunto uno letterale, a dimostrazione della diversitĂ della disciplina del possesso rispetto a quella delle obbligazioni, ed un altro desunto dalla comparazione giuridica con lâordinamento tedesco.
12. Il Collegio ritiene di aderire a tale seconda esegesi dellâart. 2033 c.c.. Oltre al superamento delle ragioni storiche sopra esposte (per la specifica previsione della spettanza degli interessi in ipotesi dâindebito oggettivo ricevuto in buona fede), idonee a dar conto della genesi della considerazione dellâaccipiens come possessore piuttosto che come debitore, onde escludere la correttezza della tesi che sovrappone dette situazioni giuridiche milita, anzitutto, il dato normativo.
12.1. Lâart. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi âdal giorno della domandaâ, laddove lâart. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili âfino al giorno della domanda giudizialeâ. La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dellâaccipiens in buona fede â non sia ulteriormente connotata in termini di âgiudizialeâ non è fatto in sè neutro e consente, giĂ in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla âdomandaâ, il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dellâatto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dellâinterruzione della prescrizione, nellâart. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la âdomanda proposta nel corso di un giudizioâ). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nellâaffermare che il termine âricorsoâ contenuto nellâart. 1137 c.c. (nel testo antecedente la modifica di cui alla L. n. 220 del 2012, art. 15) non vale ad identificare la forma che deve assumere lâatto introduttivo dei giudizi dâimpugnativa delle delibere condominiali, hanno giĂ evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo â il codice civile â destinato alla configurazione dei diritti e allâapprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico.
12.2. Da un punto di vista sistematico, va, poi, rilevato che il possessore, in virtĂš dellâapparenza di veritĂ che è data al suo titolo dalla buona fede (che si presume), non cessa di esser tale nè diventa mero detentore per il solo fatto che un terzo rivendichi il bene, seppure con una richiesta formale, in tesi analoga a quella idonea alla costituzione in mora: gli effetti della sentenza retroagiscono, infatti, alla âdomanda giudizialeâ, di cui parla lâart. 1148 c.c., non perchè la relativa proposizione produca lâeffetto della costituzione in mora, ma perchè lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, mentre, comâè noto, i tempi del processo non possono gravare sulla parte rimasta vittoriosa.
In caso dâindebito oggettivo, invece, il legislatore, come affermato da accorta dottrina, non si preoccupa di qualificare la situazione che lo determina, e non prende neppure posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietĂ della cosa pagata oppure ne trasferisca il solo possesso: si limita piĂš semplicemente a prendere atto che manca un presupposto legale affinchè la prestazione corrisposta possa esser mantenuta, e concede alla parte che ha effettuato il pagamento il diritto di riprendersi quanto pagato. Il principio ha avuto lâavallo di queste Sezioni Unite (n. 14828 del 2012), che hanno affermato che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, ed in qualsiasi causa in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, lâazione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
12.3. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover superare la propria giurisprudenza, che, nelle decisioni del 2009, ha fatto proprio lâindirizzo tradizionale qualificandolo come jus receptum, ma senza alcuna specifica argomentazione, mentre con la decisione del 1994 ha mostrato unâapertura, sia pur settoriale e riferita al valore della domanda amministrativa nelle cause previdenziali, e di dover affermare che i principi che governano lâindebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito lâistituto trova, appunto, la sua sedes materiae.
Il che comporta che, in base ai principi generali, lâobbligo della corresponsione degli interessi da parte dellâaccipiens in buona fede, quale debitore dellâindebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dellâinstaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine âdomandaâ di cui allâart. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui allâart. 1219 c.c..
Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che lâart. 2033 c.c., è norma parzialmente derogatoria rispetto allâart. 1282 c.c., costituendo eccezione â che la disposizione in esame, appunto, ammette â al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima lâutilizzazione del denaro da parte dellâaccipiens in buona fede prima della âdomandaâ nel senso qui specificato.
12.4. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: âAi fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione dâindebito oggettivo, il termine âdomandaâ, di cui allâart. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dellâart. 1219 c.c.â.
13. La sentenza va dunque, cassata con rinvio, per i necessari accertamenti, restando in conseguenza assorbito quarto motivo, con cui si è censurata la statuizione di compensazione delle spese, per la ritenuta reciproca soccombenza. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte dâAppello di Lecce in diversa composizione, provvederĂ , anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimitĂ .
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, inammissibile il secondo, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte dâAppello di Lecce in diversa composizione.
CosĂŹ deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2019





