Fatto

Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Genova ha accolto l’impugnazione di C.G., e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 3008 del 20.12.2001, ha condannato il Ministero della salute, la Regione Liguria e l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) – il primo per il periodo fino al 31.12.2000; la seconda per il periodo fino al 19.7.2001; la terza per il periodo successivo – al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art 1.
La cassazione detta sentenza è stata chiesta, con ricorso strutturato in tre motivi, dalla Regione Liguria, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; non hanno svolto attività di resistenza le parti intimate.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite per la verifica della giurisdizione ordinaria, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro resa in esito all’udienza pubblica del 21 febbraio 2005.

Diritto

I motivi di ricorso non sono attinenti alla giurisdizione, siccome la sentenza impugnata è censurata: per aver erroneamente dichiarato la contumacia della Regione nel giudizio di appello (primo motivo); per avere ritenuto la legittimazione passiva della stessa Regione, mentre le funzioni relative all’erogazione dell’indennizzo le erano state trasferite dallo Stato solo a far data dal 22 febbraio 2001, facendo tuttavia salva la competenza statale per le istanze di indennizzo presentate in epoca precedente (secondo e terzo motivo). La causa è stata assegnata alle Sezioni unite a seguito dell’ordinanza della Sezione lavoro della Corte, con la quale, considerata la richiesta del Pubblico ministero di dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria, è stata ravvisata la competenza delle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, per la risoluzione della questione di giurisdizione connessa alle previsioni di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 7, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 204 del 2004, relativamente alla prestazione richiesta e alla data di proposizione della domanda giudiziale (18 giugno 2001).
La Corte, a Sezioni unite, dichiara l’appartenenza della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Va premesso che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente della integrità psico-fisica, il “diritto” ad un indennizzo da parte dello Stato; non è consentito, perciò dubitare della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata l’amministrazione ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto, all’art. 6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliere è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente (vedi Cass. S.u. n. 9 del 2000).
Non si configura, inoltre, materia di giurisdizione esclusiva amministrativa. A seguito della sentenza costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale…” (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e), nel testo di cui alla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a)). Pertanto, nella materia dei servizi pubblici, sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonchè…”.
Ne consegue che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall’art. 442 epe. (vedi Cass. S.U. n. 13548 del 2005).
In base alle considerazioni svolte, deve essere affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia; a norma dell’art. 142, disp. att. cod. proc. civ., la causa è rimessa alla Sezione lavoro della Corte per l’esame dei motivi di ricorso e l’adozione dei provvedimenti consequenziali all’esito complessivo del giudizio di Cassazione.

P.Q.M

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria; rimette la causa alla Sezione lavoro per l’esame del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006