Cassazione civile, sez. unite, 12 aprile 2021, n. 9549
Fatti in causa
Il COA di Bolzano disponeva lâapertura di un procedimento disciplinare a carico dellâAvv. M.F. , addebitandogli la violazione del regolamento di formazione continua adottato da detto Ordine con Delib. 25 maggio 2007, per non avere assolto lâobbligo formativo previsto dallâart. 9 nel triennio 2008/2010, atteso che aveva raggiunto il numero di 29 crediti in luogo del tetto di 50 ore prescritto.
Il COA di Bolzano, con la decisione pubblicata il 26 novembre 2004, riconosceva la fondatezza dellâaddebito ed irrogava allâincolpato la sanzione della censura.
Su impugnazione dellâAvv. M. il Consiglio Nazionale forense, con decisione n. 124/2020, depositata il 17 luglio 2020, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la sanzione da applicare allâincolpato in quella dellâavvertimento.
Secondo il CNF i due profili censori proposti dal ricorrente, volti a sostenere, da un lato, la possibilitĂ di assolvere lâobbligo formativo anche attraverso una professionalitĂ aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense e, dallâaltro lato, la rilevanza degli impegni lavorativi tale da giustificare una deroga allâobbligo formativo, erano destituiti di fondamento. Quanto al primo, il CNF richiamava i precedenti resi dal medesimo organo che aveva chiarito lâimpossibilitĂ di considerare ai fini dellâobbligo formativo lâesperienza professionale maturata in un settore del diritto o il generico richiamo allâattivitĂ formativa svolta in proprio su materie di interesse. Sul secondo profilo, il CNF rilevava che lâobbligo formativo non poteva subire deroga in ragione degli impegni professionali ritenuti assorbenti, ancora una volta richiamando i principi espressi dallo stesso CNF in precedenti decisioni.
Il CNF, peraltro, ritenendo che lâincolpazione formulata nei confronti dellâAvv. M. era stata formulata sulla base dellâart. 13 del C.D.F. previgente, poi integrato dal regolamento sulla formazione permanente approvato dal CNF il 13.7.2007, corrispondente al nuovo art. 15 del C.D.F. in cui non era indicato un autonomo apparato sanzionatorio, riteneva di dovere applicare allâAvv. M. , in forza del principio del favor rei - in applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, lâart. 70, comma 6 dello stesso codice deontologico e la sanzione dellâammonimento per la violazione del regolamento del CNF e del Consiglio dellâordine di appartenenza.
LâAvv. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il COA di Bolzano, il CNF ed il Ministero della giustizia non si sono costituiti.
Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta insistendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale forense che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel Procuratore generale presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., S.U., 6 giugno 2003, n. 9075; 7 dicembre 2006, n. 26182; 13 giugno 2008, n. 19513; 24 gennaio 2013, n. 1716; 24 febbraio 2015, n. 3670; 27 dicembre 2016, n. 26996; 18 aprile 2018, n. 9558).
1.1 Analoga statuizione di inammissibilitĂ va adottata con riguardo al ricorso notificato al Ministro della Giustizia, anchâesso privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio iura novit curia e della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 11, comma 2, in relazione allâart. 101 Cost., comma 2.
2.1. Secondo il ricorrente il CNF avrebbe dovuto rilevare ex officio la causa di esclusione della rilevanza disciplinare della mancata osservanza dellâobbligo di formazione, tenuto conto che nel triennio di riferimento il ricorrente aveva raggiunto - in data 22.11.2010 - il sessantesimo anno di etĂ e che, quindi, trovava applicazione lâesenzione prevista dalla L. n. 247 del 2012, art. 11, vigente al momento della irrogazione della sanzione.
2.2. Evidenziava che la sentenza impugnata aveva totalmente tralasciato di esaminare tale profilo.
3. Il ricorrente ha, poi, prospettato il vizio di motivazione perplessa, incongrua ed illogica âintegrante il disvalore insito nel criterio epistemico-giuridico fatto palese dal brocardo prevaricatio est transire dicendaâ, nonchĂŠ il vizio logico-giuridico di artificiosa superfetazione/inferenza concettuale non abilitata dalla logica formale (ex falso quod libet). Il ricorrente si riportava, quindi, al contenuto della memoria depositata il 24.5.2018, da valere come motivi di impugnazione della sentenza, concernenti le modalitĂ di acquisizione aliunde della professionalitĂ rispetto a quelle regolamentate dallâOrdine professionale, con conseguente annullamento della sentenza adottata dal COA di Bolzano, al fine di ripristinare la legalitĂ .
4. Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è inammissibile, non ricorrendo nella sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente contestato, tenuto conto che questâultima risponde ai criteri fissati da queste Sezioni Unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
4.1. Ă noto, infatti, che in ragione del regime previsto dal nuovo testo dellâart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla sentenza gravata, lâimpugnazione della sentenza di merito è consentita soltanto per lââomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiâ. Si è poi aggiunto che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dallâart. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimitĂ . Ne consegue che lâanomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene allâesistenza della motivazione in sĂŠ, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di âsufficienzaâ, nella âmancanza assoluta di motivazione sotto lâaspetto materiale e graficoâ, nella âmotivazione apparenteâ, nel âcontrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabiliâ, nella âmotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibileâ (sul punto, tra varie, Cass., S.U., 7 aprile 2014, 8053; Cass., S.U., 20 ottobre 2015, n. 21216 e 28 ottobre 2015, n. 21948).
4.2. Orbene, nel caso di specie, il CNF ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione che ha disatteso il ricorso proposto dallâAvv. M. , esplicitando lâinfondatezza dei rilievi dallo stesso esposti alla sentenza del COA di Bolzano tanto con riferimento alle modalitĂ di assolvimento dellâobbligo formativo che allâimpossibilitĂ di ritenere esonerato lâavvocato da siffatto obbligo in ragione del carico rappresentato dallâattivitĂ professionale svolta.
4.3. Peraltro, la medesima censura, nella parte in cui prospetta un vizio di illogicitĂ della decisione, laddove avrebbe omesso di valutare, ai fini dellâassolvimento dellâobbligo formativo, lâattivitĂ di autoformazione aliunde svolta dal ricorrente, è parimenti inammissibile, censurando, sotto il profilo di un vizio di natura processuale, un vizio di violazione di legge, correlato alla non corretta applicazione della disciplina normativa in tema di obblighi di formazione. Violazione che va recisamente esclusa, considerando che il CNF si è pienamente conformato alla previsione contenuta nel regolamento relativo alla formazione continua adottato dal COA di Bolzano, laddove indica espressamente le attivitĂ formative e gli eventi formativi che consentono lâassolvimento dellâobbligo di formazione, fra i quali è esclusa lâattivitĂ di autoformazione correlata allâattivitĂ professionale. Ciò, peraltro, in piena linea di continuitĂ con lâorientamento espresso in maniera consolidata dal CNF, a cui tenore lâobbligo di formazione continua dellâavvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dellâattivitĂ autoformativa - sent. CNF n. 204/2017 - o anche solo attenuato dagli impegni professionali svolti dallâavvocato stesso - sent. CNF 58/2018.
4.4. Orbene, tale conclusione deve ribadirsi con riguardo al caso di specie, nel quale lâinosservanza del regolamento di formazione dellâOrdine professionale di Bolzano risulta non contestata dallo stesso ricorrente, il quale non ha dimostrato che rispetto al monte ore di attivitĂ formative ve ne fossero state altre svolte dal medesimo ricorrente con le forme dettagliata mente indicate nel detto regolamento, quali eventi formativi e attivitĂ formative - cfr. artt. 3 e 4 del detto regolamento.
5. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nei termini di seguito chiariti.
5.1. Occorre anzitutto precisare, in linea con quanto dedotto in via preliminare dal ricorrente, che la questione relativa al raggiungimento del sessantesimo anno di etĂ , dalla quale secondo il ricorrente dovrebbe derivare lâesonero dellâobbligo formativo in relazione alla previsione di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 11, comma 2, deve essere esaminata da questa Corte ancorchĂŠ non sia stata esaminata dal CNF e nemmeno prospettata dal ricorrente dinanzi al CNF.
5.2. Ă necessario premettere che, nel caso di specie, viene in rilievo lâapplicazione di una disposizione normativa che non era esistente al momento della contestazione dellâillecito allâincolpato e che, tuttavia, secondo la prospettazione avrebbe dovuto trovare immediata applicazione, avendo inciso sullâesistenza stessa della violazione deontologica al medesimo contestata. Ragion per cui, secondo il ricorrente, risulterebbe del tutto inconferente il rilievo da parte dellâincolpato della causa esonerativa dellâobbligo formativo al raggiungimento del sessantesimo anno di etĂ , in quanto il giudice deve farne diretta applicazione anche in assenza di domanda o eccezione da parte dellâincolpato.
5.3. Ora, il ricorrente deduce che il CNF avrebbe totalmente omesso di considerare il raggiungimento del sessantesimo anno di etĂ nel corso del triennio preso a base dellâinosservanza dellâobbligo formativo - al quale avrebbe peraltro fatto espresso riferimento il Procuratore Generale della Cassazione nel corso del giudizio disciplinare innanzi al CNF - e la conseguente rilevanza della causa di esonero dal detto obbligo prevista dalla L. n. 247 del 2012, art. 11, in vigore fin dalla pendenza del giudizio disciplinare e, dunque, al momento dellâirrogazione della sanzione ed applicabile in ogni caso ex officio e retroattivamente secondo la giurisprudenza disciplinare dello stesso CNF.
5.4. La questione posta dal ricorrente è fondata per quanto attiene alla possibilità del suo esame da parte di queste Sezioni Unite.
5.5. Giova premettere che lâincolpazione rivolta allâodierno ricorrente dal COA di Bolzano ha riguardato lâinosservanza del regolamento sulla formazione continua adottato dallo stesso Ordine professionale con Delib. 25 maggio 2007, per non avere lo stesso assolto lâobbligo formativo in maniera conforme a quanto previsto dallâart. 9 del regolamento anzidetto.
5.6. Orbene, la questione prospettata dal ricorrente con riguardo al raggiungimento del sessantesimo anno di etĂ ed alla sua rilevanza rispetto alla contestazione circa il mancato assolvimento dellâobbligo formativo a fronte del monte ore fissato dal regolamento sulla formazione professionale dellâOrdine degli Avvocati di Bolzano non è preclusa in cassazione (ed è quindi deducibile come motivo di ricorso), trattandosi di questione di diritto che non importa nuovi accertamenti di fatto, considerato anche che, con il ricorso al CNF, il M. aveva mantenuto viva e controversa la questione della sussistenza o meno della violazione dellâobbligo formativo (e quindi dellâilliceitĂ della condotta), sia pure sotto il profilo della (pretesa) insussistenza dellâobbligo in caso di autoformazione.
5.7. In definitiva, è proprio il principio âiura novit curiaâ che eleva la ricerca del âdirittoâ a potere-dovere del giudice - arg. Cass. n. 34158/2019, che può porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, purchĂŠ i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame - cfr. Cass. n. 30607/2018 -.
6. Occorre a questo punto passare allâesame dellâulteriore questione concernente il vizio nel quale sarebbe incorsa la decisione impugnata del CNF per non avere fatto applicazione della causa esonerativa dellâobbligo formativo ricadente sullâAvvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di etĂ , introdotta dalla L. n. 247 del 2012, art. 11, comma 2, in epoca successiva al triennio preso in considerazione nel capo di incolpazione.
6.1. Il tema involge, allâevidenza, la questione della possibilitĂ o meno di applicare retroattivamente lâart. 11, comma 2, L. ult. cit. rispetto alla condotta ascritta nel capo dâincolpazione allâavvocato relativa al non compiuto assolvimento dellâobbligo di formazione nel triennio 2008/2010, antecedente la L. n. 247 del 2012 e le modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense.
6.2. Orbene, per dare risposta al quesito qui prospettato occorre ripercorrere il quadro normativa di riferimento che coinvolge sia la materia degli obblighi di formazione continua degli avvocati, presi in considerazione nel procedimento disciplinare, che le previsioni contenute nel codice deontologico forense vigente al momento della contestazione ed in quello successivamente entrato in vigore.
6.3. Giova muovere dal rilievo che lâobbligo di formazione continua degli avvocati trovava il suo fondamento nel rispetto dei principi fissati dal previgente codice deontologico forense e, in particolare, nellâart. 12 - principio di competenza - e nellâart. 13.
6.4. In particolare, questâultima disposizione, vigente al momento della contestazione formulata a carico dellâodierno ricorrente, cosĂŹ recitava: âĂ dovere dellâavvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga lâattivitĂ . I. Lâavvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. Ă dovere deontologico dellâavvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dellâordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativiâ.
6.5. In relazione a tale quadro regolamentare il CNF aveva varato il regolamento per la formazione continua in data 13 luglio 2007.
6.6. Tale strumento normativo, oltre a fissare il regime dei crediti formativi e ad individuare le attivitĂ che consentivano lâassolvimento dellâobbligo nel triennio, aveva dedicato lâart. 5, alle ipotesi di esonero del detto obbligo, chiarendo che: â1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo lâobbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonchĂŠ i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dellâordine, su domanda dellâinteressato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalitĂ , lâiscritto dallo svolgimento dellâattivitĂ formativa, nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dellâuomo o della donna di doveri collegati alla paternitĂ o alla maternitĂ in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dellâattivitĂ professionale o trasferimento di questa allâesterno o altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dellâordine può altresĂŹ dispensare dallâobbligo formativo, in tutto o in parte, lâiscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione allâalbo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attivitĂ , della quantitĂ e qualitĂ della attivitĂ professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. Lâesonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dellâimpedimento. 4. Allâesonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dellâesonero, al suo contenuto ed alle sue modalitĂ , se parzialeâ.
6.7. Il comma 2, prima parte, dellâart. 6 del detto regolamento sanciva, poi, il principio che âCostituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dellâobbligo formativoâ.
6.8. Quanto alla disciplina transitoria, lâart. 11 del regolamento ha posto settembre 2007 come data di entrata in vigore dello stesso, stabilendo al comma 3 che âNel primo triennio di valutazione i crediti formativi da conseguire erano ridotti a venti per chi avesse compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno dâiscrizione allâalbo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativoâ.
6.9. Occorre a questo punto esaminare il regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio dellâordine degli avvocati di Bolzano con Delib. 14 dicembre 2007, a cui tenore tutti gli avvocati e i praticanti abilitati iscritti, rispettivamente, allâAlbo ed al relativo Registro speciale, hanno lâobbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone lâaggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attivitĂ di formazione professionale continua disciplinate dal detto regolamento, secondo le modalitĂ ivi indicate - art. 1.
6.10. Quanto allâobbligo di formazione relativo al triennio successivo allâentrata in vigore del regolamento stesso, lâart. 9, ha previsto che âIl primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dallâ1 gennaio 2008. In sede di prima applicazione potranno essere presi in considerazione (ai fini della maturazione dei crediti) anche le partecipazioni ad eventi svolti a decorrere dalla data del 26.5.2007. Nel primo triennio di valutazione a partire dallâentrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1 settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1 settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione allâalbo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativoâ.
6.11. CosĂŹ fissato il quadro normativo esistente al momento della contestazione formulata nei confronti dellâAvv. M. con la quale si era ipotizzata, da parte del COA di Bolzano, lâinosservanza dellâobbligo formativo in maniera conforme a quanto prescritto dallâart. 9 del regolamento dello stesso Ordine nel triennio 2008/2010, occorre dare conto delle modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense ed al regime dellâobbligo di formazione continua dellâAvvocato.
6.12. Quanto al primo aspetto, va detto che lâart. 13 del CDF è stato sostituito, per effetto dellâentrata in vigore del nuovo codice deontologico forense, dallâart. 15 del nuovo CDF, in vigore dal 31 gennaio 2014, che sotto la rubrica Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua cosĂŹ recita: âLâavvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivitĂ prevalenteâ.
6.13. In buona sostanza, lâobbligo di formazione continua degli avvocati, giĂ individuato come dovere deontologico allâinterno dellâart. 13 del Codice deontologico forense, imponendo lâosservanza dei regolamenti del CNF e del Consiglio dellâordine, è stato ribadito nellâart. 15 del nuovo CDF.
6.14. Quanto allâapparato sanzionatorio, lâinosservanza di tale obbligo deontologico è punita dal nuovo codice deontologico con la sanzione dellâavvertimento prevista dallâart. 70, comma 6 dello stesso nuovo CDF, laddove precisa che lâavvocato è tenuto a rispettare i regolamenti dei CNF e del Consiglio dellâordine di appartenenza concernenti gli obblighi e programmi formativi.
6.15. Passando ora alle modifiche concernenti il sistema della formazione professionale degli avvocati, giova ricordare che la L. n. 247 del 2012, art. 11, che ha modificato lâordinamento professionale forense, nel prevedere a carico dellâavvocato lâobbligo di formazione continua, ha cosĂŹ stabilito: â1. Lâavvocato ha lâobbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualitĂ delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nellâinteresse dei clienti e dellâamministrazione della giustiziaâ.
6.16. Ed è stato poi dellâart. 11, comma 2 ult. cit. ad avere introdotto una nuova causa di esonero dallâobbligo formativo che, ai fini del presente giudizio, è quella che riguarda espressamente âgli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione allâalbo o dopo il compimento del sessantesimo anno di etĂ â.
6.17. Il comma 3 dello stesso art. 11 ha poi previsto che âIl CNF stabilisce le modalitĂ e le condizioni per lâassolvimento dellâobbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e lâorganizzazione dellâattivitĂ di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando lâattuale sistema dei crediti formativiâ.
6.18. Giova ancora ricordare che con lâart. 1, comma 3 della stessa legge si è disposto che âAllâattuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forenseâ.
6.19. Il Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 reso dal CNF, entrato in vigore 11 gennaio 2015, ha poi fissato le regole precise per il conteggio dei crediti - cfr. art. 12, comma 5, ove si prevede che âOgni anno lâiscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. Ă consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nellâambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualitĂ consecutive allâinterno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionaleâ - ed, in linea con la previsione di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 11, comma 3, concernente lâesonero dellâobbligo di formazione, ha ribadito con lâart. 15, per quel che ancora qui rileva, che âSono esentati dallâobbligo di formazione... gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione allâalbo o dopo il compimento del sessantesimo anno di etĂ â.
6.20. CosĂŹ chiarito il complesso quadro normativo di riferimento, occorre a questo punto verificare se le modifiche introdotte dalla L. n. 247 del 2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014 in punto di previsione della nuova causa di esonero dallâobbligo di formazione possano trovare applicazione rispetto a condotte relative allâobbligo formativo svoltesi in epoca anteriore alla loro approvazione.
6.21. Sul punto giova ricordare che la L. n. 247 del 2012, art. 3, commi 3 e 4, ha previsto che âLâavvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi dellâart. 35, comma 1, lett. d) e art. 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che lâavvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dallâosservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere lâespressa indicazione della sanzione applicabile... Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialeâ.
6.22. Lâart. 65, comma 1 L. ult. cit. ha poi previsto che âFino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamateâ, mentre dello stesso art. 65, comma 5, ha disposto che âLe norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piĂš favorevoli per lâincolpatoâ.
6.23. Si pone, dunque, il problema di stabilire se la previsione concernente lâesonero dallâobbligo formativo per gli ultrasessantenni possa essere applicata retroattivamente ai procedimenti riguardanti la verifica del rispetto dellâobbligo formativo del difensore relativo a periodi precedenti rispetto a quelli disciplinati dalla L. n. 247 del 2012 e dal regolamento CNF n. 6/2014.
6.24. A tale quesito occorre dare risposta positiva, dovendosi ritenere applicabile al presente giudizio la disciplina transitoria di cui dellâart. 65, comma 5 L. ult. cit..
6.25. Ed invero, queste Sezioni Unite, in linea con quanto affermato in precedenza da Cass., S.U., 16 febbraio 2015, n. 3023, hanno avuto modo di precisare che la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, è dedicato al nuovo codice deontologico, sicchĂŠ, lungi dallâinvestire lâintero impianto dellâordinamento professionale disciplinare, esso si rivela univocamente improntato a regolare esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e di quelle dellâ(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi incriminatrici a esse rispettivamente correlate) - Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558.
6.26. PiĂš recentemente Cass., S.U., 24 luglio 2018, n. 19653 ha ribadito che la norma di cui al suindicato art. 65, è volta a regolare la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e quindi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico, e in particolare dalla legge, âresta operante il criterio generale dellâirretroattivitĂ delle norme in tema di sanzioni amministrativeâ, attesa la scelta discrezionale del legislatore volta a âpotenziare lâefficacia dissuasiva della sanzione, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi (Corte Cost. 20 luglio 2016, n. 193)â (cfr. Cass., S.U., 18 aprile 2018, n. 9558).
6.27. Orbene, la disposizione di cui alla L. n. 247 del 2012, ricordato art. 11, comma 2 - ribadita quanto allâesonero dellâobbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni, dallâart. 15 del Regolamento sulla formazione continua CNF n. 6/2015, incidendo sulla configurazione dellâobbligo formativo dellâavvocato in maniera innovativa rispetto alla disciplina originariamente prevista e regolata sulla base del regolamento della formazione professionale del COA di Bolzano, attiene sicuramente allâapplicazione retroattiva di norma piĂš favorevole rispetto alle cause di esonero dellâobbligo formativo previste dal regolamento per la formazione continua adottato dal COA di Bolzano con Delib. 25 maggio 2007, per il periodo compreso nel triennio 2008/2010, andando a diversamente conformare, in senso meno ampio che in precedenza, lâobbligo di formazione continua nei riguardi dellâavvocato che abbia raggiunto il sessantesimo anno di etĂ .
6.28. Tale conclusione è, peraltro, in linea non solo con quanto ritenuto dal CNF - cfr. parere CNF 25 ottobre 2017 n. 97, sent. n. 155/2018 e CNF sent. n. 123/2015 - ma con la stessa pronunzia qui esaminata che aveva ritenuto applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, nella parte in cui âha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor reiâ, irrogando allâAvv. M. la sanzione dellâavvertimento.
6.29. Orbene, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra riportato deve ritenersi che lâintroduzione della causa di esonero prevista dalla L. n. 247 del 2012, art. 11, comma 2, incidendo sugli obblighi di formazione professionale fissati dal codice deontologico sia nella versione vigente al momento della contestazione che in quella successiva - ritenuta applicabile dal CNF in relazione allâoperativitĂ della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5 - avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice disciplinare, in quanto questâultimo non doveva compiere alcun accertamento di fatti diversi da quelli prospettati dal ricorrente e lâetĂ dello stesso emergeva dagli atti in possesso del CNF, oltre che dallâintestazione della sentenza, riportante la data di nascita dellâAvv. M. - 22.11.1950, e dal codice fiscale dello stesso.
6.30. Ha dunque errato il CNF nel non fare applicazione della disposizione normativa di cui alla L. n. 241 del 2017, art. 11, comma 2, che, in quanto destinata a regimentare in maniera innovativa e piĂš favorevole per lâincolpato lâobbligo formativo imposto allâavvocato, dalla cui inosservanza deriva la violazione dellâart. 15 del codice deontologico forense in vigore dal 31 gennaio 2014, era invece destinata a trovare immediata applicazione in forza della norma transitoria prevista dalla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5.
6.31. Resta soltanto da aggiungere che non spetta a queste Sezioni Unite in questa sede verificare lâincidenza della previsione contenuta nella L. n. 247 del 2012, art. 11, comma 2, sullâobbligo di formazione continua determinato dal regolamento dellâOrdine di Bolzano e dalle disposizioni successive se piĂš favorevoli allâincolpato, poichĂŠ sul punto è mancata qualunque statuizione da parte del CNF.
6.32. Ferma, dunque, lâapplicabilitĂ della predetta causa di esonero, spetta al CNF valutare in quale misura il sopravvenire della detta causa nel corso del triennio incida sui crediti formativi minimi da conseguire nelle prime due annualitĂ del triennio.
7. Sulla base di tali considerazioni può essere fissato il seguente principio di diritto:
La causa di esonero introdotta dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 11, comma 2 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di etĂ , incidendo in maniera innovativa e piĂš favorevole sullâobbligo deontologico di formazione continua dellâavvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti lâinosservanza dellâobbligo di formazione continua dellâavvocato in relazione a periodi precedenti lâentrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, nella parte in cui prevede che âLe norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piĂš favorevoli per lâincolpatoâ.
8. In conformitĂ a tali considerazioni, va dichiarata lâinammissibilitĂ del ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia e, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.
9. Ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del procedimento di legittimitĂ , atteso lâaccoglimento soltanto parziale del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.
Dichiara irripetibili le spese del procedimento di legittimitĂ .






