Fatto

B.G., licenziato il 29 aprile 1998 dalla Ristop s.r.l., chiedeva al Pretore di Avellino la immediata reintegrazione in via cautelare; ottenutala, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge.
La domanda veniva accolta e la sentenza di primo grado, impugnata dalla Ristop, veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 23 aprile 2003.
I giudici di secondo grado ritenevano che l’illecito contestato al lavoratore (aver sottoscritto la scheda presenza come se avesse prestato attività nel giorno di Pasqua, mentre non aveva lavorato durante tale festività) non fosse di gravità tale da giustificare la irrogazione della massima sanzione disciplinare.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato con memoria, la Ristop s.r.l..
Il lavoratore non si è costituito.

Diritto

1. Denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 2119 c.c., nonchè vizio di motivazione, la difesa della società, ricordato che la contestazione mossa al B. è di aver sottoscritto la scheda di presenza come se avesse prestato la propria attività il giorno di Pasqua, mentre non ha lavorato in tale festività, deduce che i giudici del merito avrebbero dovuto accertare: a) la veridicità del fatto contestato;
b) la sussistenza di un comportamento doloso o colposo del dipendente; c) la proporzione fra l’infrazione e il provvedimento assunto dall’azienda, tenuto conto dell’elemento psicologico, di quello oggettivo, nonchè del ruolo ricoperto dall’interessato presso il datore di lavoro.
Assume che i giudici di appello non hanno seguito l’iter sopra descritto, ma si sono limitati ad accertare che il lunedì successivo alla Pasqua il signor B. aveva svolto una prestazione abnorme (lavorando dalle 2,45 alle 21,30) e sulla scorta di tale fatto hanno trascurato gli altri elementi di indagine evidenziati dal datore di lavoro per cogliere la volontà infedele del dipendente.
Sostiene la illogicità di tale modo di argomentare, che valorizza un fatto estraneo alla condotta contestata, trascurando le testimonianze ( V.) che avevano dimostrato che la annotazione relativa al giorno di Pasqua era stata fatta addirittura in anticipo, così creando una giustificazione diversa da quella addotta dall’interessato, che aveva inizialmente dichiarato di aver così operato perchè doveva recuperare molti riposi lasciati in sospeso e per gestire in modo efficiente la giornata di Pasquetta.
Lamenta che non si è tenuto adeguatamente conto che il signor B. era il responsabile della filiale di Irpinia Nord della società ricorrente, e che allo stesso erano state irrogate le sanzioni della sospensione per 2,5 giorni nel 1997 e per altri 5 giorni a seguito di lettera di contestazione dell’11.2.1998.
Aggiunge che dopo il licenziamento è stato accertato che per altre 11 domeniche il B. aveva segnato la sua presenza pur essendo assente.
Sostiene, quindi, che i giudici non hanno considerato che il comportamento contestato era preordinato e che, anche in considerazione della posizione ricoperta dal signor B. in filiale, sussisteva proporzione fra l’illecito e il licenziamento per giusta causa o, in subordine, per giustificato motivo.
2. Il ricorso non è fondato.
Non è vero che i giudici di appello non abbiano accertato la sussistenza o meno del fatto contestato e non lo abbiano valutato in relazione alla sanzione applicata.
La Corte napoletana ha rilevato che la giustificazione addotta dal dipendente (applicazione della prassi, vigente per il personale subalterno, di registrare la presenza nel giorno precedente l’inizio del turno iniziato dopo la mezzanotte) non era valida, atteso che la posizione sovraordinata ricoperta dal B. gli imponeva di conoscere che tali prassi non era estensibile a lui.
Ha quindi accertato la sussistenza della violazione contestata ma, in considerazione del notevole impegno lavorativo (preordinatamente) espletato nella successiva giornata del lunedì, ha ritenuto che l’illecito, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, non fosse tale da compromettere in modo grave il necessario livello di fiducia esigibile da chi ricopriva il delicato incarico di preposto ad una filiale dell’azienda; non meritasse, quindi, la massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Ha così ritenuto ininfluente la circostanza che il sig. B. avesse riferito al teste V. di non voler lavorare il giorno di Pasqua, e generica la contestazione della recidiva, mentre non erano state provate ulteriori occasioni nelle quali il B. avrebbe registrato falsamente la sua presenza.
Si tratta di un apprezzamento di fatto congruamente motivato, avverso il quale la difesa Ristop oppone una diversa) valutazione, come tale inammissibile in questa sede. Nè valutando la condotta del dipendente nelle due giornate di Pasqua e del successivo lunedì i giudici di merito hanno violato l’art. 2697 c.c., atteso che è dovere del giudice di considerare tutto ciò che risulta comunque ritualmente acquisito agli atti del processo al fine di esprimere un meditato giudizio sulla gravità dell’illecito contestato e sulla congruità della relativa sanzione.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. La mancata costituzione del lavoratore esonera la soccombente dal rimborso di spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2007