Fatto
Con atto depositato in data 17 luglio 1999, la società Le Forme Terracotta Ornaments s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Perugia. Esponeva al riguardo che, con ricorso depositato in data 9 gennaio 1997, si era opposta al decreto ingiuntivo emesso per la revoca degli sgravi contributivi ad essa società riconosciuti, alla stregua del disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4 bis, ed analoga opposizione aveva avanzato con altro ricorso, poi riunito al precedente, avverso il contenuto del verbale di accertamento dell’INPS. A seguito del suddetto gravame la Corte d’appello di Perugina, con sentenza del 22 aprile 2003, accoglieva l’appello ed, in riforma dell’impugnata sentenza, revocava il D.I. n. 1935 del 1996 emesso il 15 novembre 1996 dal Pretore di Perugina, e dichiarava illegittimo il verbale di accertamento dell’INPS n. 54434 isp. 002 del 31 maggio 1996. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte Territoriale osservava che non vi erano elementi per negare i benefici contributivi che, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, erano stati riconosciuti alla s.r.l. Le Forme Terracotta in ragione dell’assunzione di lavoratori collocati in mobilità dalla impresa MCE, non ricorrendo alcuna delle situazione impeditive del riconoscimento del suddetto beneficio. Ed invero, non era configurabile nella fattispecie in esame né un trasferimento d’azienda, né un collegamento o controllo reciproco tra le due società nei termini contemplati dall’art. 2359 c.c., né infine una situazione di “sostanziale” coincidenza degli assetti proprietari della società, a nulla rilevando il rapporto di coniugio sussistente tra il M.S.B., titolare della MCE e, quindi, solo del 10% delle quote di partecipazione della Edilcommerciale, poi Le Forme Terracotta Ornaments, e la C.E., socio di maggioranza ed amministratore unico di quest’ultima società, ma priva di partecipazione alcuna alla MCE. Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la s.r.l. Le Forme Terracotta Ornaments.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4 bis, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva a tale riguardo il ricorrente che, pur dovendosi escludere che la MCE si fosse trasferita nel suo complesso alla società Le Forme, ciò non impediva di certo la ricorrenza della “sostanziale coincidenza” degli assetti proprietari delle due aziende perchè tale requisito, impeditivo del beneficio contributivo rivendicato dalla società, si configura ogniqualvolta si sia in presenza di un nucleo proprietario capace di agire in maniera coordinata e collaborativa. Ne conseguiva l’irrilevanza degli elementi fattuali e probatori valorizzati dalla Corte territoriale e dalla stessa utilizzati per riconoscere la fondatezza della domanda della società Le Forme Terracotta Ornaments.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Ai fini di un ordinato iter argomentativo è opportuno riportare il disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4 bis, che statuisce testualmente: “Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
Orbene, la lettera della norma in questione e la sua ratio, volta ad evitare condotte elusive dirette al non giustificato godimento di benefici contributivi, inducono a ritenere che detti benefici non possano essere riconosciuti alla impresa che assume i lavoratori allorquando si riscontrino condizioni obbiettive o un complesso di elementi fattuali attestanti – pure in assenza di formali collegamenti o di controlli dipendenti dagli assetti proprietari delle rispettive imprese – che dette imprese costantemente operino in maniera coordinata e che il licenziamento di alcuni dipendenti da parte di un impresa e l’assunzione degli stessi da parte di altra impresa finiscano per inserirsi in un piano operativo organico, significativo di una comunanza di interessi concretizzatesi in un comune operare ed in comuni intraprese economiche. Il che da un lato induce a negare i suddetti benefici allorquando il trasferimento del personale non sia espressione di autonoma e libera iniziativa economica ma trovi la sua causale in vicende traslative legislativamente imposte (cfr. per la negazione dei benefici in esame in vicende traslative regolate dall’art. 2112 c.c. tra le altre:
Cass. 22 gennaio 2004 n. 1112; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15207) e dall’altro porta a disconoscere il diritto ad ogni agevolazione contributiva in presenza di situazioni che, pure in presenza di differenziazioni nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote e della non configurabilità di controlli o di concreti poteri gestionali per legge scaturenti da tali assetti societari, facciano ugualmente presumere, “la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare o fare attuare una operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell’altra” (cfr. al riguardo Cass. 1 luglio 2002 n. 9532).
E che il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, debba essere interpretato in una ottica logico-sistematica, emerge dalla ratio dell’istituto dell’indennità di mobilità che, pur essendo da inquadrare tra i cd. “ammortizzatori sociali”, non può non accompagnarsi – come è attestato dal comma 4 del suddetto art. 8 – anche a finalità di mercato volte a soddisfare effettive esigenze aziendali, non escluse quelle di incentivazione ad una occupazione, che risultino strutturalmente stabili, non potendo di certo essere unicamente funzionalizzata alla sola acquisizione di profitti ed all’esclusivo godimento di benefici di legge. In altri termini, nell’accertare l’ambito di operatività della L. n. 223 del 1991, citato articolo 8 e nell’individuazione del significato da assegnare ai termini “controllo” e “collegamento”, adoperati nel comma 4 bis del suddetto articolo, l’approccio ermeneutico non può essere lo stesso di quello da seguire nella lettura dell’art. 2359 c.c., perchè la ratio di quest’ultima norma – volta in buona misura volta alla specificazione dei suddetti termini da valere nell’ambito delle relazioni industriali e della legislazione avente ad oggetto le singole società nonchè i gruppi societari – si differenzia radicalmente da quella della prima disposizione, posta invece a tutela di interessi cui non è di certo estranea una spiccata rilevanza sociale, che impongono all’interprete una lettura estensiva del dato normativo capace di garantirne il perseguimento di detti interessi.
Come è stato, Infatti, osservato da questa Corte di Cassazione: “La norma ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente ed indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione del personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur non giustificate esclusivamente dall’intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così una utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza” (così in motivazione:
Cass. 1 luglio 2002 n. 9532 cit.).
Corollario di quanto sinora detto è che la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata per avere ritenuto spettante alla s.r.l. Le Forme Terracotta Ornaments il diritto ai contributi L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis. Ed invero, la decisione del giudice d’appello è pervenuta a tale conclusione sul presupposto che non sussisteva tra la suddetta società e la MCE un controllo ed un collegamento nei termini previsti dall’art. 2359 c.c. e che non era riscontrabile nella fattispecie in esame nessun elemento impeditivo – per il citato art. 8, comma 4 bis – del riconoscimento del beneficio contributivo, e per avere, appunto, su tale presupposto trascurato di esaminare tutte le circostanze che avevano accompagnato il passaggio alla società Le Forme di alcuni dipendenti messi in precedenza in mobilità dalla MCE. Alla stregua dell’art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice, designato nella Corte d’appello di Firenze, che procederà ad un nuovo esame della controversia, facendo applicazione del presente principio di diritto: “Al riconoscimento del diritto all’indennità di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4 bis, a favore dell’impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti – tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione che si concretizzano in quelle forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 c.c. (anche nel nuovo testo di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano sul piano fattuale in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni(legami di coniugio, di parentela, di affinità o sinanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare o fare attuare operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di una impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti”.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006






