Cassazione civile sez. lavoro, 8 novembre 2021, n. 32473
Rilevato che:
con sentenza n. 13545 del 2014, la Corte dâappello di Firenze ha rigettato lâimpugnazione proposta dallâINAIL avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto in parte la domanda proposta da B.R., impiegata presso la Procura della Repubblica di Firenze, nei riguardi dellâINAIL al fine di ottenere lâindennitĂ di malattia per inabilitĂ assoluta temporanea oltre allâindennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10% in relazione ad un infortunio occorsole lungo il tragitto che stava percorrendo a piedi, in rientro da una breve âpausa caffèâ il (omissis);
il Tribunale, oltre a riconoscere che il rischio assunto dalla lavoratrice non poteva considerarsi generico, permanendo il nesso eziologico con lâattivitĂ lavorativa, posto che la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era assente il servizio bar allâinterno dellâufficio, ha valutato la complessiva percentuale di invaliditĂ considerando anche una precedente invaliditĂ lavorativa;
la Corte dâappello ha confermato le motivazioni del primo giudice, ritenendo che lâevento fosse connesso ed accessorio allâattivitĂ di lavoro e non ricorresse una ipotesi di rischio elettivo;
avverso tale sentenza ricorre lâINAIL con un motivo, relativo alla violazione del t.u. n. 1124 del 1965, art. 2 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12;
resiste con controricorso B.R..
Considerato che:
con lâunico motivo di ricorso, viene in sostanza dedotto che le circostanze caratterizzanti lâinfortunio non sarebbero tali da consentirne la sussunzione nella nozione legale di occasione di lavoro delineata dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2;
si evidenzia, in particolare, che la B. osservava un orario di lavoro continuato dalle ore 9,00 alle 15,00 e che aveva timbrato il cartellino in uscita il giorno (OMISSIS) per effettuare, insieme a due colleghe, la cosiddetta âpausa caffèâ di metĂ mattina presso un vicino bar e che in tale frangente era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro; si era trattato, dunque, di un rischio assunto volontariamente dalla lavoratrice non potendo ravvisarsi nellâesigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con lâattivitĂ lavorativa;
il ricorso è fondato;
la questione di diritto che il motivo propone è quella della corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 secondo il quale lâassicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro;
la giurisprudenza di questa Corte di legittimitĂ si è andata orientando (vd. Cass. n. 6088 del 1995) nel senso di ritenere che la causa violenta in occasione di lavoro, richiesta dal t.u. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 per la indennizzabilitĂ dellâinfortunio, è quella che dĂ occasione, appunto, ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente topografico-cronologico, ma di derivazione eziologica, quanto meno in via mediata e indiretta, non essendo lâassicurazione infortuni, secondo lâintento del legislatore del 1965, finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dallâesplicazione dellâattivitĂ lavorativa (a meno che non si tratti di rischi âaggravatiâ da peculiari circostanze, in presenza delle quali possa dirsi che è ancora una volta il lavoro ad offrire occasione per lâincontro della causa violenta con lâorganismo dellâinfortunato), nĂŠ ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualitĂ di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso lâintegritĂ fisica o mentale (C. Cost. 27-7-1989 n. 462, e, da ult., Cass. 29/3/1993 n. 3744 e 13-10-1992 n. 11172; n. 8538 del 1997; n. 932 del 1999);
lâindennizzabilitĂ , si è detto, non consegue alla mera circostanza che lâinfortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dellâanzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dellâevento quanto lâesposizione a rischio dellâassicurato (Cass. 3744 del 1993 cit., in motivazione);
il rischio può esser quanto meno âimproprioâ ma giammai âelettivoâ (scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze, personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente allâattivitĂ lavorativa, pur latamente intesa, con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento);
nella nozione di âoccasione di lavoroâ cosĂŹ delineata, si esprime il requisito della professionalitĂ del rischio, corrispondente alla specificitĂ della tutela;
in fattispecie analoga alla presente, (Cass. n. 4492 del 1997) ove lâinfortunio si era verificato durante la pausa mensa al di fuori del cantiere edile ove lâinfortunato prestava attivitĂ di lavoro e lungo il percorso seguito per raggiungere un vicino bar, si è disattesa lâopinione secondo la quale la pausa per il caffè faccia parte dellâordinario articolarsi del lavoro in senso proprio, e si è precisato che ai fini dellâindennizzabilitĂ dellâinfortunio. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 mentre non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorre tuttavia che sussista sempre un nesso eziologico fra attivitĂ lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile a norma della legge citata, anche se non è quello insito nelle mansioni svolte dallâassicurato (c.d. rischio specifico), non può comunque essere totalmente estraneo allâattivitĂ lavorativa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente lâattivitĂ lavorativa, ponendo cosĂŹ in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento;
pertanto, non può essere ricondotta alla âoccasione di lavoroâ lâattivitĂ , non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalitĂ di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalitĂ di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontĂ di scelta del lavoratore (Cass. n. 6088 del 1995, Cass. n. 11683 del 1995, Cass. n. 4298 del 1996, Cass. n. 10910 del 1996);
quando, dunque, lâinfortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attivitĂ di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una âpausaâ), la ravvisabilitĂ della âoccasione di lavoroâ è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilitĂ eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nellâambito dellâattivitĂ lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtĂš di un collegamento non del tutto marginale;
sulla scorta dei principi sopra enunciati, cui si intende dare piena continuitĂ , è da escludere la indennizzabilitĂ dellâinfortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dellâufficio giudiziario ove prestava la propria attivitĂ e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dallâufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso allâattivitĂ lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo cosĂŹ la necessaria connessione causale tra attivitĂ lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante, infine, è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare lâarea oggettiva di operativitĂ della nozione di occasione di lavoro sopra delineata;
le censure mosse dallâINAIL sono dunque fondate per cui il ricorso va accolto;
la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito a norma dellâart. 384 c.p.c., comma 1 - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la domanda proposta da B.R. va rigettata;
le spese dei gradi di merito e del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di B.R. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.R. e condanna la medesima al pagamento delle spese del giudizio di legittimitĂ , che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge, nonchĂŠ alle spese del grado dâappello, che liquida in Euro 1800 per compensi oltre accessori di legge ed alle spese del giudizio di primo grado che liquida in Euro 1500,00 per compensi oltre accessori di legge.
CosĂŹ deciso in Roma, nellâadunanza camerale, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021





