SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 18 gennaio 2002, la Signora F. G., già alle dipendenze della società Grafo s.r.l., quale impiegata, assunta il (OMISSIS) con patto di prova di quattro mesi, ed addetta al procacciamento dei clienti e alla cura dei relativi rapporti, conveniva in giudizio la società chiedendo la declaratoria di nullità ed illegittimità del licenziamento intimatole e l’adozione dei provvedimenti previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.
La ricorrente precisava di essere stata licenziata il (OMISSIS) per mancato superamento del periodo di prova, dopo un assenza per malattia dal (OMISSIS), ed eccepiva la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni, e, comunque, che la prova doveva ritenersi superata, perchè la comunicazione del recesso era avvenuta dopo quattro mesi di tempo.
Costituitosi il contraddittorio, il primo Giudice respingeva il ricorso della Signora F., e successivamente questa pronunzia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 11/2004, in data 15 gennaio – 26 febbraio 2004.
La Corte d’Appello riteneva, infatti che in questo caso il patto di prova fosse sufficientemente specifico perchè conteneva, oltre alla qualifica impiegatizia e all’inquadramento nel livello A super, la precisazione dell’assegnazione all’ambito tecnico commerciale, e perciò delle mansioni che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere, e che in effetti aveva svolto, e che, d’altra parte, la prova non dovesse essere rapportata a quattro mesi del calendario comune, perchè altrimenti non avrebbe potuto avere luogo, se si fosse ritenuto che la decorrenza del termine venisse sospeso dalle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza, che non risulta notificata, la Signora F. ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, notificato, in termine, il 17 giugno 2004.
Resisteva la società Grafo s.r.l. con controricorso notificato, in termine, il 23 luglio 2004.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2096 c.c., e l’illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Ricorda che il patto di prova deve contenere l’indicazione delle mansioni oggetto dell’esperimento, e sostiene che in questo caso il riferimento al livello di inquadramento A super non era sufficiente perchè l’indicazione contenuta a questo proposito nella contrattazione collettiva era troppo generica.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce, invece, la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo del 14 ottobre 2000, la violazione dell’art. 155 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante il riferimento contenuto nella lettera di assunzione secondo cui il periodo di prova doveva essere determinato in quattro mesi di calendario.
Dato che in questo caso il termine era fissato in mesi si doveva osservare il calendario comune, e rimaneva esclusa la possibilità di tenere conto dei soli giorni di lavoro effettivamente prestato e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per ferie, festività, malattia infortunio od altro.
3. Nel controricorso la società Grafo s.r.l. contrasta i motivi avversari.
Entrambi questi motivi, oltre che infondati, sarebbero inammissibili.
Il primo lo sarebbe perchè la valutazione sulla sufficiente specificità, in un contratto di lavoro individuale, delle mansioni di riferimento (nel caso concreto quelle di impiegata tecnico commerciale) costituiva un giudizio di fatto che competeva al Giudice del merito e non era censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo era anche esso inammissibile in quanto il ricorso non riportava integralmente il contenuto della clausola contrattuale relativa alla durata della prova, violando così il principio dell’autosufficienza del ricorso, ed impedendo alla Corte l’esame compiuto del motivo.
4. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. È infondato, innanzi tutto, il primo motivo. Il patto di prova presuppone necessariamente l’indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore, e che costituiranno perciò l’oggetto della prova. La mancata (o insufficiente) determinazione dell’oggetto della prova comporta la nullità del patto.
Come, infatti, già sottolineato da questa Corte, “il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in ordine a compiti esattamente identificati sin dall’inizio.” (Cass. civ., 24 dicembre 1999, n. 14538).
L’indicazione delle mansioni, e perciò dell’oggetto della prova, può essere fatta con riferimento alle previsioni del contratto collettivo quando questa ultime siano sufficientemente chiare e specifiche.
La valutazione della sufficienza di questa determinazione costituisce, peraltro, anche quando effettuata tramite richiamo alla contrattazione collettiva, una valutazione di merito, che, se adeguatamente motivata, non è suscettibile di riesame in questa fase di legittimità; è necessario, infatti, valutare in concreto se, in quel determinato contesto, l’indicazione era sufficiente a determinare i compiti del prestatore.
5. Nel caso specie il giudice del merito ha ritenuto che la determinazione dell’oggetto della prova fosse sufficiente, e ha motivato questa valutazione in maniera razionale e convincente, sottolineando che, oltre alla qualifica impiegatizia ed all’inquadramento nel livello A super, il patto di prova conteneva, in particolare, la precisazione dell’ambito di assegnazione (quello tecnico commerciale), vale a dire la precisazione delle mansioni che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere e che in effetti svolse, che la Signora F. non si era mai lamentata di essere stata adibita a mansioni diverse, e che vi era stata coincidenza tra le mansioni che potenzialmente le avrebbero potuto essere attribuite secondo la declaratoria del contratto di assunzione, e che la lavoratrice era in grado di conoscere in base al richiamo al contratto collettivo ed al livello di inquadramento, e le mansioni effettivamente assegnate.
6. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. Nel caso di specie il periodo di prova era stato fissato in un periodo di tempo predeterminato, in concreto in quattro mesi con riferimento al calendario comune; nonostante questo, per quanto riguarda l’assenza per malattia si deve conteggiare per intero il periodo previsto, e non soltanto i giorni effettivamente lavorati.
Debbono essere ricompresi nel periodo utile ai fini del superamento della prova anche quei giorni in cui la prestazione non è stata effettuata perchè non prevista dall’articolazione del normale svolgimento del lavoro, quelli, cioè, in cui il lavoratore era legittimamente assente per festività, turni di riposo, fruizione di ferie, e eventi similari, prevedibili, e previsti, al momento della determinazione della durata della prova.
Questo non esclude, però, che il periodo di prova debba essere soggetto ad interruzioni, per eventi, che, pur determinando la legittima astensione del lavoratore dalla prestazione, non siano previsti, nè prevedibili, al momento della fissazione della durata della prova, che non rientrano nella fisiologia del normale svolgimento del rapporto.
Tra questi eventi rientra, in particolare, l’assenza per malattia, che nel caso della Signora F. ha determinato l’interruzione della prova.
Non va dimenticato che entrambe le parti hanno reciprocamente il diritto di espletare la prova e l’obbligo di sottoporsi ad essa, e che l’interruzione dell’effettiva attività di lavoro per un periodo non previsto, specie se di non breve durata, impedisce il pieno espletamento del periodo di prova.
Quest’ultimo pertanto deve necessariamente essere prorogato per consentire l’effettiva effettuazione dell’esperimento.
Anche la malattia, specie se prolungata, rientra questi eventi che comportano il prolungamento del periodo di esperimento. Come già rilevato da questa Corte “la sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 2110 cod. civ., trova applicazione anche durante il periodo di prova -, in particolare ai fini dei computi relativi al superamento, o meno, di detto periodo – non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione, e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di prova il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità, nè il datore di lavoro quella di accertarle” (Cass. Civ., 18 novembre 1995, n. 11934).
Proprio per questo la Corte ha ritenuto anche che “la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell’art. 2096 cod. civ., soggiace all’unico limite – oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova – della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova; il quale, ancorchè fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 10 ….. non potendo prescindersi, nell’interpretazione di tale norma, dal rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione ha l’effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata” (Cass. Civ., primo dicembre 1992, n. 12814).
7. Nè questa soluzione comporta un’alterazione dell’equilibrio originario delle posizioni delle parti.
In linea di principio, il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro.
In particolare il prestatore avrà modo di espletare fino a fondo l’esperimento e di dare prova così pienamente delle proprie capacità, mentre il datore avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità ed entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto rendendolo a tempio determinato, o, invece, interromperlo. In concreto il prolungamento potrà risultare favorevole, o meno, a ciascuna delle parti, ma questo avverrà secondo le circostanze di fatto.
8. Il ricorso perciò non è fondato, e deve essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza in danno della ricorrente, e vengono liquidate nelle misure riportate in dispositivo, oltre ad I.V.A., C.P.A., ed altri accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 22,00, oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari oltre ad accessori di legge.