SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma depositato il 4.5.93 T. M.T. vedova di D.S.G., già dipendente della soc. Ferrovie dello Stato, conveniva in giudizio detta società per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia (adenocarcinoma) che aveva causato il decesso del marito ed il conseguente equo indennizzo. Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Pretore del lavoro riteneva che la malattia fosse da ascrivere ad esposizione alle polveri di amianto ed accoglieva la domanda, riconoscendo la categoria della malattia e condannando la società datrice di lavoro al pagamento della somma di L. 59.645.214 per equo indennizzo.

Proponeva appello la soc. Rete Ferroviaria Italiana p.a. (succeduta alla soc. Ferrovie dello Stato) ribadendo l’eccezione di decadenza sollevata in primo grado, in quanto l’appellata non aveva presentato la domanda di equo indennizzo in sede amministrativa. Nel merito l’appellante lamentava che il Pretore aveva acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico senza tener conto della problematicità dell’eziologia della malattia e della sua ricollegabilità all’inalazione delle polveri di amianto.

L’appellante contestava, infine, la liquidazione della prestazione.

Costituitasi anche l’appellata, il Tribunale del lavoro di Roma, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza 8.6-13.7.04 accoglieva parzialmente l’appello e riduceva la somma spettante all’attrice ad Euro 23.103,14. Quanto alla questione di decadenza, riteneva sufficiente la domanda di riconoscimento della causa di servizio tempestivamente proposta presentata dal dipendente prima del decesso, attesa la propedeuticità di tale riconoscimento alla concessione dell’equo indennizzo. Quanto alla riconducibilità della malattia all’inalazione delle polveri di amianto, condivideva le conclusioni del consulente tecnico di appello (peraltro conformi a quelle del primo grado). Quanto alla liquidazione della prestazione, rilevava che il primo giudice non aveva tenuto conto del D.M. n. 1622 del 1983, art. 2, comma 2, per il quale l’indennizzo deve essere ridotto del 25% ove il dipendente abbia superato il 50^ anno di età e, pertanto, riduceva di un quarto l’importo dell’equo indennizzo.

Propone ricorso per cassazione la Soc. Rete Ferroviaria Italiana, cui risponde con controricorso e ricorso incidentale la T.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Prima di passare all’esame dei motivi deve rigettarsi “l’eccezione circa l’assoluta nullità dell’attività processuale svolta dal procuratore delle Ferrovie”, proposta dalla controricorrente.

Nell’intestazione della memoria di costituzione depositata in primo grado dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. la società stessa risulta rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e rappresentata dalla Dott. proc. M.M., la quale risulta anche aver sottoscritto la memoria. Da tale circostanza la controricorrente fa derivare la invalidità della costituzione in giudizio per mancanza della sottoscrizione del difensore e la nullità della attività processuale svolta dalla professionista in primo grado.

Il mandato ad litem rilasciato dal legale rappresentante della soc. Ferrovie dello Stato in calce alla copia notificata del ricorso reca, tuttavia, ben chiara la delega alla Dott.ssa M.M. “a rappresentare e difendere la società” con elezione di domicilio presso il suo studio. Ritiene, pertanto, il Collegio che la volontà della parte fosse quella di accentrare sia la difesa che la rappresentanza nella persona di detta professionista e che l’indicazione dell’Avvocatura dello Stato quale difensore nell’intestazione della memoria sia frutto di un mero refuso di scrittura, inidoneo a procurare le conseguenze processuali invocate dalla controricorrente.

Tanto premesso circa la regolarità della posizione della ricorrente principale, deve passarsi all’esame del ricorso dalla stessa proposto.

Con il primo motivo detta ricorrente principale deduce violazione del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622 (recante il regolamento per la concessione dell’equo indennizzo ai ferrovieri) ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto che la richiesta di riconoscimento della causa di servizio implichi automaticamente anche la richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo. La lettura del combinato disposto del D.M. n. 1622, artt. 1 e 4, invece, rende evidente che la domanda relativa al riconoscimento della causa di servizio e quella per l’erogazione dell’equo indennizzo sono distinte ed indipendenti tra di loro e possono essere proposte anche in tempi diversi e che per l’attribuzione dei due benefici è necessario l’espletamento delle due procedure amministrative. Ne consegue l’erroneità della pronunzia del giudice di merito che ha riscontrato la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio ma non quella per la concessione dell’equo indennizzo, che non risulta presentata né dal dipendente né dalla sua avente causa.

Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che il giudice di merito ha recepito acriticamente l’esito della relazione peritale, ignorando le critiche mosse dalla convenuta sia con l’atto di appello che con le note autorizzate, con le quali si contestava l’origine asbestosica delle manifestazioni pleuriche riscontrate nel lavoratore e la loro contabilità all’attività lavorativa svolta dal D.S., così violando l’obbligo di motivazione incombente sul giudice in presenza di puntuali e specifiche censure. Il giudice, pertanto, non avrebbe indicato il criterio logico seguito nel riconoscere la fondatezza delle risultanze dell’elaborato tecnico.

La ricorrente incidentale propone due motivi.

Con il primo denunzia violazione dello stesso D.M. n. 1622 del 1983 e dell’art. 416 c.p.c., comma 2. Il giudice ai fini della determinazione dell’importo dell’equo indennizzo avrebbe dovuto tener conto dell’età che il dipendente aveva al momento non della diagnosi della malattia, ma dell’evento dannoso, e cioè del momento in cui ebbe inizio l’azione cancerogena dell’inalazione delle particelle di asbesto. In ogni caso sul punto l’eccezione fu inammissibilmente presentata dal datore di lavoro solo all’atto della discussione in primo grado e, quindi, tardivamente, trattandosi di eccezione non rilevabile di ufficio.

Con il secondo motivo la T. denunzia una ulteriore violazione del D.M. n. 1622 del 1983, art. 3, sostenendo che in base a tale norma la riduzione applicata dal giudice di merito non troverebbe applicazione nei confronti degli aventi causa del dipendente deceduto. In caso di diversa interpretazione, è sollevata questione di costituzionalità della norma dell’art. 2 per violazione degli artt. 3-32-33-38 Cost..

Entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce l’inammissibilità della domanda di equo indennizzo, non avendo la richiedente presentato la relativa istanza in sede amministrativa.

Tale censura è infondata ove si consideri correttamente il quadro normativo in cui si inserisce l’istituto dell’equo indennizzo per infermità contratta per causa di servizio dai ferrovieri.

La L. 6 ottobre 1981, n. 564, nell’integrare la disciplina del loro stato giuridico, estese ai ferrovieri l’istituto dell’equo indennizzo già inserito nello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato (art. 11), prevedendo altresì che a livello applicativo fosse emanata dal Ministro una legislazione di carattere secondario.

Tale disciplina fu emanata con il D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, il quale prevede all’art. 1 che “l’equo indennizzo previsto dall’art. 68 del t.u. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è concesso al dipendente dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, per infermità o lesione contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione dell’integrità fisica …” (comma 1). L’art. 1 prevede anche che se alla data di emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo il dipendente interessato sia deceduto per cause di servizio debitamente riconosciute a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell’evento mortale (e semprechè sia stata prodotta entro il termine previsto dal successivo art. 4, comma 1, del regolamento la necessaria domanda di equo indennizzo da parte degli aventi causa) la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A (misura massima) (comma 3).

Lo stesso decreto ministeriale prevede, inoltre, sotto la rubrica modalità di presentazione della domanda, che “per conseguire l’indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell’integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio” (art. 4, comma 1).

L’art. 6, comma 2, del decreto prescrive infine che, qualora l’interessato sia deceduto successivamente alla presentazione della domanda di equo indennizzo, e semprechè non ricorra l’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 1, l’organo sanitario deve pronunziarsi con l’indicazione della categoria di menomazione cui si ritiene possa essere ascritta la infermità o la lesione alla data della morte.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che tale disciplina presuppone che la concessione dell’equo indennizzo sia preceduta dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale da parte del dipendente delle Ferrovie. L’equo indennizzo può, infatti, essere riconosciuto solo a suo favore, avendo detto istituto la funzione di ristorare le menomazioni subite dal dipendente a causa dell’infermità derivata dalla causa di servizio. I congiunti aventi causa che risentano in via indiretta un pregiudizio a causa della morte del dipendente possono, invece, giovarsi dell’indennizzo in questione solo a titolo successorio e non anche iure proprio (Cass. 8.4.99 n. 3442).

Nella sostanza, titolare dell’indennizzo è il dipendente che ha subito la menomazione, mentre ai suoi aventi causa esso spetta iure successionis e non iure proprio, atteso che costoro, anche se suoi congiunti stretti, dalla morte del lavoratore risentono un danno solo indiretto. Presupposto per la concessione dell’equo indennizzo è, dunque, la domanda avanzata dall’interessato entro il termine perentorio previsto dall’art. 4 del predetto decreto ministeriale.

Considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che per i ferrovieri, al pari che per i dipendenti civili dello Stato, la concessione dell’equo indennizzo consta di un procedimento articolato in due fasi distinte, dirette la prima al riconoscimento della causa di servizio e la successiva al riconoscimento dell’equo indennizzo, con distinti ed autonomi termini per la domanda di concessione della causa di servizio e per la domanda di corresponsione dell’equo indennizzo (Cass. 7.10.04 n. 20007 e 28.11.01 n. 15059), deve ritenersi che deve essere il dipendente a chiedere personalmente – nel rispetto del termine di decadenza – quantomeno l’accertamento della causa di servizio. Ove il dipendente abbia soddisfatto quest’onere, nel caso intervenga il decesso, le fasi successive potranno essere attivate dai suoi aventi causa, ai sensi della disposizione dello stesso art. 4, comma 3, per la quale “la domanda può essere proposta, con le modalità più sopra previste (ovvero previste dal comma 1), anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto”.

Nel caso di specie è acclarato che il D.S. presentò la domanda per il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio il 26.9.89 – entro il semestre dalla diagnosi, intervenuta il 10.4.89 – e che la domanda steso fu respinta il 30.4.90. Nessuna altra istanza fu presentata né dal D.S. prima del decesso, avvenuto il 10.3.91, né dalla vedova sig.ra T., la quale propose direttamente il ricorso al giudice per il riconoscimento dell’equo indennizzo.

In questo frangente, sostiene parte ricorrente, la vedova avrebbe dovuto far ricorso alla già citata norma del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, art. 4, ultimo comma, per la quale, appunto “la domanda può essere proposta, con le modalità più sopra previste, anche dagli aventi causa del dipendente o del pensionato deceduto”. La tesi è, tuttavia, infondata ove si consideri che il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo è unico, seppure diviso in due fasi, e che la reiezione della istanza di ascrivibilità a causa di servizio della malattia (logicamente antecedente) necessariamente preclude l’esperimento della fase successiva. Questa affermazione trova, del resto, diretta conferma nell’art. 4 del detto decreto ministeriale che fa obbligo al dipendente di presentare la domanda di equo indennizzo “entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato il provvedimento col quale si riconosce la dipendenza da causa di servizio …” (comma 1), essendo evidente che una richiesta di equo indennizzo non avrebbe senso se proposta dopo il provvedimento di reiezione dell’istanza di ascrivibilità a causa di servizio.

Tale conclusione appare valida anche per gli aventi causa del dipendente deceduto i quali, per quanto sopra detto, sono legittimati iure successionis e non iure proprio.

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il procedimento era stato ritualmente avviato dal dipendente e che, dopo la reiezione della prima istanza ed il decesso dello stesso, la moglie sua avente causa correttamente propose ricorso direttamente il giudice per l’accertamento del diritto negato in sede amministrativa.

Patimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si contesta alla sentenza di merito di avere acriticamente aderito alle conclusioni del c.t.u., senza spiegare gli argomenti sulla base dei quali ha ritenuto esistente il nesso causale tra la malattia ed il servizio.

Al riguardo deve osservarsi che il giudice di merito ha compiuto una non superficiale discussione del caso sul piano medico-legale, non trascurando di confutare i rilievi mossi dalla società odierna ricorrente nelle note autorizzate, pervenendo sulla base di consistenti argomentazioni alla conclusione che il carcinoma da cui era affetto il D.S. era dipendente da concausa di servizio. Di fronte a questa motivazione deve considerarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. di tipo medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logicoformali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l’appunto, sulla consulenza tecnica.” (da ultimo Cass. 25.8.05 n. 17324, conformi anche le sentenze nn. 16392/04, 3519/01 e 225/00).

Nel caso di specie i motivi non soddisfano questa condizione, in quanto denunziano lacune della consulenza (e conseguentemente della sentenza impugnata) che si sostanziano non in carenze diagnostiche o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

Ne consegue l’infondatezza anche del secondo motivo.

Passando al ricorso incidentale, deve rigettarsi il primo motivo, con cui si censura la sentenza di merito in punto di quantificazione dell’equo indennizzo e di mancato rilievo della tardi vita dell’eccezione che h dato luogo a tale riduzione.

Partendo dalla seconda questione deve rilevarsi che nel caso di specie non può parlarsi di eccezione, atteso che in sede di discussione in primo grado il datore di lavoro si limitò solo a richiamare la formulazione della norma in relazione a dati di fatto (l’età del dipendente e il momento di realizzazione dell’evento dannoso) pacificamente acquisiti agli atti. Correttamente il giudice non ha fatto questione di tempestività della deduzione ritenendo il rilievo mera difesa.

Quanto alla quantificazione, deve rilevarsi che il D.M. n. 1622 del 1983, art. 2, prevede che “l’indennizzo è ridotto al 25% se il dipendente ha superato i cinquant’anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno” (comma 2), e che “agli effetti del comma precedente l’età alla quale devesi aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso”. Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato che il D.S., nato il (OMISSIS), sia al momento della diagnosi della malattia (10.4.89) che al momento dell’effettuazione dell’intervento di lobectomia (29.3.89) aveva superato il cinquantesimo anno e, pertanto, ha ridotto del 25% l’indennizzo.

Il momento in cui deve essere quantificato l’indennizzo, ad avviso del Collegio, non può avere carattere mobile, come sembra suggerire la ricorrente incidentale, che vorrebbe fissare la quantificazione in un momento incerto (l’inizio dell’azione cancerogena), in quanto la norma fa riferimento ad un concetto di temporalità – l’evento dannoso – determinato nel tempo. Tra i due criteri adottati dal giudice di merito (casualmente sovrapponigli, in quanto produttivi sul piano materiale delle stesse conseguenze) quello della data della diagnosi sembra maggiormente soddisfare allo scopo.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale si sostiene che la richiamata riduzione dell’indennizzo non sarebbe operante quando in giudizio sono gli aventi causa del dipendente e non lui personalmente. La censura è priva di pregio, atteso che la norma richiamata, il D.M. n. 1622 del 1983, art. 3 è riferita a diversa fattispecie (il cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata od altri indennizzi assicurativi) non rilevante ai fini della quantificazione dell’indennizzo. Inoltre, deve considerarsi che gli aventi causa possono agire iure successionis e cioè nell’ambito e nei limiti del diritto di cui era titolare il dante causa. Pertanto, nei loro confronti permangono gli stessi criteri di quantificazione validi per il dipendente.

La questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente incidentale in chiusura del secondo motivo è, invece, inammissibile.

La norma che impone le contestate modalità di quantificazione dell’equo indennizzo ha natura regolamentare in quanto è contenuta nell’art. 2 del decreto ministeriale, emanato in esecuzione della sopra richiamata L. n. 564 del 1981, art. 11. Come tale essa non è norma di legge o avente forza di legge e non può essere oggetto di denuncia di costituzionalità L. 11 marzo 1953, n. 87, ex art. 23, sul funzionamento della Corte costituzionale.

In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.

La reciproca soccombenza rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di giudizio.