SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, Giudice del lavoro, con sentenza del 27 marzo 2003, ha condannato l’Inps a pagare alla sig.ra M.M. la pensione di reversibilità, in quanto orfana maggiorenne inabile di M.L., titolare di pensione, deceduto il (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 27 gennaio/5 febbraio 2004 n. 157, ha respinto la domanda, ritenendo che non sussistesse il requisito della vivenza a carico, perchè la M. è titolare di trattamento pensionistico di invalidità con decorrenza dal febbraio 1982, attualmente dell’importo di Euro 563,78 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la M., con unico motivo. L’intimato Istituto ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., artt. 3 e 38 Cost.;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Rileva che l’Inps, con Delib. 31 ottobre 2000, n. 478, modificando la precedente Delib. 12 settembre 1980, n. 206, stabilito i criteri per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti. In particolare ha stabilito di assumere il limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico.
Il motivo è fondato.
La L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell’inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente (Cass. 26 marzo 1984 n. 1979, Cass. 21 maggio 1994 n. 5008, Cass. 10 agosto 2004 n. 15440).
Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall’Istituto previdenziale, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell’anno 2007, all’importo di Euro 1187,73 mensili.
La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che da sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perchè fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6).
Poichè la ricorrente risulta godere nell’anno 2003 di un reddito mensile di Euro 573,00 certamente inferiore alla soglia sopra determinata (anche con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento), si deve ritenere a carico del genitore defunto.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 384 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 66 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perchè questa Corte decida la controversia nel merito, accogliendo la domanda della M. nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della sig.ra M.M. nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce. Condanna l’Istituto convenuto alle spese dell’intero processo, liquidate per il primo grado nella misura stabilita dal Tribunale, per il grado di appello in Euro 50,00 per spese e Euro 1000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e per il presente grado in Euro per spese 10,00 ed Euro duemila per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi tutte in favore dell’avv. Giuseppe Caputo, antistatario.






