Cassazione civile, sez. lavoro, 20 maggio 2019, n. 13517
Fatti di causa
Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda di G.G. , ne dispose la reiscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi 27.5.1985 â 7.12.1991 e 21.7.2002 â 31.12.2007, dopo aver ritenuto illegittima la delibera del 19.12.2007 con la quale la stessa Cassa aveva dichiarato lâincompatibilitĂ con lâesercizio della professione forense dellâattivitĂ esercitata dal ricorrente nei suddetti periodi, rispettivamente come socio amministratore della ditta Turiserv s.n.c. e come Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio DOP Terra dâOtranto.
La Corte dâappello di Lecce (sentenza del 15.1.2013) ha rigettato lâimpugnazione proposta dalla Cassa Forense dopo aver condiviso, in relazione al primo periodo di tempo sopra riferito, il convincimento del primo giudice circa lâinsussistenza di un potere della Cassa di verificare situazioni di incompatibilitĂ relative al quinquennio antecedente allâaccertamento e dopo aver ritenuto corretta, in relazione al secondo periodo, la motivazione del medesimo giudice in merito alla ravvisata compatibilitĂ dellâincarico di Presidente del suddetto consorzio, ricoperto da G. , con lo svolgimento della professione forense, avendo escluso che tale incarico potesse qualificarsi come attivitĂ commerciale.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con due motivi.
Resiste con controricorso G.G. il quale deposita anche memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1975, n. 319, artt. 2 e 3, in relazione al R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, assumendo che non sussiste un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilitĂ ai fini del mantenimento o meno dellâiscrizione del professionista alla Cassa Forense, in quanto lâaccertamento della incompatibilitĂ e quello della continuitĂ professionale sono autonomi ed indipendenti, con la conseguenza che la verifica di questâultima resta svincolata dal controllo della insussistenza di ragioni di incompatibilitĂ , tantâè vero che la norma di cui alla L. n. 319 del 1975, art. 3, comma 1, stabilisce che la Cassa può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuitĂ dellâesercizio professionale nel quinquennio senza alcun cenno alla diversa questione della incompatibilitĂ R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ex art. 3.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. 24 aprile 1999, n. 526, art. 53, comma 15, in riferimento al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e dellâart. 2195 c.c., contestando la parte dellâimpugnata sentenza in cui si è ritenuta compatibile la funzione di Presidente del âConsorzio DOP Terra di Otrantoâ, ricoperta dal controricorrente, con lo svolgimento, da parte del medesimo, della professione forense sulla scorta della considerazione che lâattivitĂ di Presidente del predetto consorzio non comportava lo svolgimento di attivitĂ commerciale.
3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato in quanto la tesi dellâasserita insussistenza di un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità è basata esclusivamente sul tentativo di distinzione tra il concetto di continuitĂ dellâesercizio della professione forense (caratteristica, questa, verificabile ex lege nei limiti temporali del quinquennio) e quello di incompatibilitĂ della professione forense con altre attivitĂ previste dalla legge (incompatibilitĂ che secondo lâassunto difensivo sarebbe sottratta al predetto limite temporale di accertamento), quando, in realtĂ , periodi protratti di verificata incompatibilitĂ (come nella fattispecie) non possono non incidere sulla continuitĂ dello svolgimento della professione forense, continuitĂ che rappresenta un elemento indeffettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti allâalbo e che soggiace al predetto limite temporale.
Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 23847 del 23.11.2015) che âIn relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto allâalbo, la sussistenza del requisito della continuitĂ nellâesercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltĂ di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, art. 22, e lâinteressato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, artt. 17 e 23â (conf. a Sez. U. n. 13289 del 21.6.2005).
Infatti, la L. 22 luglio 1975, n. 319, art. 3, nel testo modificato dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, prevede che âLa giunta esecutiva della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuitĂ dellâesercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dellâanzianitĂ di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuitĂ non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaciâ.
4. Ă, invece, fondato il secondo motivo sulla eccepita incompatibilitĂ tra lâattivitĂ forense e quella di presidente del summenzionato consorzio (relativamente al periodo di riferimento contributivo non attratto nel limite temporale quinquennale per la verifica), non risultando condivisibile la parte dellâimpugnata decisione incentrata sulla rilevanza connessa alla disposizione statutaria del consorzio stesso per effetto della quale questâultimo non esercitava attivitĂ commerciale, ma unicamente, L. n. 526 del 1999, ex art. 14, comma 15, attivitĂ di tutela, valorizzazione qualitativa e commerciale dellâolio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, senza perseguimento di qualsivoglia scopo di lucro.
5. In realtĂ , la L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 53, comma 15, (contenente le disposizioni per lâadempimento degli obblighi derivanti dallâappartenenza dellâItalia alle ComunitĂ Europee) prevede che âI consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificitĂ sono costituiti ai sensi dellâart. 2602 c.c., ed hanno funzioni di tutela, di promozione di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioniâ.
A sua volta, lâart. 2602 c.c., comma 1, stabilisce che con il contratto di consorzio piĂš imprenditori istituiscono unâorganizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quindi, come è dato ben vedere, il perseguimento delle predette finalitĂ da parte dei summenzionati consorzi, nei quali rientra quello oggetto di causa, non elimina la necessitĂ che la loro costituzione debba avvenire tramite un contratto col quale piĂš imprenditori istituiscono unâorganizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, la qual cosa non consente aprioristicamente di escludere, come invece affermato dalla Corte di merito, lo svolgimento di unâattivitĂ commerciale per il solo fatto che una disposizione statutaria dello stesso consorzio desse rilievo alle finalitĂ giĂ previste dalla predetta L. n. 526 del 1999, art. 14, comma 15, onde evidenziare poi lâassenza di qualsivoglia scopo di lucro.
Manca, in ultima analisi, una disamina che consenta di poter escludere realmente qualsiasi valenza commerciale dellâattivitĂ in concreto svolta dal consorzio presieduto dallâodierno intimato allâepoca dei fatti di causa, disamina dalla quale poter poi trarre le dovute conseguenze in ordine alla compatibilitĂ di cui trattasi.
6. In definitiva va accolto solo il secondo motivo del ricorso, mentre il primo va rigettato, con conseguente cassazione dellâimpugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte dâappello di Bari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa lâimpugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte dâappello di Bari.





