Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2026, n. 6947
FATTI DI CAUSA
1. Il 2.11.2015 La.Ro., conducente dellâautobus in servizio pubblico di proprietĂ della societĂ FNM Autoservizi Spa, assicurato contro i rischi della responsabilitĂ civile dalla Zurich Insurance Europe AG (postea, Zurich Insurance Europe AG; dâora innanzi, per brevitĂ , âla Zurich Insurance Europe AGâ), arrestò il mezzo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata, al fine di far discendere la passeggera Sa.Ce. (nella sentenza impugnata, âCaraguaâ), la quale in quel momento era affidataria di una bimba di otto anni, Fe.Ma.
2. La bimba, una volta discesa, attraversò la strada passando posteriormente al bus e venne investita da un autoveicolo proveniente dalla direzione opposta, condotto da Sa.Ce. ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla AXA Assicurazioni Spa
3. Allegando i fatti di cui sopra, nel 2016 Fe.Do. e Cl.So., genitori della minore infortunata, dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentati ex art. 320 c.c. dei figli minori Fe.Ma. e Jo.Fe., convennero dinanzi al Tribunale di Varese:
il conducente, il proprietario e lâassicuratore della r.c.a. dellâautobus (ovvero, rispettivamente, La.Ro., FNM Autoservizi Spa e Zurich);
il proprietario (coincidente col conducente) e lâassicuratore della r.c.a. dellâautoveicolo (Sa.Ce. e AXA Assicurazioni);
Sa.Ce.;
chiedendone la condanna in solido o di chi di dovere al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
4. Tutti i convenuti si costituirono negando la rispettiva responsabilitĂ .
Con sentenza 20.4.2023 n. 369 il Tribunale di Varese accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in forma di rendita in favore dei Fe.Ma., e in forma di capitale nei confronti degli altri danneggiati.
Sotto il profilo interno dellâobbligazione solidale cosĂŹ ripartĂŹ le singole quote virili:
attribuĂŹ una percentuale di colpa del 40% a La.Ro. ed alla FNM Autoservizi âin solido tra loroâ;
attribuĂŹ una percentuale di colpa del 30% a Sa.Ce.;
attribuĂŹ una percentuale di colpa del 20% a Sa.Ce.;
attribuĂŹ una percentuale di colpa del 10% a Fe.Ma.
La sentenza fu appellata da tutte le parti.
5. Con sentenza 9.7.2024 n. 2045 la Corte dâAppello di Milano cosĂŹ provvide:
confermò il giudizio di sussistenza del nesso causale tra la fermata extra moenia dellâautobus, e lâinvestimento della passeggera che ne era discesa;
nei rapporti interni tra i sei coobbligati distribuĂŹ le responsabilitĂ in modo diverso dal Tribunale, ovvero:
25% a carico di La.Ro. e FNM Autoservizi (anche in questo caso âin solido tra loroâ);
20% a carico di Sa.Ce. e della Axa âin solido tra loroâ;
30% a carico di Gu.Ca.;
25% a carico di Fe.Ma.;
-) confermò la liquidazione dei danni compiuta dal Tribunale, previa detrazione della maggior aliquota di colpa posta a carico della vittima (25% in luogo del 10% ritenuto dal Tribunale);
-) accordò alla FNM la rifusione delle spese di resistenza, poste a carico dellâassicuratore Zurich.
6. La sentenza dâappello è stata impugnata per Cassazione:
-) in via principale dalla Zurich, con ricorso fondato su due motivi;
-) in via incidentale dai quattro danneggiati (Fe.Do., Cl.So., Jo.Fe. e Fe.Ma., questâultima rappresentata ex art. 320 c.c. dai genitori), con ricorso fondato su sette motivi;
-) in via incidentale da Gu.Ca., con ricorso fondato su un motivo.
La AXA ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quelli incidentali.
La.Ro. e la FNM hanno depositato due separati controricorsi adesivi allâimpugnazione principale.
7. Il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa ha depositato conclusioni scritte, chiedendo lâaccoglimento del primo motivo del ricorso principale e dei ricorsi incidentali adesivi, nonchĂŠ del primo e del quinto motivo del ricorso incidentale proposto dai danneggiati.
8. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.
Col primo motivo la Zurich denuncia la violazione delle regole sulla causalitĂ .
La censura si può cosÏ riassumere:
-) è sindacabile in sede di legittimità non il risultato della spiegazione causale, ma il criterio causale adottato dal giudice di merito;
-) la causalitĂ materiale in sede civile va accertata col criterio controfattuale;
-) il criterio controfattuale non è soddisfatto quando lâevento di danno si sarebbe comunque prodotto quandâanche il preteso responsabile avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
-) nel caso di specie il giudice di merito accertò che Fe.Ma. venne investita dopo essere scesa dallâautobus; dopo essere sfuggita improvvisamente alla sua accompagnatrice; dopo avere attraversato la strada e dopo avere raggiunto la corsia opposta di marcia: una condotta che avrebbe esposto la piccola al rischio di investimento quale che fosse stato il punto di fermata dellâautobus;
-) la Corte territoriale ha dunque violato il criterio controfattuale, per avere trascurato di considerare che lâevento si sarebbe verificato anche se lâautista avesse fatto discendere la passeggera in corrispondenza della fermata.
1.1. Il motivo è infondato.
Il nesso di causalitĂ materiale va accertato in base al principio condizionalistico. In base al principio condizionalistico è âcausaâ di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato.
Il condizionalismo puro conduce tuttavia ad effetti paradossali. PoichĂŠ, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale; cosĂŹ, di causa in causa, si perverrebbe alla conclusione che la causa di tutto quel che esiste fu il Big Bang o il demiurgo platonico (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576).
Ă, questo, il c.d. paradosso del rischio della sovracausalitĂ , per evitare il quale questa Corte ha stabilito da tempo due limiti.
1.2. Il primo limite è quello della causalità della colpa, o principio di concretizzazione del rischio che dir si voglia.
In virtĂš di tale principio non ogni violazione dâuna regola giuridica può ritenersi per ciò solo causa dellâevento di danno che ne è seguito. CosĂŹ, una infrazione alle regole giuridiche sulla circolazione stradale può ritenersi âcausaâ materiale dâun sinistro soltanto se questo consista esattamente nellâavveramento del rischio che il legislatore intendeva prevenire.
In applicazione di tale principio questa Corte, ha escluso il nesso di causalitĂ :
-) tra la violazione dellâobbligo di tenere la destra e il danno causato da una insidia stradale (deficit manutentivo della strada), sul presupposto che lâobbligo di tenere la destra ha lo scopo di evitare collisioni con i veicoli provenienti dalla direzione opposta (Cass. Sez. 3, 27/02/2019, n. 5729; Cass. Sez. 3, 31/05/2019, n. 14885);
-) tra la condotta del conducente dâun ciclomotore che accetti di trasportare un passeggero su un mezzo omologato per il trasporto del solo conducente, e il sinistro causato dallâabbagliamento di quel conducente (Cass. Sez. 3, 08/04/2010, n. 8366) o dalla violazione dellâobbligo di dargli la precedenza (Cass. Sez. 3, 29/11/1995, n. 12390);
-) tra la violazione dâun divieto di transito e il danno provocato da unâinsidia stradale presente nel tratto interdetto alla circolazione (Cass. Sez. 3, 09/06/2010, n. 13830).
1.3. Il secondo limite è quello c.d. della âridondanzaâ: non può ritenersi causa materiale dâun danno lâantecedente che fu nĂŠ necessario, nĂŠ sufficiente; causa materiale dellâevento può essere soltanto lâantecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente (la c.d. âcondizione INUSâ: Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition).
1.4. Nel caso di specie ambedue questi princĂŹpi sono stati rispettati dalla sentenza impugnata, con riferimento alla condotta di La.Ro. ed alla conseguente responsabilitĂ di questi, della FNM e della Zurich.
1.5. La sentenza impugnata ha spiegato il nesso di causalitĂ tra la condotta di La.Ro. e il sinistro affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perchĂŠ:
-) avvenuta su strada priva di marciapiede;
-) avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata;
-) rese âestremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada lâattraversamento di pedoniâ.
1.6. Questa spiegazione causale è rispettosa dei princÏpi sopra ricordati, in quanto:
a) lâart. 352, comma settimo, D.P.R. 16.12.1992 n. 495, nel disciplinare la fermata dei veicoli in servizio pubblico, stabilisce che âle fermate degli autobus (...) devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacitĂ della strada ed intralciando il traffico sulla stessaâ.
Trattasi dâuna norma c.d. teleologicamente orientata: essa non si limita a dettare un obbligo, ma ne individua lo scopo: gli autobus devono eseguire le fermate nei luoghi a ciò deputati âin modo da evitare che i passeggeri impegnino la carreggiataâ. Ed appare evidente a questa Corte che la necessitĂ di prevenire lâinvasione della carreggiata da parte di pedoni non può avere altro scopo che quello di prevenire investimenti.
La sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ravvisato la sussistenza del nesso causale, dinanzi ad un caso in cui lâevento avveratosi era esattamente quello che la norma violata intendeva prevenire;
b) Fe.Ma. fu investita al centro della strada mentre lâattraversava, in luogo nel quale i conducenti in transito potevano legittimamente attendersi lâassenza dei movimenti di persone atteso che esso non era in prossimitĂ nĂŠ in corrispondenza di una fermata di mezzi pubblici.
Pertanto lâarresto dellâautobus al di fuori del luogo a ciò deputato fu circostanza non sufficiente, ma necessaria rispetto alla causazione dellâinvestimento; fu, dunque, una circostanza ânon ridondanteâ, enfatizzando la quale la sentenza impugnata ha rispettato i limiti alla sovracausalitĂ sopra evidenziati.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
Col secondo motivo è denunciata la nullitĂ della sentenza per error in procedendo, ai sensi dellâart. 360 n. 4 c.p.c.
La societĂ ricorrente sostiene che tale nullitĂ discese dal fatto che la Corte dâAppello avrebbe âomesso di pronunciarsi in merito alla eccezione della Zurich sulla sussistenza di una causa autonoma da sola sufficiente ad interrompere il rapporto di causalitĂ tra la condotta del sig. La.Ro. e lâevento dannosoâ.
Nellâillustrazione del motivo la Zurich svolge deduzioni cosĂŹ riassumibili:
-) sia in primo grado che in appello, la Zurich aveva dedotto che la condotta della vittima da un lato, e la condotta dellâautomobilista (Sa.Ce.) dallâaltro, si sarebbero dovute ritenere âcause da sole sufficientiâ a produrre lâevento;
-) la Corte dâAppello avrebbe tuttavia âomesso di pronunciarsi su tali argomentazioniâ, in quanto nella motivazione della sentenza impugnata ânon vi è alcun riferimento alle argomentazioni svolte dalla concludente in merito allâesistenza di una causa autonoma da sola sufficiente a determinare lâevento ex art. 41 c.p.â.
2.1. Il motivo è infondato.
Omessa pronuncia non vâè: la Corte territoriale ha provveduto sulla domanda attorea, con motivazione logicamente incompatibile con le eccezioni sollevate dalla Zurich, e tanto basta per ritenere quelle eccezioni implicitamente rigettate.
NĂŠ il mancato esame di singoli argomenti difensivi integra gli estremi dellâomessa pronuncia, quando il fatto oggetto della domanda o dellâeccezione sia stato comunque considerato.
Il giudice di merito infatti non ha lâobbligo di prendere in esame e confutare separatamente ogni singolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima âin forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processoâ (cosĂŹ giĂ , con limpida prosa, Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito, ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982).
3. Il ricorso di Sa.Ce.
Va esaminato ora per anterioritĂ logica, ex art. 276, secondo comma, c.p.c., il ricorso di Sa.Ce.
Con lâunico motivo la ricorrente denuncia la nullitĂ della sentenza per âmotivazione apparenteâ, ex art. 132 c.p.c.
Lâillustrazione del motivo consiste in una prolissa esposizione di fatti, deduzioni, e trascrizioni degli atti processuali, che si può cosĂŹ riassumere:
-) la Corte dâAppello ha erroneamente ritenuto che la fermata non consentita avvenne a richiesta di Sa.Ce., trascurando di valutare la contraria deposizione di una testimone (p. 29 del ricorso incidentale);
-) la Corte dâAppello ha trascurato di considerare che se Sa.Ce. fosse discesa alla fermata prescritta, avrebbe âmesso in serio pericolo la sua vitaâ e quella delle minori cui si accompagnava (p. 31);
-) la Corte dâAppello, mal valutando prove ed atti, ha erroneamente ritenuto che Sa.Ce. avesse la possibilitĂ di tenere per la mano le due minori a lei affidate (p. 32).
-) la Corte dâAppello non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di stabilire nella misura del 30% la quota interna dellâobbligazione solidale a lei attribuita.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Una sentenza può dirsi nulla per vizio di motivazione solo in tre casi: se la motivazione manca del tutto, se è incomprensibile, se è contraddittoria.
Non è invece (piĂš) censurabile in sede di legittimitĂ la mera âinsufficienzaâ della motivazione, per effetto della riforma dellâart. 360 c.p.c. introdotta quattordici anni fa (cosĂŹ Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, ove si afferma che per effetto di quella riforma resta âesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di âsufficienzaâ della motivazioneâ).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza è ben chiara: la Corte dâAppello ha ritenuto che ciascuno dei protagonisti del tragico evento vi apportò un contributo causale. Esclusa dunque la sussistenza dâuna ipotesi di nullitĂ , le censure della ricorrente incidentale si riducono ad una richiesta di riesame di fatti e prove, inammissibile nella presente sede di legittimitĂ .
4. Il primo motivo di ricorso dei danneggiati.
Col primo motivo del ricorso incidentale proposto dai danneggiati è denunciata la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ex art. 132 c.p.c.
I ricorrenti incidentali deducono che la Corte dâAppello non avrebbe motivato in modo intelligibile la decisione di aumentare, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, il concorso di colpa attribuito alla vittima.
4.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate al precedente par. 3.1. Infatti lo stabilire se la gravità della colpa ascrivibile ad uno dei corresponsabili di un fatto illecito sia pari, maggiore o minore di quella degli altri coobbligati è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità .
5. Il secondo motivo di ricorso dei danneggiati.
Anche il secondo motivo di ricorso denuncia la nullitĂ della sentenza impugnata, ex art. 132 c.p.c., assumendo che essa contenga affermazioni in contrasto irriducibile tra loro.
5.1. Con riferimento al capo di decisione con cui è stata determinata la quota di corresponsabilità in capo a La.Ro. ed a Sa.Ce. il motivo è maniFe.mente inammissibile per tre ragioni:
-) sia per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.; il creditore di una obbligazione solidale dal lato passivo, infatti, non ha interesse al modo in cui lâobbligazione stessa si ripartisca sotto il profilo interno;
-) sia per la ragione giĂ indicata al precedente par. 3.1;
-) sia perchĂŠ sotto lâusbergo del vizio di motivazione il motivo in esame denuncia in realtĂ lâesito di un accertamento di fatto, come rende evidente lo stesso testo della censura, lĂ dove afferma che âse la decisione fosse stata resa dalla Corte territoriale valutando i fatti in relazione ai dictum da essa stessa reso con riguardo alla condotta di guida tenuta dal conducente dellâauto investitrice, coerentemente, la predetta non sarebbe potuta che giungere a una decisione nettamente opposta a quella assuntaâ (p. 29).
I ricorrenti incidentali, dunque, per loro stessa ammissione nella sostanza censurano il modo in cui il giudice ha valutato i fatti.
6. Il terzo motivo di ricorso dei danneggiati.
Col terzo motivo è denunciata la violazione dellâart. 1227 c.c.
I ricorrenti assumono che tale norma sarebbe stata volata perchĂŠ la Corte territoriale, nel determinare lâapporto causale fornito dalla minore allâavverarsi del sinistro, non ha comparato la colpa della vittima con quella di La.Ro. e Sa.Ce. (il motivo non si occupa della colpa attribuita a Sa.Ce.).
6.1. Il motivo è infondato.
La Corte dâAppello ha mostrato di tenere conto della gravitĂ della colpa attribuita alla vittima (p. 15, secondo capoverso, della sentenza dâappello), e ciò è tutto quel che questa Corte può sindacare. Lo stabilire poi se quella colpa fu pari, prevalente o inferiore rispetto a quella degli altri corresponsabili è questione di merito, insindacabile in sede di legittimitĂ .
7. Il quarto motivo di ricorso dei danneggiati.
Col quarto motivo di ricorso incidentale i danneggiati denunciano il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza col quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno rappresentato dalle somme spese per pagare i canoni di locazione dellâimmobile in cui la famiglia della vittima si trasferĂŹ (immobile che il ricorso definisce sito ora a Venegono Inferiore (pp. 9 e 43); ora a Venegono Superiore (pp. 44, 48, 52, 53)), nellâattesa di acquistare altro immobile privo di barriere architettoniche.
I ricorrenti deducono che la Corte dâAppello, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno rappresentato dalla spesa per locare lâimmobile ove la famiglia si trasferĂŹ dopo lâinfortunio (in attesa di reperire un immobile adatto alle mutate esigenza della minore infortunata), avrebbe omesso di considerare due documenti:
a) lâatto dâacquisto dellâimmobile ove la famiglia alloggiava prima dellâinfortunio;
b) le raccomandazioni circa le condizioni di accessibilitĂ dellâimmobile impartite, al momento della dimissione, dalla clinica ove Fe.Ma. fu ricoverata.
Da questi due documenti, deducono i ricorrenti, emergeva che lâappartamento precedentemente abitato dalla famiglia da un lato non aveva una superficie adeguata, dallâaltro non consentiva la redistribuzione degli spazi interni.
Se la Corte territoriale avesse esaminato tali documenti, concludono i ricorrenti incidentali, non avrebbe potuto affermare la mancanza di prova âche lâimmobile in cui viveva la famiglia non potesse essere adattato alle necessitĂ della minoreâ.
7.1. Tale censura è inammissibile per piÚ ragioni:
-) sia perchĂŠ il âfattoâ rappresentato dalla adeguatezza del vecchio appartamento non è stato affatto trascurato dalla Corte dâAppello; è stato esaminato e deciso nel senso che i danneggiati non avessero fornito la prova della inadeguatezza di quellâimmobile; valutazione, questâultima, non sindacabile in questa sede;
-) sia perchĂŠ lo stabilire se un appartamento sia modificabile o non modificabile; con quali oneri; se la prova della sua modificabilitĂ o immodificabilitĂ sia stata validamente fornita, sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede;
-) sia perchĂŠ lâomesso esame dâuna fonte di prova non è denunciabile in questa sede ai sensi dellâart. 360 n. 5 c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno stabilito che per effetto della riforma di tale norma âlâomesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra lâomesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchĂŠ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevantiâ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
-) infine questa Corte non può esimersi dal rilevare che nĂŠ nellâatto di citazione (cfr. p. 31), nĂŠ nella prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., gli attori domandarono mai il risarcimento del danno consistito nella spesa per locare un differente immobile; essi si limitarono a chiedere il risarcimento del danno consistente nella spesa da sostenere per lâacquisto di un nuovo immobile idoneo.
8. Il quinto motivo di ricorso dei danneggiati.
Col quinto motivo è censurato il capo di sentenza col quale la Corte dâAppello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno consistito nellâacquisto dâun nuovo immobile, adatto alle esigenze dâuna persona disabile.
I ricorrenti deducono che con tale statuizione la Corte dâAppello avrebbe violato âgli artt. 2054 (?), 2043, 1223, 1226, 1227, 144, 147 e 318 cod. civ.â.
8.1. Il prolisso motivo, distante dal canone di chiarezza e sinteticitĂ oggi codificato dallâart. 121 c.p.c., impone a questa Corte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 49-56 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilitĂ od improcedibilitĂ (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le Corti Supreme degli stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimitĂ , sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque âmessa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione (impugnata)â; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
8.2. Ritiene dunque questa Corte, dopo ripetute letture del ricorso incidentale, che nel motivo in esame siano ravvisabili tre censure, subordinate lâuna allâaltra.
8.3. Con una prima censura - riferibile ai soli Fe.Do., Cl.So. e Jo.Fe. - i ricorrenti, muovendo dal presupposto che la Corte dâAppello avrebbe rigettato la loro domanda perchĂŠ solo Fe.Ma. sarebbe stata titolare del credito risarcitorio per lâacquisto dâun nuovo appartamento, deducono che tale statuizione sarebbe erronea perchĂŠ i minori hanno lâobbligo di coabitare coi genitori, e questi ultimi hanno lâobbligo di tenerli con sĂŠ e mantenerli.
Lâacquisto di un nuovo immobile, pertanto, fu una esigenza per lâintero nucleo familiare.
8.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
La Corte dâAppello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per lâacquisto dâun nuovo immobile âper difetto di provaâ. Questa è la ratio decidendi che sorregge il capo di decisione qui in esame (p. 19, secondo rigo, della sentenza impugnata), mentre il cenno en passant secondo cui âil risarcimento del danno non può includere i costi per lâaffitto o per lâacquisto di una nuova abitazione per lâintero nucleo familiareâ non ha avuto nessun peso rispetto alla decisione finale.
8.4. Con una seconda censura (p. 52 del ricorso incidentale) i ricorrenti deducono che la sentenza dâappello sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto mancante la prova del danno di cui si discorre.
Deducono che la Corte territoriale disponeva degli elementi necessari per procedere alla stima del danno, rappresentati sia dallâatto dâacquisto dellâimmobile acquistato dalla famiglia Fe. dopo lâinfortunio; sia dal valore medio dellâimmobile abitato prima dellâinfortunio. Da tali elementi avrebbe potuto trarre la prova del danno.
8.4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchÊ censura la valutazione delle prove.
8.5. Con una terza censura, infine (p. 52, penultimo capoverso, del ricorso incidentale), i ricorrenti deducono che anche ad accedere al principio affermato dalla Corte dâAppello (secondo cui il danno consistito nel costo sostenuto per lâacquisto dâuna casa idonea alle esigenze dâun disabile è risarcibile solo in misura pari alla differenza tra il valore di mercato dâun immobile analogo a quello posseduto prima dellâinfortunio, ed il maggior costo dellâimmobile acquistato), in ogni caso il danno in esame, non potendo essere dimostrato nel suo esatto ammontare, andava necessariamente liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c..
8.5.1. Il motivo è fondato, con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 1223e 1226 c.c.
8.5.2. Il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente (art. 1223 c.c.).
Il danno emergente è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito.
Per una persona disabile sono âconseguenze dannoseâ del fatto illecito la perduta possibilitĂ di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica.
Se lâuna e lâaltra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dellâabitazione della vittima, il costo sostenuto per lâacquisto dâuna diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dellâart. 1223 c.c.
8.5.2. Il risarcimento del danno tuttavia soggiace al c.d. principio di indifferenza, in virtÚ del quale il risarcimento non può eccedere il pregiudizio effettivamente subÏto (art. 1223 c.c.).
Se dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione.
Ă il caso, ad esempio, in cui la cosa danneggiata, a riparazione avvenuta, acquisti maggior pregio di quanto ne avesse prima del danno.
In questi casi non è mestieri a discorrere nĂŠ di compensatio lucri cum damno (la quale presuppone lâacquisto di un credito o di un vantaggio ulteriore e diverso rispetto al risarcimento); nĂŠ di ingiustificato arricchimento. Si tratterĂ semplicemente di compiere una operazione matematica di sottrazione, il cui minuendo è il patrimonio della vittima antesinistro, e il sottrattore il patrimonio della vittima nella consistenza acquisita a risarcimento avvenuto.
8.5.3. La sentenza impugnata non contiene pertanto errori, lĂ dove ha affermato che nella stima del danno consistito nella necessitĂ di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dellâimmobile abitato dalla vittima prima dellâinfortunio.
Se, infatti, il danneggiato lasciasse la propria abitazione di proprietĂ per acquistarne unâaltra consona alle sue mutate esigenze di vita, delle due lâuna: o il vecchio immobile è messo a reddito per locazione; oppure è conservato nella disponibilitĂ del proprietario. Nel primo caso, a risarcimento avvenuto, il danneggiato viene a godere di frutti civili per lâavanti non goduti; nel secondo caso viene a godere della disponibilitĂ di due immobili, per lâavanti inesistente.
Corretta, dunque, è lâaffermazione per cui la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo dâacquisto dâun nuovo immobile.
8.5.4. Tuttavia la decisione impugnata non è rispettosa dellâart 1226 c.c., nella parte in cui da un lato ha accertato in facto che:
effettivamente Fe.Ma. era affetta da invaliditĂ grave;
effettivamente Fe.Ma. aveva necessitĂ di modificare e/o abbandonare lâimmobile fino ad allora abitato;
dallâaltro ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento âper difetto di provaâ.
Questa statuizione viola lâart. 1226 c.c., perchĂŠ il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per un forzoso mutamento dellâabitazione, per quanto detto al precedente par. 8.5.3, non può essere liquidato nel suo esatto ammontare.
Il valore degli immobili infatti è fluttuante e non risulta da listini o mercuriali; nĂŠ può stabilirsi ad nummum quanta parte del costo sostenuto per lâacquisto dâun immobile sia resa necessaria dallâinfortunio, e quanta no. Ricorreva, dunque, nel caso di specie lâesatta fattispecie astratta disciplinata dallâart. 1226 c.c.
La violazione dellâart. 1226 c.c. ha avuto per conseguenza la violazione dellâart. 1223 c.c., in quanto a fronte dâun danno ritenuto esistente la Corte territoriale ne ha omessa la liquidazione.
8.6. La censura in esame va dunque accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto:
âLa persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessitĂ di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per lâacquisto dâun nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dellâart. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrĂ ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimoraâ.
8.7. SpetterĂ al giudice di rinvio valutare se, per le circostanze del caso concreto (ad es. titolaritĂ dellâacquisto immobiliare, provenienza del denaro impiegato, titolaritĂ dellâimmobile precedentemente abitato), creditore del risarcimento del danno patrimoniale di cui si discorre debba ritenersi la vittima primaria oppure i suoi genitori.
9. Il sesto motivo di ricorso dei danneggiati.
Col sesto motivo è censurata la regolazione delle spese di lite.
I ricorrenti lamentano lâerronea determinazione del valore della causa.
Deducono che il giudizio doveva ritenersi ârelativo a rendite perpetueâ, con conseguente determinazione del valore ai sensi dellâart. 13, comma 2, D.M. 55/14, e calcolano il valore della causa sommando tale valore al risarcimento accordato a tutti i danneggiati.
9.1. Il motivo non resta assorbito dallâaccoglimento del quinto motivo di ricorso, perchĂŠ non attiene allâindividuazione del soggetto obbligato alla rifusione delle spese, ma al criterio di liquidazione.
9.2. Il motivo è infondato.
In primo luogo il giudizio deciso dalla Corte dâAppello non aveva ad oggetto una rendita perpetua. Aveva ad oggetto il risarcimento dâun danno, e la circostanza che il giudice lâabbia liquidato in forma di rendita è irrilevante per i fini di cui allâart. 13, comma 2, D.M. 55/14. In tali ipotesi il valore della causa è pari al valore capitale della rendita, non alla sommatoria delle âannualitĂ domandateâ (ed infatti la domanda non aveva ad oggetto la corresponsione dei ratei dâuna rendita).
In secondo luogo è erroneo il calcolo del valore della causa compiuto dai ricorrenti.
Infatti se piĂš persone, danneggiate dal medesimo fatto illecito, agiscono congiuntamente nei confronti del responsabile, ricorre unâipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.
In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste ultime, essendo cumulate soltanto sul piano soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
In tale ipotesi dunque per stabilire il valore della causa si deve fare riferimento alla domanda dal valore piĂš elevato, con la conseguenza che ai fini della liquidazione degli onorari spettanti allâavvocato che ha assistito piĂš parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dallâart. 4, commi 2 e 4, D.M. n. 55 del 2014) va determinata nellâambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo piĂš elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
10. Il settimo motivo di ricorso dei danneggiati.
Col settimo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte dâAppello, nel regolare le spese, abbia riformato la sentenza di primo grado negando loro lâaumento di cui allâart. 4, comma 2, d.ml. 55/14, per lâipotesi di pluralitĂ di parti.
10.1. Questo motivo, che attiene al quantum delle spese e non al criterio di liquidazione di esse, resta assorbito dallâaccoglimento del quinto motivo di ricorso.
11. Le spese del presente giudizio di legittimitĂ saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Zurich;
rigetta i ricorsi adesivi proposti da La.Ro. e FNM Autoservizi Spa;
rigetta il ricorso proposto da Gi.Ca.;
accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale con riferimento ai soli Fe. ed altri Omessi; rigetta i restanti motivi ad eccezione del settimo, che dichiara assorbito;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte dâAppello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitĂ ;
ai sensi dellâart. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dĂ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al giudice di merito, da parte della Zurich, di La.Ro., della FNM Autoservizi Spa e di Gi.Ca. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addĂŹ 8 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2026.






